15.2015.31
Esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale depositato in Svizzera, diretta contro un escusso domiciliato in Italia. Foro esecutivo
7 agosto 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.31
Lugano
7 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 8 aprile 2015 di
RI
1 (Italia)
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 5 marzo 2015 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione
in via di realizzazione di un pegno manuale, emesso il 5 marzo 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 239'868.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 ottobre 2014 e di fr. 2'160'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 28 settembre 2012. Quale oggetto del diritto di pegno
sono state indicate 99 azioni al portatore della società __________ SA, __________,
incorporate in 15 certificati azionari depositati a Lugano.
Fatti
B. Con
ricorso dell’8 aprile 2015, RI 1 ha chiesto di annullare il precetto esecutivo.
C. Con
osservazioni 23 aprile 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso. Anche l’UE con
osservazioni del 27 aprile 2015 ha chiesto che il ricorso venga respinto.
Considerato
in
diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato emesso il 5 marzo 2015 dall’UE di Lugano e notificato il 31
marzo al patrocinatore del reclamante, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente evidenzia di essere cittadino italiano residente a __________ in provincia
di B__________, motivo per il quale a suo parere non vi è foro esecutivo in
Svizzera, non avendo egli assunto alcuna obbligazione per conto di una sua
azienda in Svizzera né eletto domicilio speciale in Svizzera. Inoltre, egli sostiene
che la Convenzione di Lugano (CLug) esclude l’applicazione dell’art. 51 LEF.
3. Nelle
sue osservazioni la PI 1 argomenta che l’emissione di un precetto esecutivo ha
unicamente carattere procedurale e non è un atto di diritto materiale, né
comporta alcuna decisione nel merito da parte di un tribunale. sicché essa non
rientra nel campo di applicazione della CLug, ma è un provvedimento regolato
esclusivamente dalle norme della LEF.
4. Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev’essere
escusso al suo domicilio svizzero. Per i crediti garantiti da pegno manuale l’esecuzione
si può promuovere tanto al foro determinato giusta gli art. 46 a 50 LEF, quanto
al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore (art. 51
cpv. 1 LEF).
4.1 Non sussiste unanimità sulla questione di sapere se
come tale l’emissione di un precetto esecutivo ai sensi degli art. 69 segg. LEF
– laddove sia riconducibile a materie di ordine civile e commerciale, quale è
appunto un mandato di amministrazione come quello indicato nel precetto
esecutivo quale titolo di credito –rientra nel campo di applicazione della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (CLug, RS 0275.12) per il semplice fatto che – diversamente
dalla convenzione previgente del 1988 (CL, RS 0275.11) – in virtù del nuovo
art. 62 CLug i suoi effetti si estendono oramai anche a provvedimenti di
autorità amministrative investite di competenze giudiziarie.
a) Per numerosi autori, infatti, la risposta continua
comunque a essere negativa (Meier-Dieterle,
Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, pag. 1225 ad n. 94; Kren-Kostkiewicz/Rodriguez, Der unwidersprochene Zahlungsbefehl im
revidierten Lugano-Übereinkommen, in: Jusletter del 26 aprile 2010, Rz. 47
segg. e 76; Reiser, Überblick über
die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, pag. 337 ad II/5b; M. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 30a LEF [fintanto che
l’escusso non si oppone all’esecuzione]; Dallafior/Götz
Staehelin, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 17 ad art. 62 CLug; Rohner/Lerch, Basler Kommentar, LugÜ,
2011, n. 38 e 95 ad art. 1 CLug; Berti,
Der “Lugano-Zahlungsbefehl” – Fact or Fiction ?, SZZP/RSPC 4/2011, pagg.
359-360; Kren Kostkiewicz/Penon,
Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012,
pagg. 222-224 ad B; dubbiosa: Kofmel
Ehrenzeller, in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 14 ad art. 31 CLug; Killias,
in: A. K. Schnyder [curatore], Kommentar LugÜ, 2011, n. 41 ad art. 22 n.
5 CLug, che ritiene però che la questione dell’applicabilità dell’art. 22 CLug
possa rimanere aperta, siccome in un caso come nell’altro la LEF determina
comunque il foro esecutivo in modo esclusivo).
b) Tra
gli autori che ritengono invece applicabile la CLug (ad esempio Dasser, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a
ed. 2011, n. 90 ad art. 1 CLug), alcuni
si riferiscono all’art. 22 n. 5 CLug (Güngerich,
in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 71 ad art. 22 CLug; Dallafior/Götz Staehelin, op. cit., n.
