15.2015.29
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Termine di partecipazione al pignoramento
5 giugno 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.29
Lugano
5 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 10 febbraio 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta
dell’attestato di carenza di beni emesso il 12 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 4 dicembre 2014 RI 1 ha inviato
allo stesso Ufficio una domanda di proseguire l’esecuzione contro PI 1 per l’incasso di fr. 26'899.40;
che
dando seguito alla predetta domanda e a precedenti domande di continuazione
presentate da altri creditori nei confronti di PI 1, il 1° dicembre 2014 l’UEF
ha proceduto al pignoramento;
che
ricevuto il verbale di pignoramento, con scritto del 3 febbraio 2015 RI 1 ha
contestato la decisione dell’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Locarno, di formare un solo gruppo di creditori (gr. __________) anziché 3,
come – a suo dire –l’organo esecutivo avrebbe dovuto fare fondandosi sulle diverse
date in cui ha ricevuto le domande di proseguimento;
che
in risposta allo scritto appena menzionato, il 4 febbraio 2015 l’UE ha
comunicato a RI 1 che, nonostante abbia inviato ai diversi creditori di PI 1 avvisi
di pignoramento per diverse date, il pignoramento ha avuto effettivamente luogo
soltanto il 1° dicembre 2014, ragione per cui ritiene che la formazione di un
unico gruppo di creditori, cui partecipa anche RI 1, è corretta;
che
con ricorso del 10 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro la predetta
comunicazione, chiedendo a questa Camera di annullare il verbale di
pignoramento e di ordinare all’UE di rifare tale atto in conformità dell’art.
110 LEF;
che
l’insorgente ripropone in sostanza le medesime argomentazioni del precedente
scritto del 3 febbraio 2015, ribadendo che nel caso di specie l’UE avrebbe
dovuto formare diversi gruppi di creditori anziché uno solo;
che
PI 1 non ha formulato osservazioni, mentre l’UE ha postulato la reiezione del
gravame con osservazioni del 12 febbraio 2015;
che
giusta l’art. 89 LEF, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,
procede senza indugio al pignoramento;
che
con l’espressione “senza indugio” la predetta norma stabilisce un mero termine
d’ordine, la cui violazione non comporta l’annullamento o la nullità del
pignoramento (cfr. DTF 86 III 87 consid. 2), ma può
dar luogo alla responsabilità del Cantone giusta l’art. 5 LEF, qualora il
creditore abbia subito un danno (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 110 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
17 e 23 ad art. 52 LEF);
che
per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione
dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento
partecipano a questo;
che
secondo la giurisprudenza, il termine di partecipazione al pignoramento
comincia a decorrere non dal momento in cui l’ufficio avrebbe dovuto
procedervi – ovvero “senza indugio” dal ricevimento della (prima) domanda di
continuazione giusta l’art. 89 LEF – ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe
effettivamente luogo (DTF 106 III 112 consid. 1; 101 III 92 consid. 2);
che
nel caso in rassegna il pignoramento è stato eseguito l’11 novembre 2014, come
risulta sia dal verbale di pignoramento, che fa piena prova dei fatti riportati
(art. 9 CC), sia dall’avviso di partecipazione al pignoramento spedito al
ricorrente il 12 dicembre 2014 – e non solo dal 1° dicembre 2014 come invece
indicato nelle osservazioni dell’UE;
che
avendo RI 1 presentato la domanda di proseguimento il 4 dicembre 2014 – la data
determinante dal profilo dell’art. 110 LEF essendo quella di deposito (non di
ricezione) della domanda alla posta (art. 32 cpv. 1 vLEF, ora 143 cpv. 1 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF) – egli partecipa al gruppo formatosi l’11 novembre
2014, siccome il termine di partecipazione di 30 giorni è scaduto l’11
dicembre, data peraltro esplicitamente menzionata quale scadenza sul verbale di
pignoramento;
che
– per inciso – contrariamente a quanto pare credere il ricorrente (v. il suo
scritto 3 febbraio 2015 all’UE), il salario dell’escussa avrebbe anche potuto
essere pignorato prima dell’11 novembre a beneficio prioritario dei creditori
che avevano presentato la loro domanda di proseguimento prima di lui (art. 110
cpv. 3 LEF), ove la data d’inizio dell’attività lucrativa, pur futura
(cfr. art. 93 cpv. 2 LEF), fosse stata a quel momento già nota;
che
ad ogni modo anche se il salario non fosse stato pignorato a favore dei
creditori del o dei gruppi precedenti, questi avrebbero comunque potuto
partecipare al pignoramento del salario eseguito per ipotesi a favore del
gruppo del ricorrente sulla base dell’art. 115 cpv. 3 LEF (tenuto conto che
persino il verbale impugnato vale come attestato di carenza di beni
provvisorio);
che,
Fatti
di conseguenza, non appare neppure che il ricorrente abbia subìto un
pregiudizio dalla tardiva esecuzione del pignoramento;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
Considerandi
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.