15.2015.26
Ricorso contro la notificazione irregolare di un precetto esecutivo. Interesse del debitore all’annullamento dell’esecuzione
1 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.26
Lugano
1 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 12 febbraio 2015 di
RI
1
(patrocinato
dall' PA 1, )
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall' RA 1, )
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che il 24 novembre 2014 la PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano una domanda di esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso
di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2014;
che
dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’UE ha emesso il
precetto esecutivo n. __________;
che
sull’esemplare del precetto per il creditore figura che l’atto è stato
notificato al debitore il 2 gennaio 2015 e che costui non ha interposto
opposizione;
che
con reclamo (recte ricorso) del 12 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro
la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che
il ricorrente sostiene in sostanza che il precetto non gli è mai stato
notificato, siccome il 2 gennaio 2015 si trovava in __________, come si evince
dalla copia della conferma di prenotazione del volo della compagnia Ryanair
(con andata prevista per il 27 dicembre 2014 e ritorno al 10 gennaio 2015)
prodotta agli atti (doc. D), ragione per cui – a suo dire – il precetto dovrà,
se del caso, essergli nuovamente notificato affinché possa interporre opposizione;
che
preso atto delle motivazioni di ricorso e non potendo dimostrare di aver
notificato il precetto esecutivo al debitore alla data indicata sullo stesso,
con decisione del 18 marzo 2015 l’UE ha ammesso l’opposizione di RI 1;
che
le parti non hanno impugnato il provvedimento appena menzionato;
che
in caso di riconsiderazione parziale l’autorità di
vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte
dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in
siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve
pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la
decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF
15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1);
che
nel caso in rassegna l’UE non ha annullato l’esecuzione come richiesto
dall’insorgente, ma ha soltanto ammesso l’opposizione al precetto, sicché
questa Camera deve ancora pronunciarsi sulla censura inerente all’annullamento
della procedura esecutiva;
che
secondo la giurisprudenza, ove l’escusso abbia avuto conoscenza
del contenuto del precetto esecutivo pur notificatogli in modo irregolare, non
si giustifica di annullarlo né di ordinarne una nuova notificazione, la quale
non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei
suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4
giugno 2014 consid. 3.1);
che
nel caso di specie l’escusso ha confermato di aver ricevuto dalla creditrice
copia del precetto esecutivo in data 11 febbraio 2015 (v. ricorso, pag. 3);
che
avendo ottenuto dall’UE l’iscrizione dell’opposizione da lui formulata contro
il precetto, RI 1 non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica irregolare
dell’atto in questione;
che
non si giustifica pertanto di annullare la procedura esecutiva, né di procedere
a una nuova e regolare notifica;
che
nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque
respinto;
che
con la reiezione del ricorso la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.