15.2015.27
Pignoramento. Accertamenti dell’Ufficio di esecuzione sul periodo antecedente il pignoramento. Rinvio dell’incarto all’Ufficio per ulteriori accertamenti
10 agosto 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.27
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 19 marzo 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di
fr. 5'400.– oltre ad accessori, non avendo rinvenuto beni pignorabili, il
20 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha
emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza di
beni.
B. Ricevuto
il predetto verbale, con scritto del 5 dicembre 2014 RI 1 ha chiesto all’UEF di
rivedere il calcolo del minimo esistenziale dell’escussa sulla scorta delle indicazioni
e dei documenti da lui forniti e di effettuare ulteriori accertamenti sul
ricavo che la debitrice avrebbe conseguito dalla vendita del suo autoveicolo Renault
Scénic 1.4, avvenuta il 15 settembre 2014.
C. Dopo
aver sentito la debitrice in occasione di un nuovo interrogatorio svoltosi il
27 gennaio 2015, con scritto del 5 marzo 2015 l’UEF, divenuto ormai l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno, ha confermato l’emissione dell’attestato di
carenza beni, rilevando che neppure in base al nuovo calcolo del minimo
d’esistenza di PI 1 risulta un’eccedenza pignorabile. Per quanto attiene
all’autoveicolo, l’organo esecutivo ha segnalato quanto segue:
“la debitrice ha venduto l’automobile
Renault Scénic TCE in settembre 2014. A detta dell’escussa, il ricavato è stato
speso per diverse spese arretrate. In quel momento la stessa non era gravata da
attestati di carenza beni emessi dallo scrivente Ufficio”.
D. Con
ricorso del 13 marzo 2015, trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1,
rappresentato dal lic. iur. PA 1, si aggrava contro lo scritto appena
menzionato, chiedendone la revoca unitamente all’attestato di carenza beni del
20 novembre 2014. Egli postula inoltre che sia fatto ordine all’UE di procedere
a una nuova valutazione della situazione patrimoniale di PI 1.
E. Preso
atto che il patrocinatore del ricorrente non risulta essere un avvocato ammesso
al libero esercizio della professione nel suo Cantone di domicilio, né un
praticante o un fiduciario con l’autorizzazione cantonale giusta l’art. 15
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 23 marzo 2015 il presidente di questa Camera
ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre all’UE la prova
scritta che il suo rappresentante è iscritto nell’albo degli avvocati o dei
praticanti del Canton __________.
F. In
risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 1° aprile 2015 PA 1 ha
prodotto una serie di documenti, sulla scorta dei quali sostiene di detenere la
qualifica di giurista e praticante legale nel Canton Zurigo, ove tuttavia non
esiste un registro dei praticanti. In attesa di sostenere l’ultima parte
dell’esame di avvocatura, egli ritiene di essere legittimato a rappresentare RI
1 dinanzi a questa Camera.
G. Con
osservazioni del 27 aprile 2015 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato
irricevibile per carenza di legittimazione a rappresentare del patrocinatore
del ricorrente. L’UE, dal canto suo, nelle osservazioni del 29 aprile 2015
ritiene di aver agito correttamente e postula la reiezione del gravame, mentre
si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alla legittimazione del
rappresentante dell’insorgente.
H. Appurato
che dai documenti prodotti da PA 1 non emerge che al momento della
presentazione del ricorso quest’ultimo fosse un avvocato ammesso al libero
esercizio della professione nel suo Cantone di domicilio, né un praticante
legale impiegato presso uno studio d’avvocatura sotto la sorveglianza e la
responsabilità di un avvocato abilitato al libero esercizio della professione,
con ordinanza del 13 luglio 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI
1 un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso firmato da
un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR o da lui personalmente.
Fatti
I. Dando
seguito all’ordinanza appena menzionata, con scritto del 16 luglio 2015 RI 1 ha
prodotto a questa Camera un esemplare del ricorso sottoscritto da lui
personalmente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR) entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 marzo 2015, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente contesta l’ammontare (fr. 10'000.–) e l’uso del ricavato
realizzato dalla debitrice in occasione della vendita della sua automobile
Renault Scénic TCE 230 nel mese di settembre 2014. Al riguardo, sostiene in
particolare che l’organo esecutivo non poteva limitarsi a tener conto soltanto
delle dichiarazioni dell’escussa, ma avrebbe dovuto pretendere delle prove,
come ad esempio il contratto di compravendita. Egli è inoltre del parere che il
padre di PI 1 si sia occupato personalmente della vendita del veicolo in
questione e che ne abbia amministrato il ricavato, che per legge spettava
tuttavia a sua figlia. Per tale ragione ritiene che il padre dell’escussa debba
fornire informazioni all’organo esecutivo in merito alla vendita del veicolo in
questione giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF. L’insorgente reputa inoltre che PI 1 non
abbia neppure utilizzato il ricavato per estinguere debiti preesistenti,
considerato che dalle sue dichiarazioni non si comprende da dove deriverebbero
tali debiti. Non da ultimo, senza contestare la decisione dell’UE secondo cui
il reddito della debitrice è impignorabile, RI 1 reputa che vi sono riferimenti
che fanno presumere che l’escussa abbia altre fonti di reddito non dichiarate.
