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Decisione

15.2015.31

Esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale depositato in Svizzera, diretta contro un escusso domiciliato in Italia. Foro esecutivo

7 agosto 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso dell’8 aprile 2015, RI 1 ha chiesto di annullare il precetto esecutivo.

C. Con

osservazioni 23 aprile 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso. Anche l’UE con

osservazioni del 27 aprile 2015 ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Considerato

in

diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica

dell’atto impugnato emesso il 5 marzo 2015 dall’UE di Lugano e notificato il 31

marzo al patrocinatore del reclamante, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente evidenzia di essere cittadino italiano residente a __________ in provincia

di B__________, motivo per il quale a suo parere non vi è foro esecutivo in

Svizzera, non avendo egli assunto alcuna obbligazione per conto di una sua

azienda in Svizzera né eletto domicilio speciale in Svizzera. Inoltre, egli sostiene

che la Convenzione di Lugano (CLug) esclude l’applica­­zione dell’art. 51 LEF.

3. Nelle

sue osservazioni la PI 1 argomenta che l’emissione di un precetto esecutivo ha

unicamente carattere procedurale e non è un atto di diritto materiale, né

comporta alcuna decisione nel merito da parte di un tribunale. sicché essa non

rientra nel campo di applicazione della CLug, ma è un provvedimento regolato

esclusivamente dalle norme della LEF.

4. Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev’essere

escusso al suo domicilio svizzero. Per i crediti garantiti da pegno manuale l’ese­­cuzione

si può promuovere tanto al foro determinato giusta gli art. 46 a 50 LEF, quanto

al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore (art. 51

cpv. 1 LEF).

4.1 Non sussiste unanimità sulla questione di sapere se

come tale l’emissione di un precetto esecutivo ai sensi degli art. 69 segg. LEF

– laddove sia riconducibile a materie di ordine civile e commerciale, quale è

appunto un mandato di amministrazione come quello indicato nel precetto

esecutivo quale titolo di credito –rientra nel campo di applicazione della

Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (CLug, RS 0275.12) per il semplice fatto che – diversamente

dalla convenzione previgente del 1988 (CL, RS 0275.11) – in virtù del nuovo

art. 62 CLug i suoi effetti si estendono oramai anche a provvedimenti di

autorità amministrative investite di competenze giudiziarie.

a) Per numerosi autori, infatti, la risposta continua

comunque a essere negativa (Meier-Dieterle,

Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, pag. 1225 ad n. 94; Kren-Kostkiewicz/Ro­driguez, Der unwidersprochene Zahlungsbefehl im

revidierten Lugano-Übereinkommen, in: Jusletter del 26 aprile 2010, Rz. 47

segg. e 76; Reiser, Überblick über

die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, pag. 337 ad II/5b; M. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 30a LEF [fintanto che

l’escusso non si oppone all’esecuzione]; Dallafior/Götz

Staehelin, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 17 ad art. 62 CLug; Rohner/Lerch, Basler Kommentar, LugÜ,

2011, n. 38 e 95 ad art. 1 CLug; Berti,

Der “Lugano-Zahlungsbefehl” – Fact or Fiction ?, SZZP/RSPC 4/2011, pagg.

359-360; Kren Kostkie­wicz/Penon,

Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012,

pagg. 222-224 ad B; dubbiosa: Kofmel

Ehren­zeller, in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 14 ad art. 31 CLug; Killias,

in: A. K. Schnyder [curatore], Kommentar LugÜ, 2011, n. 41 ad art. 22 n.

5 CLug, che ritiene però che la questione dell’applicabilità dell’art. 22 CLug

possa rimanere aperta, siccome in un caso come nell’altro la LEF determina

comunque il foro esecutivo in modo esclusivo).

b) Tra

gli autori che ritengono invece applicabile la CLug (ad esempio Dasser, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a

ed. 2011, n. 90 ad art. 1 CLug), alcuni

si riferiscono all’art. 22 n. 5 CLug (Güngerich,

in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 71 ad art. 22 CLug; Dallafior/Götz Staehelin, op. cit., n.

22 ad art. 62; D. Staehelin, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a

ed. 2011, n. 98 ad art. 47 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a

ed. 2011, n. 27 ad art. 32 CLug), mentre

altri considerano che il precetto esecutivo, ove non sia fondato su un titolo

Considerandi

di rigetto definitivo, sia già parte di un vero e proprio procedimento di

cognizione (“Erkenntnisverfahren”) o perlomeno di “produzione di titolo

esecutivo” (“Titelproduktionsverfahren”), sicché entrerebbero in gioco

le norme ordinarie sulla competenza secondo gli art. 2 segg. CLug (Markus, in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 182 segg. ad art. 22 CLug; Acocella, in: A. K. Schnyder [curatore],

Kommentar LugÜ, 2011, n. 62 segg. ad art. 1 e n. 6 ad art. 62; Domej, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a

ed. 2011, n. 6 ad art. 62 CLug).

c) Dal

canto suo, il Tribunale federale, in merito alla previgente Convenzione, aveva

lasciato la questione aperta (DTF 124 III 505 consid. 2b) e non sembra aver

avuto ancora modo di pronunciarsi in modo esplicito sulla nuova situazione (Rohner/ Lerch, op. cit., n. 38 e 95 ad

art. 1; Dasser, op. cit., n. 90 ad

art. 1). Quanto alla scrivente Camera, ha già avuto modo di stabilire che il

foro per l’emissione dei precetti esecutivi svizzeri è disciplinato

esclusivamente dagli art. 46 segg. LEF (sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c,

consid. 7), per i motivi che ora si espongono.

