15.2015.32
Avvisi di pignoramento. Notifica per A-Post Plus della decisione della cassa malati che rigetta l’opposizione interposta dall’assicurato. Prova
25 agosto 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.32
Lugano
25 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 16 aprile 2015 di
RI
1
(patrocinato
dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, o meglio contro le decisioni (avvisi di pignoramento) emesse
il 23 marzo 2015 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il
ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione (UE) di Mendrisio, la società di assicurazione malattie e
infortuni PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 600.20
e di fr. 148.80 per i
premi LAMal del dicembre rispettivamente del novembre 2013 oltre alle spese di
diffida e di amministrazione. Ai
precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
decisioni del 9 settembre 2014 e del 25 ottobre 2014 (ai sensi dell’art. 52 LPGA) la PI 1 ha accertato l’esistenza dei crediti appena citati,
stabiliti in fr. 653.50 e fr. 182.10 tenuto conto delle spese
esecutive, rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni interposte
da RI 1 ai summenzionati precetti esecutivi.
C. Avendo
la creditrice chiesto il
proseguimento delle esecuzioni, il 23
marzo 2015 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento.
D. Con
ricorso 16 aprile 2015 RI 1 chiede di annullare gli avvisi di pignoramento,
argomentando che nell’ottobre del 2014 ha ricevuto “per semplice lettera di
posta prioritaria” la decisione del 25 ottobre 2014 con la quale la
procedente “abrogava” l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo
n. __________. Mai invece, a suo dire, egli ha ricevuto la decisione riferita
all’altra esecuzione (n. __________), depositata nel fascicolo dell’UE. Il ricorrente
si duole inoltre che la procedente non abbia dato seguito “alla regolare
procedura di continuazione dell’esecuzione”, siccome non ha presentato
alcuna istanza di rigetto dell’opposizione conformemente all’art. 82 LEF. Per
questo motivo, quindi, dando seguito alle richieste di prosecuzione delle
esecuzioni in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente,
l’ufficio ha ingiustamente avallato il “vessatorio” comportamento della
procedente.
E. Entro
il termine impartitole il 21 aprile 2015, la PI 1 non ha presentato osservazioni
al ricorso, mentre l’UE di Mendrisio ha chiesto che il ricorso venga respinto
con osservazioni 19 maggio 2015.
Considerato
Considerandi
1.
Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica
degli avvisi di pignoramento impugnati, che
l’escusso allega di essersi visto recapitare, per lettera semplice, l’8 aprile
2015, il ricorso, interposto giovedì 16 aprile 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non potendosi dimostrare, in assenza d’invio per
raccomandata, che il ricorrente ha ricevuto gli atti contestati prima dell’8
aprile.
2.
Prima
che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88
LEF), l’ufficio di esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio
verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata
rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la
nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF
15.2001
/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella
decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione
devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto
– come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insufficiente designazione
delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della
decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso
la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2004.5 del 29
marzo 2004, consid. 1.1, e 15.2007.11 del 16 aprile 2007, consid. 2). Per quanto riguarda gli altri vizi non così gravi da
giustificare la nullità della decisione di rigetto (compreso il difetto di una
motivazione sufficiente, v. sentenza della CEF 14.2014.104 del 24 settembre
2014.
consid. 1.3 con rinvii), l’assicurato non può contestarli con un ricorso
all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ma solo impugnando tempestivamente la
decisione di rigetto presso l’autorità competente.
3.
Nel
rimproverare all’UE di avere proseguito le esecuzioni senza che le opposizioni
fossero state rigettate dall’autorità giudiziaria competente “conformemente all’art.
82.
LEF”, il ricorrente trascura il fatto che nell’ordine giuridico svizzero l’opposizione
a un precetto esecutivo può essere rigettata non solo con una decisione emessa
in procedura sommaria (art. 80-84 LEF) – sulla base, peraltro, non solo di un
riconoscimento di debito o di un atto autentico (art. 82 LEF) ma pure di una
decisione giudiziaria o amministrativa esecutiva (art. 80 LEF) – ma pure in una
procedura giudiziaria o amministrativa di merito, sulla scorta di una decisione
esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 LEF). E siccome le
casse malati sono abilitate per legge a emanare esse stesse decisioni
amministrative sui propri crediti nei casi di ragguardevole entità o quando vi
è disaccordo con l’interessato (art. 49 cpv. 1 Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), come pure a
statuire sulle opposizioni degli assicurati contro le proprie decisioni (giusta
l’art. 52 LPGA), esse possono anche, a titolo accessorio, rigettare in via
definitiva le opposizioni (giusta l’art. 74 LEF) interposte al precetto
esecutivo (art. 79 LEF; sentenza del Tribunale federale K 144/99 del 28 marzo 2001, consid. 3; DTF 128 III 41
consid. 2; 121 V 110 consid. 2).
Ne
discende che nei casi in cui, come nella fattispecie, nessuna procedura decisionale
o ricorsuale è iniziata prima dell’inoltro dell’esecuzione tendente all’incasso
di premi scoperti, l’opposizione interposta dall’assicurato al precetto
esecutivo, che in pratica viene trattata come una richiesta di emissione di una
decisione formale nel senso dell’art. 51 cpv. 2 LPGA (o come un’opposizione
giusta l’art. 52 LPGA ove la cassa abbia già in precedenza adottato una decisione),
dà inizio a una procedura amministrativa in cui la cassa malati è abilitata ad
accertare in modo vincolante l’esistenza e l’importo del proprio credito e
rigettare l’opposizione LEF con una decisione unica (sentenza della CEF 14.2011.190
dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c [massima], consid. 4.4). La conformità di tale regolamentazione al
diritto costituzionale svizzero è data dalla possibilità per l’assicurato,
al termine della fase amministrativa del procedimento, di adire un giudice con
pieno potere di cognizione, impugnando la decisione su opposizione con un
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56-57 LPGA; Jaques, La mainlevée de l´opposition
formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17
novembre 2003, n. 28). Nel caso concreto, quindi,
nulla può essere rimproverato all’UE per avere considerato le decisioni emesse
e prodotte dall’escutente (in virtù dell’art. 49 LAMal come indicato nella
loro motivazione) come titoli di rigetto definitivo delle opposizioni
interposte dal reclamante.