A sua detta, secondo le dichiarazioni del figlio dell’escussa, PI 1 è spesso
fuori casa alla sera, circostanza che fa presumere la possibilità di
un’attività secondaria, per esempio in un bar.
Da
parte sua, la resistente rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun
elemento di prova a sostegno delle sue tesi. Osserva, ad ogni modo, che fa
stato il patrimonio al momento del pignoramento e non quello di 6 mesi prima,
per tacere del fatto che – a suo parere – non esiste nessun divieto o
prescrizione che imponga quando e dove spendere i soldi ricavati dalla vendita
della propria automobile. Ritenendo di aver correttamente dichiarato al cursore
la propria situazione patrimoniale, rileva, infine, che spetta all’insorgente,
che ne contesta l’esattezza, rendere quantomeno verosimile il contrario.
2.1 Nell’ambito
del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91
cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;
Lebrecht, in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a
verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche
l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o
d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio
d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni,
ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio
e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente
o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o
completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.12 del
22 aprile 2015, consid. 2.1). In vista di eventuali azioni
revocatorie dei creditori, l’ufficio d’esecuzione può finanche invitare il
debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento, in
Considerandi
particolare sul periodo sospetto giusta gli art. da 286 a 288 LEF, (DTF 129 III
242.
consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 7B.131/2001).
2.2
Nel
caso in rassegna, in occasione del nuovo interrogatorio avvenuto il 27 gennaio
2015, PI 1 ha dichiarato all’UE di aver venduto la sua automobile Renault
Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 per fr. 10'000.– e di aver
utilizzato il ricavato per pagare diverse spese arretrate, tra cui
l’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 981.–. Di fronte a tali dichiarazioni
l’organo esecutivo non ha ritenuto di dover procedere a ulteriori accertamenti,
poiché in quel momento la debitrice non era gravata da attestati di carenza
beni emessi dallo stesso Ufficio (cfr. decisione impugnata). Tale modo di
procedere non è conforme alla legge. A prescindere dall’emissione di attestati
di carenza beni prima del pignoramento, l’ufficio di esecuzione è tenuto a
verificare le affermazioni dell’escussa, in particolar modo laddove, come nel
caso presente, differiscano con quanto dichiarato in precedenza e siano palesemente
incomplete. Nel primo interrogatorio del 20 novembre 2014 l’escussa aveva
invero omesso di indicare di essere proprietaria dell’autoveicolo Renault
Scénic TCE 230 e di averlo venduto il 14 settembre 2014, ossia appena 2 mesi
prima. La debitrice neppure ha fornito informazioni più precise sull’ammontare
realizzato con la vendita del proprio veicolo e sull’utilizzo che ne ha fatto
in seguito, omettendo altresì di produrre qualsivoglia giustificativo. In tali
circostanze, l’Ufficio non poteva affidarsi unicamente alle dichiarazioni
dell’escussa, ma avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, a maggior ragione
dopo aver constatato che le segnalazioni del creditore sulla vendita dell’autoveicolo
della debitrice erano fondate. Sotto questo profilo, la censura del ricorrente
risulta dunque fondata.
2.3
L’argomentazione
della resistente secondo cui fa stato il patrimonio al momento
del pignoramento e non quello di 6 mesi prima non porta a diversa conclusione,
ritenuto che sin dal suo primo interrogatorio l’escussa non aveva informato
esaurientemente l’Ufficio su tutta la sua sostanza, violando in tal modo l’art. 91
LEF.
3.
Alla
luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere
rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti, interrogando
nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima specifiche domande
riguardo all’entità del ricavato realizzato dalla vendita dell’autoveicolo Renault Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 e all’utilizzo che ne ha
fatto tra settembre 2014 e gennaio 2015, trascrivendo, almeno in sunto,
le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento.
A tal uopo, l’Ufficio inviterà PI 1 a produrre il contratto di compravendita
dell’automobile e i giustificativi che comprovano il pagamento delle sue
asserite spese arretrate. L’UE sarà pure legittimato a interrogare il padre
dell’escussa, qualora dovesse scoprire in particolare che quest’ultimo detiene
beni della stessa (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF). L’organo esecutivo
provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e 93
LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano
sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.
4.
Per
legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato
all’Ufficio di esecuzione di Locarno, affinché proceda a ulteriori accertamenti
e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del
considerando 3.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–RI 1,
__________,;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.