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Decisione

15.2015.26

Ricorso contro la notificazione irregolare di un precetto esecutivo. Interesse del debitore all’annullamento dell’esecuzione

1 giugno 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.26

Lugano

1 giugno 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 12 febbraio 2015 di

RI

1

(patrocinato

dall' PA 1, )

contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano

nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(patrocinata dall' RA 1, )

Ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che il 24 novembre 2014 la PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano una domanda di esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso

di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2014;

che

dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’UE ha emesso il

precetto esecutivo n. __________;

che

sull’esemplare del precetto per il creditore figura che l’atto è stato

notificato al debitore il 2 gennaio 2015 e che costui non ha interposto

opposizione;

che

con reclamo (recte ricorso) del 12 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro

la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo;

che

il ricorrente sostiene in sostanza che il precetto non gli è mai stato

notificato, siccome il 2 gennaio 2015 si trovava in __________, come si evince

dalla copia della conferma di prenotazione del volo della compagnia Ryanair

(con andata prevista per il 27 dicembre 2014 e ritorno al 10 gennaio 2015)

prodotta agli atti (doc. D), ragione per cui – a suo dire – il precetto dovrà,

se del caso, essergli nuovamente notificato affinché possa interporre opposizione;

che

preso atto delle motivazioni di ricorso e non potendo dimostrare di aver

notificato il precetto esecutivo al debitore alla data indicata sullo stesso,

con decisione del 18 marzo 2015 l’UE ha ammesso l’opposizione di RI 1;

che

le parti non hanno impugnato il provvedimento appena menzionato;

che

in caso di riconsiderazione parziale l’autorità di

vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte

dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in

siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve

pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la

decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF

15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1);

che

nel caso in rassegna l’UE non ha annullato l’esecuzione come richiesto

dall’insorgente, ma ha soltanto ammesso l’opposizi­one al precetto, sicché

questa Camera deve ancora pronunciarsi sulla censura inerente all’annullamento

della procedura esecutiva;

che

secondo la giurisprudenza, ove l’escusso abbia avuto conoscenza

del contenuto del precetto esecutivo pur notificatogli in modo irregolare, non

si giustifica di annullarlo né di ordinarne una nuova notificazione, la quale

non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei

suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4

giugno 2014 consid. 3.1);

che

nel caso di specie l’escusso ha confermato di aver ricevuto dalla creditrice

copia del precetto esecutivo in data 11 febbraio 2015 (v. ricorso, pag. 3);

che

avendo ottenuto dall’UE l’iscrizione dell’opposizione da lui formulata contro

il precetto, RI 1 non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica irregolare

dell’atto in questione;

che

non si giustifica pertanto di annullare la procedura esecutiva, né di procedere

a una nuova e regolare notifica;

che

nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque

respinto;

che

con la reiezione del ricorso la domanda di concessione

dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.