22 ad art. 62; D. Staehelin, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a
ed. 2011, n. 98 ad art. 47 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a
ed. 2011, n. 27 ad art. 32 CLug), mentre
altri considerano che il precetto esecutivo, ove non sia fondato su un titolo
Considerandi
di rigetto definitivo, sia già parte di un vero e proprio procedimento di
cognizione (“Erkenntnisverfahren”) o perlomeno di “produzione di titolo
esecutivo” (“Titelproduktionsverfahren”), sicché entrerebbero in gioco
le norme ordinarie sulla competenza secondo gli art. 2 segg. CLug (Markus, in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 182 segg. ad art. 22 CLug; Acocella, in: A. K. Schnyder [curatore],
Kommentar LugÜ, 2011, n. 62 segg. ad art. 1 e n. 6 ad art. 62; Domej, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a
ed. 2011, n. 6 ad art. 62 CLug).
c) Dal
canto suo, il Tribunale federale, in merito alla previgente Convenzione, aveva
lasciato la questione aperta (DTF 124 III 505 consid. 2b) e non sembra aver
avuto ancora modo di pronunciarsi in modo esplicito sulla nuova situazione (Rohner/ Lerch, op. cit., n. 38 e 95 ad
art. 1; Dasser, op. cit., n. 90 ad
art. 1). Quanto alla scrivente Camera, ha già avuto modo di stabilire che il
foro per l’emissione dei precetti esecutivi svizzeri è disciplinato
esclusivamente dagli art. 46 segg. LEF (sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c,
consid. 7), per i motivi che ora si espongono.
4.2
L’art. 62 CLug, è vero, estende la nozione di
“giudice” (o meglio di “giurisdizione”) ad ogni autorità, anche amministrativa,
solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione) giurisdizionale
in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così come lo stesso
titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a statuire
autoritativamente su controversie in tali materie (v. relazione
esplicativa del prof. F. Pocar sulla
CLug, disponibile all’indirizzo www.bj.admin. ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/ber-pocar-i.pdf, n. 130 e 175; Kren Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag.
223). Non è però il caso degli uffici d’esecuzione
svizzeri, che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene all’emissione
del precetto esecutivo né in merito all’opposizione interposta dall’escusso. A
differenza del giudice del rigetto dell’opposizione, infatti, essi nemmeno
sono abilitati a verificare la legittimità dell’esecuzione, ovvero l’esistenza
dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento
di debito). D’altronde, il precetto esecutivo, pur divenuto definitivo in
seguito alla mancata formulazione di un’opposizione, al rigetto o al ritiro
della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito posto in esecuzione
(cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii), sicché non passa in
giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio del “Mahnbescheid”
del diritto tedesco o del “decreto ingiuntivo” del diritto italiano
(cfr. Dallafior/Götz Staehelin, op.
cit., n. 22 ad art. 62; Domej, op.
cit., n. 12, nota 50, ad art. 62), di natura unicamente esecutiva e perciò
limitati all’esecuzione in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3).
Il
precetto esecutivo svizzero non è quindi un “mandato di esecuzione” e nemmeno
una “decisione” ai sensi dell’art. 32 CLug. Non potrebbe in ogni caso essere
riconosciuto o eseguito all’estero (come non lo è del resto in un altro foro
esecutivo svizzero), giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può conferire
a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto
interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid.
4.
c, con i rimandi). Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo
(un’ingiunzione di pagare) a cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug (cfr. Kropholler/Hein, Europäisches Zivilprozessrecht,
Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 9a ed. 2011, n. 61 ad art. 22 CLug). Non è d’altronde un atto introduttivo
d’istanza, siccome anche un’eventuale opposizione – una semplice dichiarazione
di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore
(art. 74 e 75 LEF) – non determina l’apertura di una procedura giudiziaria o
amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’opposizione
deve essere promossa dall’escutente), ma si limita a sospendere l’esecuzione
(art. 78 cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea alcuna litispendenza. E la
Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono
state preventivamente accertate con decisione, l’art. 22 n. 5 CLug limitandosi
a prescrivere una competenza giurisdizionale esclusiva “in materia di
esecuzione delle decisioni”. Tale convenzione, dunque, non si sostituisce agli
art. 46 segg. LEF.
4.3
Contrariamente
a quanto sostenuto da Daniel Staehelin
(op. cit., n. 98 ad art. 47), poi, non si può dedurre dalla sentenza pubblicata
in DTF 136 III 566 segg., secondo cui il foro dell’azione di rigetto
provvisorio dell’opposizione è retto dall’art. 16 n. 5 CL (ora art. 22 n. 5
CLug), che ciò varrebbe “a maiore minus” anche per il precetto
esecutivo. Certo non si disconosce che tale sentenza, come l’art. 22 n. 5 CLug
sul quale si fonda, evidenziano come la Convenzione di Lugano non trovi ad
applicarsi unicamente alle autorità competenti per l’emissione di decisioni di
merito, bensì anche a quelle che emettono decisioni di procedura, specie di
esecuzione forzata. Tuttavia, come detto, l’ufficio d’esecuzione, a differenza
del giudice del rigetto dell’opposizione, non ha alcuna competenza giurisdizionale
nemmeno per verificare la legittimità dell’esecuzione, ovvero l’esistenza dei
presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di
debito). Ciò posto, il foro esecutivo svizzero è pertanto disciplinato esclusivamente
dagli art. 46 segg. LEF.
4.4
Nella
fattispecie, la PI 1 poteva quindi legittimamente richiamarsi all’art. 51 cpv.
1.
LEF per esigere dall’UE di Lugano, nel cui foro sono depositati i certificati
azionari costituiti in pegno, la notifica a RI 1 di un
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale. Il ricorso si
rivela così infondato e va respinto.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.