15.2015.30
Minimo di esistenza. Imposte. Fatture arretrate di premi di cassa malattia
10 agosto 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.30
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 31 marzo 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza eseguito il 25 marzo 2015
nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti
del ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione
e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Il
5 settembre 2014, RI 1 ha contestato la trattenuta di fr. 228.– mensili
ordinata dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona il 25 agosto 2014 alla
sua cassa pensione A__________ a favore del gruppo n. __________, chiedendo di
ridurla a fr. 70.– mensili. A fronte di entrate sue e della moglie di complessivi
fr. 3'933.–, egli ha affermato di avere “uscite mensili fisse” totali di fr. 2'839.–,
comprese le rate di un prestito e per acquisti alla __________, all’__________
e alla __________, così come i costi dell’abbonamento __________, la
differenza, pari a fr. 1'094.–, non bastando a suo dire a fare fronte alle
proprie necessità di cibo e vestiario, agli imprevisti vari né al pagamento
delle imposte e delle sedute di cure molto costose cui è sottoposto.
Fatti
B. Con
scritto del 10 settembre 2014, l’UE di Bellinzona ha comunicato a RI 1 che non
era possibile interporre opposizione a un pignoramento ma solo inoltrare un
ricorso all’autorità di vigilanza, ha dettagliato le spese comprese nel
minimo vitale di base, ha ricordato che il rimborso di prestiti e le imposte
non rientrano nel minimo d’esistenza, mentre gli importi risultanti da vendite
a rate possono essere computati solo se il venditore si è validamente riservato
la proprietà, e gli ha indicato la procedura per ottenere il riconoscimento di spese
per cure speciali.
C. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi
dall’UE di Bellinzona il 16 dicembre per il primo e il 19 novembre 2014 per gli
altri due, la PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino
procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 793.75, 319.30
e 2'062.65 oltre agli accessori.
D. Il
15 gennaio 2015 RI 1 ha interposto ricorso contro il pignoramento del 25 agosto
2014, affermando di essere “rimasto enormemente indietro con le fatture” e
lamentando che la trattenuta dell’UE non gli lasciava “possibilità di
risanamento generale della situazione”. Indirizzato all’autorità di vigilanza a
“Bellinzona”, lo scritto non è mai pervenuto a questa Camera.
E. Il 25 marzo 2015 l’UE ha confermato in fr. 228.–
la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
F. Con
scritto del 31 marzo 2015, RI 1 ha trasmesso all’UE copia del ricorso del 15 gennaio
2015, richiedendo l’emissione di una decisione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ben oltre il termine di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF)
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 agosto 2014 dall’UE di
Bellinzona, il ricorso sarebbe irricevibile (art. 17 LEF). Poiché, tuttavia, il
ricorrente invoca una violazione del proprio minimo d’esistenza, suscettibile d’innescare
“un vero e proprio collasso”, occorre verificare d’ufficio, giusta l’art. 22
LEF, che il provvedimento impugnato – come pure quello successivo del 25 marzo 2015 – non ledano in modo manifesto il minimo
di esistenza suo e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile
(v. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
Considerandi
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Nel
caso specifico, il ricorrente si duole che il pignoramento in corso non gli
permetta di far fronte a tutte le fatture, segnatamente per i premi della cassa
malati e per le imposte, e chiede pertanto la soppressione della trattenuta di
parte della sua rendita pensionistica e AVS. Sennonché l’art. 93 LEF non mira
al risanamento della situazione finanziaria dell’escusso, ma solo a garantirgli
quanto assolutamente necessario al suo sostentamento attuale. Al riguardo, per
costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non
rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III).
Per quanto attiene ai premi della cassa malattia obbligatoria, quelli correnti
sono stati computati nel minimo di esistenza per fr. 36.15 mensili (v.
sopra ad E) e il ricorrente non allega né dimostra di pagare di più, mentre le
fatture arretrate, come le altre fatture scoperte, non sono spese vitali (la
controprestazione è già stata fornita all’escusso) e quindi non possono essere
aggiunte al minimo d’esistenza ma, se poste in esecuzione, possono essere
rimborsate con la quota dei redditi che eccede il minimo d’esistenza (nella
fattispecie fr. 228.– mensili). Infondato, il ricorso va respinto.
4.
Non
rientra nelle incombenze istituzionali della Camera indicare al ricorrente
indirizzi di uffici cantonali competenti per prestargli assistenza in vista del
risanamento dei suoi debiti.
5.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.