4.
Il
reclamante lamenta anche la carente notifica delle decisioni emesse dalla cassa
malati. Già si è detto che tale vizio, che se fosse avverato determinerebbe la
nullità delle decisioni in questione, dev’essere esaminato d’ufficio dalle
autorità esecutive (sopra consid. 2). Al riguardo il ricorrente afferma di aver
ricevuto nel mese di ottobre 2014
per posta semplice la decisione del 25 ottobre 2014, con la quale la procedente
ha rigettato l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________,
mentre sostiene di non aver mai ricevuto la corrispondente decisione riferita
all’esecuzione n. __________, di cui egli ha avuto conoscenza solo dopo essersi rivolto all’CO 0 a seguito alla
ricezione degli avvisi di pignoramento.
4.1
Dagli atti si evince che le
decisioni 9 settembre 2014 e 25 ottobre 2014 sono state trasmesse al
destinatario per “Posta A Plus”. L’escusso
riconosce esplicitamente di aver ricevuto la seconda decisione nell’ottobre del 2014. Non allega
– e non vi sono indizi – che tale notifica fosse irregolare (nel senso dell’art.
49.
cpv. 3 LPGA). Inoltre, egli non documenta, e del resto neppure afferma, di
aver presentato contro tale decisione opposizione alla Cassa entro il termine
di 30 giorni dalla notificazione indicato nella stessa decisione. Di conseguenza la domanda di proseguire l’esecuzione
n. __________ risulta fondata su una decisione di rigetto dell’opposizione
validamente passata in giudicato. L’UE ha pertanto operato correttamente
emettendo conformemente all’art. 89 LEF l’avviso di pignoramento del 23 marzo
2015.
nell’ambito di questa esecuzione.
4.2
Diversa
è la questione per l’esecuzione n. __________.
a) In
questo caso il ricorrente pretende di non aver mai ricevuto la decisione del 9
settembre 2014 e la PI 1 non ha contestato tale affermazione, rimanendo silente
in questa procedura. Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova (o, secondo
il Tribunale federale, della verosimiglianza preponderante in materia di
assicurazioni sociali) della notificazione di un atto ufficiale e della sua
data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136
V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 15.2004.5 del 29 marzo 2004, consid. 2.1
con numerosi rinvii, in cui però si esige dalle casse malati la prova piena
della notifica delle loro decisioni di rigetto). Ne discende che se la
notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio
al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto
(DTF 129 I 10 consid. 2.2).
b) D’altronde
il solo fatto che sulla decisione figuri l’indicazione della sua spedizione con
invio semplice “A-Post plus” non costituisce prova dell’effettiva consegna dell’atto
all’escusso né del deposito nella sua casella postale o buca delle lettere. La
cassa malati non ha infatti prodotto l’attestazione “track & trace”
relativa a tale invio, la quale avrebbe potuto rendere verosimile, ancorché in
modo refragabile, l’entrata della decisione nella sfera di conoscenza del
destinatario (v. sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio
2010, RSPC 2010 n. 882 pag. 140 consid. 2.3-2.5;8C_198/2015 del 30 aprile
2015, consid. 3.2). Può quindi essere lasciato aperto il quesito di sapere se
una simile attestazione sarebbe sufficiente a presumere validamente notificata
la decisione con cui la cassa malati rigetta anche l’opposizione all’esecuzione
da essa promossa, ciò che, in caso di risposta positiva, creerebbe una
disparità di trattamento rispetto alle sentenze di rigetto emesse dal giudice
del rigetto o dal giudice civile, per cui si esige una ricevuta firmata dal
destinatario (art. 138 cpv. 1 CPC).
c) Secondo
la giurisprudenza, neppure il fatto che l’escusso abbia necessariamente avuto
conoscenza dell’esecuzione, dal momento che vi ha interposto opposizione, permette di presumere che la decisione di rigetto è
stata notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale ove non sia
stata ritirata (DTF 130 III 396 segg., sentenza della CEF 15.2005.59 del 13
giugno 2005).
d) Infine,
non è neppure di rilievo il fatto che il ricorrente abbia avuto conoscenza,
indirettamente, dell’esistenza della decisione della cassa malati quando ha ricevuto
gli avvisi di pignoramento del 23 marzo 2015, a suo dire l’8 aprile 2015. A
quel momento, infatti, egli disponeva ancora di un termine ragionevole per formulare
opposizione alla decisione (cfr. DTF 122 I 99 consid. 3a/aa), comunque non
inferiore al termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 52 cpv. 1 LPGA). Ne
consegue che, per gli art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e 11 OPGA (RS 830.11), la decisione
non era ancora esecutiva al momento in cui la PI 1 ha presentato la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione n. __________, sicché l’UE non avrebbe dovuto darvi seguito. Su
questo punto il ricorso merita dunque accoglimento.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza
è annullato l’avviso di pignoramento emesso dall’CO 1 il 23 marzo 2015 nell’esecuzione
n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.