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Decisione

15.2015.29

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Termine di partecipazione al pignoramento

5 giugno 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza, non appare neppure che il ricorrente abbia subìto un

pregiudizio dalla tardiva esecuzione del pignoramento;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

Considerandi

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.