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Decisione

15.2015.27

Pignoramento. Accertamenti dell’Ufficio di esecuzione sul periodo antecedente il pignoramento. Rinvio dell’incarto all’Ufficio per ulteriori accertamenti

10 agosto 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Dando

seguito all’ordinanza appena menzionata, con scritto del 16 luglio 2015 RI 1 ha

prodotto a questa Camera un esemplare del ricorso sottoscritto da lui

personalmente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR) entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 marzo 2015, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente contesta l’ammontare (fr. 10'000.–) e l’uso del ricavato

realizzato dalla debitrice in occasione della vendita della sua automobile

Renault Scénic TCE 230 nel mese di settembre 2014. Al riguardo, sostiene in

particolare che l’organo esecutivo non poteva limitarsi a tener conto soltanto

delle dichiarazioni dell’escussa, ma avrebbe dovuto pretendere delle prove,

come ad esempio il contratto di compravendita. Egli è inoltre del parere che il

padre di PI 1 si sia occupato personalmente della vendita del veicolo in

questione e che ne abbia amministrato il ricavato, che per legge spettava

tuttavia a sua figlia. Per tale ragione ritiene che il padre dell’escussa debba

fornire informazioni all’organo esecutivo in merito alla vendita del veicolo in

questione giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF. L’insorgente reputa inoltre che PI 1 non

abbia neppure utilizzato il ricavato per estinguere debiti preesistenti,

considerato che dalle sue dichiarazioni non si comprende da dove deriverebbero

tali debiti. Non da ultimo, senza contestare la decisione dell’UE secondo cui

il reddito della debitrice è impignorabile, RI 1 reputa che vi sono riferimenti

che fanno presumere che l’escussa abbia altre fonti di reddito non dichiarate.

A sua detta, secondo le dichiarazioni del figlio dell’escussa, PI 1 è spesso

fuori casa alla sera, circostanza che fa presumere la possibilità di

un’attività secondaria, per esempio in un bar.

Da

parte sua, la resistente rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun

elemento di prova a sostegno delle sue tesi. Osserva, ad ogni modo, che fa

stato il patrimonio al momento del pignoramento e non quello di 6 mesi prima,

per tacere del fatto che – a suo parere – non esiste nessun divieto o

prescrizione che imponga quando e dove spendere i soldi ricavati dalla vendita

della propria automobile. Ritenendo di aver correttamente dichiarato al cursore

la propria situazione patrimoniale, rileva, infine, che spetta all’insorgente,

che ne contesta l’esattezza, rendere quantomeno verosimile il contrario.

2.1 Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;

Lebrecht, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a

verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’al­­lestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche

l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o

d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio

d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni,

ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio

e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente

o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o

completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.12 del

22 aprile 2015, consid. 2.1). In vista di eventuali azioni

revocatorie dei creditori, l’uf­ficio d’esecuzione può finanche invitare il

debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento, in

Considerandi

particolare sul periodo sospetto giusta gli art. da 286 a 288 LEF, (DTF 129 III

242.

consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 7B.131/2001).

2.2

Nel

caso in rassegna, in occasione del nuovo interrogatorio avvenuto il 27 gennaio

2015, PI 1 ha dichiarato all’UE di aver venduto la sua automobile Renault

Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 per fr. 10'000.– e di aver

utilizzato il ricavato per pagare diverse spese arretrate, tra cui

l’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 981.–. Di fronte a tali dichiarazioni

l’organo esecutivo non ha ritenuto di dover procedere a ulteriori accertamenti,

poiché in quel momento la debitrice non era gravata da attestati di carenza

beni emessi dallo stesso Ufficio (cfr. decisione impugnata). Tale modo di

procedere non è conforme alla legge. A prescindere dall’emissione di attestati

di carenza beni prima del pignoramento, l’ufficio di esecuzione è tenuto a

verificare le affermazioni dell’escussa, in particolar modo laddove, come nel

caso presente, differiscano con quanto dichiarato in precedenza e siano palesemente

incomplete. Nel primo interrogatorio del 20 novembre 2014 l’escussa aveva

invero omesso di indicare di essere proprietaria dell’autoveicolo Renault

Scénic TCE 230 e di averlo venduto il 14 settembre 2014, ossia appena 2 mesi

prima. La debitrice neppure ha fornito informazioni più precise sull’am­­montare

realizzato con la vendita del proprio veicolo e sull’utiliz­­zo che ne ha fatto

in seguito, omettendo altresì di produrre qualsivoglia giustificativo. In tali

circostanze, l’Ufficio non poteva affidarsi unicamente alle dichiarazioni

dell’escussa, ma avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, a maggior ragione

dopo aver constatato che le segnalazioni del creditore sulla vendita dell’au­­toveicolo

della debitrice erano fondate. Sotto questo profilo, la censura del ricorrente

risulta dunque fondata.

2.3

L’argomentazione

della resistente secondo cui fa stato il patrimonio al momento

del pignoramento e non quello di 6 mesi prima non porta a diversa conclusione,

ritenuto che sin dal suo primo interrogatorio l’escussa non aveva informato

esaurientemente l’Ufficio su tutta la sua sostanza, violando in tal modo l’art. 91

LEF.

3.

Alla

luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere

rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti, interrogando

nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima specifiche domande

riguardo all’entità del ricavato realizzato dalla vendita dell’autoveicolo Renault Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 e all’utilizzo che ne ha

fatto tra settembre 2014 e gennaio 2015, trascrivendo, almeno in sunto,

le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento.

A tal uopo, l’Ufficio inviterà PI 1 a produrre il contratto di compravendita

dell’automobile e i giustificativi che comprovano il pagamento delle sue

asserite spese arretrate. L’UE sarà pure legittimato a interrogare il padre

dell’escussa, qualora dovesse scoprire in particolare che quest’ultimo detiene

beni della stessa (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF). L’organo esecutivo

provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e 93

LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano

sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

4.

Per

legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato

all’Ufficio di esecuzione di Locarno, affinché proceda a ulteriori accertamenti

e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del

considerando 3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–RI 1,

__________,;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.