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Decisione

15.2015.30

Minimo di esistenza. Imposte. Fatture arretrate di premi di cassa malattia

10 agosto 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 10 settembre 2014, l’UE di Bellinzona ha comunicato a RI 1 che non

era possibile interporre opposizione a un pignoramento ma solo inoltrare un

ricorso all’autori­­tà di vigilanza, ha dettagliato le spese comprese nel

minimo vitale di base, ha ricordato che il rimborso di prestiti e le imposte

non rientrano nel minimo d’esistenza, mentre gli importi risultanti da vendite

a rate possono essere computati solo se il venditore si è validamente riservato

la proprietà, e gli ha indicato la procedura per ottenere il riconoscimento di spese

per cure speciali.

C. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi

dall’UE di Bellinzona il 16 dicembre per il primo e il 19 novembre 2014 per gli

altri due, la PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino

procedono contro RI 1 per l’incas­so rispettivamente di fr. 793.75, 319.30

e 2'062.65 oltre agli accessori.

D. Il

15 gennaio 2015 RI 1 ha interposto ricorso contro il pignoramento del 25 agosto

2014, affermando di essere “rimasto enormemente indietro con le fatture” e

lamentando che la trattenuta dell’UE non gli lasciava “possibilità di

risanamento generale della situazione”. Indirizzato all’autorità di vigilanza a

“Bellinzona”, lo scritto non è mai pervenuto a questa Camera.

E. Il 25 marzo 2015 l’UE ha confermato in fr. 228.–

la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

F. Con

scritto del 31 marzo 2015, RI 1 ha trasmesso all’UE copia del ricorso del 15 gennaio

2015, richiedendo l’emis­sione di una decisione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ben oltre il termine di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF)

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 agosto 2014 dall’UE di

Bellinzona, il ricorso sarebbe irricevibile (art. 17 LEF). Poiché, tuttavia, il

ricorrente invoca una violazione del proprio minimo d’esistenza, suscettibile d’innescare

“un vero e proprio collasso”, occorre verificare d’ufficio, giusta l’art. 22

LEF, che il provvedimento impugnato – come pure quello successivo del 25 marzo 2015 – non ledano in modo manifesto il minimo

di esistenza suo e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile

(v. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

Considerandi

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

Nel

caso specifico, il ricorrente si duole che il pignoramento in corso non gli

permetta di far fronte a tutte le fatture, segnatamente per i premi della cassa

malati e per le imposte, e chiede pertanto la soppressione della trattenuta di

parte della sua rendita pensionistica e AVS. Sennonché l’art. 93 LEF non mira

al risanamento della situazione finanziaria dell’escusso, ma solo a garantirgli

quanto assolutamente necessario al suo sostentamento attuale. Al riguardo, per

costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non

rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III).

Per quanto attiene ai premi della cassa malattia obbligatoria, quelli correnti

sono stati computati nel minimo di esistenza per fr. 36.15 mensili (v.

sopra ad E) e il ricorrente non allega né dimostra di pagare di più, mentre le

fatture arretrate, come le altre fatture scoperte, non sono spese vitali (la

controprestazione è già stata fornita all’escusso) e quindi non possono essere

aggiunte al minimo d’esistenza ma, se poste in esecuzione, possono essere

rimborsate con la quota dei redditi che eccede il minimo d’esi­stenza (nella

fattispecie fr. 228.– mensili). Infondato, il ricorso va respinto.

4.

Non

rientra nelle incombenze istituzionali della Camera indicare al ricorrente

indirizzi di uffici cantonali competenti per prestargli assistenza in vista del

risanamento dei suoi debiti.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.