4.2

L’art. 62 CLug, è vero, estende la nozione di

“giudice” (o meglio di “giurisdizione”) ad ogni autorità, anche amministrativa,

solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione) giurisdizionale

in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così come lo stesso

titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a statuire

autoritativamente su controversie in tali materie (v. relazione

esplicativa del prof. F. Pocar sulla

CLug, disponibile all’indirizzo www.bj.admin. ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/ber-pocar-i.pdf, n. 130 e 175; Kren Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag.

223). Non è però il caso degli uffici d’esecuzione

svizzeri, che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene al­l’emissione

del precetto esecutivo né in merito all’opposizione interposta dall’escusso. A

differenza del giudice del rigetto dell’op­posizione, infatti, essi nemmeno

sono abilitati a verificare la legittimità dell’esecuzione, ovvero l’esistenza

dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento

di debito). D’altronde, il precetto esecutivo, pur divenuto definitivo in

seguito alla mancata formulazione di un’opposizione, al rigetto o al ritiro

della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito posto in esecuzione

(cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii), sicché non passa in

giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio del “Mahnbescheid”

del diritto tedesco o del “decreto ingiuntivo” del diritto italiano

(cfr. Dallafior/Götz Staehelin, op.

cit., n. 22 ad art. 62; Domej, op.

cit., n. 12, nota 50, ad art. 62), di natura unicamente esecutiva e perciò

limitati all’esecuzione in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3).

Il

precetto esecutivo svizzero non è quindi un “mandato di esecuzione” e nemmeno

una “decisione” ai sensi dell’art. 32 CLug. Non potrebbe in ogni caso essere

riconosciuto o eseguito all’e­­stero (come non lo è del resto in un altro foro

esecutivo svizzero), giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può conferire

a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto

interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid.

4.

c, con i rimandi). Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo

(un’ingiunzione di pagare) a cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug (cfr. Kropholler/Hein, Europäisches Zivilprozessrecht,

Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 9a ed. 2011, n. 61 ad art. 22 CLug). Non è d’altronde un atto introduttivo

d’istanza, siccome anche un’e­­ventuale opposizione – una semplice dichiarazione

di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore

(art. 74 e 75 LEF) – non determina l’apertura di una procedura giudiziaria o

amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’oppo­sizione

deve essere promossa dall’e­­scutente), ma si limita a sospendere l’esecu­zione

(art. 78 cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea alcuna litispendenza. E la

Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono

state preventivamente accertate con decisione, l’art. 22 n. 5 CLug limitandosi

a prescrivere una competenza giurisdizionale esclusiva “in materia di

esecuzione delle decisioni”. Tale convenzione, dunque, non si sostituisce agli

art. 46 segg. LEF.

4.3

Contrariamente

a quanto sostenuto da Daniel Staehelin

(op. cit., n. 98 ad art. 47), poi, non si può dedurre dalla sentenza pubblicata

in DTF 136 III 566 segg., secondo cui il foro dell’azio­­ne di rigetto

provvisorio dell’opposizione è retto dall’art. 16 n. 5 CL (ora art. 22 n. 5

CLug), che ciò varrebbe “a maiore minus” anche per il precetto

esecutivo. Certo non si disconosce che tale sentenza, come l’art. 22 n. 5 CLug

sul quale si fonda, evidenziano come la Convenzione di Lugano non trovi ad

applicarsi unicamente alle autorità competenti per l’emissione di decisioni di

merito, bensì anche a quelle che emettono decisioni di procedura, specie di

esecuzione forzata. Tuttavia, come detto, l’ufficio d’e­­secuzione, a differenza

del giudice del rigetto dell’op­­posizione, non ha alcuna competenza giurisdizionale

nemmeno per verificare la legittimità dell’esecuzione, ovvero l’esistenza dei

presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di

debito). Ciò posto, il foro esecutivo svizzero è pertanto disciplinato esclusivamente

dagli art. 46 segg. LEF.

4.4

Nella

fattispecie, la PI 1 poteva quindi legittimamente richiamarsi all’art. 51 cpv.

1.

LEF per esigere dall’UE di Lugano, nel cui foro sono depositati i certificati

azionari costituiti in pegno, la notifica a RI 1 di un

precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale. Il ricorso si

rivela così infondato e va respinto.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.