15.2015.33
Ricorso dell’escusso contro la dichiarazione di tardività dell’opposizione al precetto esecutivo e contro la successiva emissione della comminatoria di fallimento. Riconsiderazione. Ricorso dell’escut
26 maggio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2015.33
15.2015.38
Lugano
26 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 20 aprile 2015 (inc. n.
15.2015.33) di
RI
1
(patrocinata
dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la decisione 31 marzo 2015 con cui reputa tardiva l’opposizione
al precetto esecutivo formulata dalla ricorrente il 26 marzo 2015 e contro la
successiva comminatoria di fallimento emessa il 13 aprile 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
e sul ricorso 4 maggio 2015 (inc. 15.2015.38) di quest’ultimo avverso
la decisione di riconsiderazione emessa il 23 aprile 2015 dallo stesso ufficio,
con cui ha ritenuto tempestiva l’opposizione e ha annullato la comminatoria di
fallimento;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Mendrisio, PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 19'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2015. Dal precetto risulta
che esso sarebbe stato notificato il 12 marzo 2015 all’amministratrice unica
dell’escussa, la quale non avrebbe interposto opposizione.
Fatti
B. Il 26 marzo 2015 la RI 1 ha trasmesso all’Ufficio la propria opposizione,
che questi ha reputato tardiva con provvedimento del 31 marzo 2015.
C. Avendo il creditore chiesto il proseguimento dell’esecuzione,
il 13 aprile 2015 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata
all’escussa il 16 aprile 2015.
D. Con ricorso
20 aprile 2015 (inc. 15.2015.33) la RI
1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata
la tempestività dell’opposizione da lei interposta il 26 marzo 2015 e che venga
annullata la comminatoria di fallimento. Il 23 aprile, il presidente della
Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo.
E. Avvalendosi della
facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17
cpv. 4 LEF, il 23 aprile 2015 l’UE ha accertato la tempestività dell’opposizione
al precetto esecutivo e ha annullato la comminatoria di fallimento.
F. Con ricorso 4 maggio 2015 (inc. 15.2015.38), PI 1 è insorto alla
Camera perché annulli la decisione di riconsiderazione.
G. Con rapporto di segnalazione 14 aprile 2015 l’agente
della Polizia comunale di __________ incaricato della notifica del precetto esecutivo,
cpl __________, ha dichiarato di avere spedito il precetto esecutivo all’escussa
il 12 marzo 2015 per posta, come da accordo verbale con l’amministratrice unica
della ricorrente, in via __________ a __________. Essendosi però la società nel
frattempo trasferita a __________ senza notificare il cambiamento d’indirizzo,
il precetto è ritornato alla Polizia. Il caporale __________ ha dunque
incaricato i colleghi ausiliari d’imbucare il precetto direttamente nella
cassetta delle lettere del domicilio privato dell’amministratrice della
società.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR)
– entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni impugnate, il ricorso
interposto il 20 aprile 2015 dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF). La decisione del 31 marzo 2015 con cui l’UE ha reputato tardiva
l’opposizione è infatti stata notificata all’escussa, al secondo tentativo
(invio n. 98.46.101801.10962822), il 15 aprile 2015; ma anche volendo
considerarla notificata alla scadenza del termine di giacenza postale del primo
invio (n. 98.46.101801.10962434), verificatasi l’8 aprile 2015, il ricorso
sarebbe comunque da considerare tempestivo tenuto conto del fatto che il
termine di ricorso è iniziato solo il 13 aprile, dopo la fine delle ferie
pasquali (art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC; DTF 113 III 6 consid. 1). Il
ricorso è pure ricevibile per quanto attiene alla comminatoria di fallimento, notificata
all’escussa il 16 aprile 2015. Anche tempestivo, infine, si rivela il ricorso
presentato lunedì 4 maggio 2015 da PI 1 contro la decisione di riconsiderazione
del 23 aprile 2015, recapitatagli al più presto il giorno successivo (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Considerandi
2.
Vertendo sugli stessi atti esecutivi – ossia la decisione sull’opposizione
interposta dall’escussa e la susseguente comminatoria di fallimento – le due
procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e
51.
LPAmm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3.
Nel suo ricorso la RI 1 chiede di accertare la tempestività
dell’opposizione e di annullare la comminatoria di fallimento, facendo
valere che il precetto esecutivo non è stato intimato, come indicato sul
medesimo, il 12 marzo 2015, bensì soltanto il 24 marzo, quando lo stesso è stato
imbucato dall’agente __________ della Polizia Comunale di __________, a seguito
d’intesa telefonica con l’amministratrice unica della ricorrente, nella buca
delle lettere di quest’ultima. La ricorrente sostiene quindi che l’opposizione
interposta il successivo 26 marzo è tempestiva e ha sospeso l’esecuzione.
4.
Nel suo ricorso contro la decisione di riconsiderazione, PI 1 argomenta
invece che la causa del mancato ritiro a tempo debito del precetto esecutivo è
dovuta solamente a manovre poste in atto dalla convenuta per procrastinare l’intimazione.
Palese dimostrazione di ciò è a suo dire lo scritto del 14 aprile 2015 della
Polizia comunale di __________, nel quale si attesta che il precetto venne
spedito in via __________ a __________ su indicazione della stessa
amministratrice della convenuta. Essendo a conoscenza dell’atto esecutivo e
della sua intimazione, la RI 1 doveva, secondo il ricorrente, farsi parte
diligente per il suo ritiro, specie perché oltre a essere stato inviato all’indirizzo
di __________, il precetto esecutivo è stato poi recapitato il 27 febbraio 2015 a __________, in __________, ma anche là non venne ritirato. A mente di PI 1 la malafede dell’escussa
è palese e il suo comportamento costituisce un manifesto abuso di diritto.
5.
Se l’esecuzione è diretta contro una società anonima, la notificazione
del precetto esecutivo o della comminatoria di fallimento si fa a qualunque
membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore
o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Ove non si trovi alcuna persona
abilitata a ritirare l’atto esecutivo, esso viene consegnato a un funzionario
comunale o di polizia perché lo rimetta personalmente a un rappresentante della
debitrice (art. 64 cpv. 2 LEF per analogia; Jeanneret/Lembo,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22
ad art. 65 LEF e i rinvii).
5.1
L’agente
incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio
oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto
aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta
notifica (art. 72 cpv. 2 LEF;
Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
2a ed. 2010, vol. I, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 11 ad art. 72 LEF). Ne
consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere
dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai
sensi degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7 segg.; sentenze della CEF
15.2008.50
del 7 luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004,
consid. 2), ciò che del resto figura esplicitamente nella rubrica “Notifica”
del precetto (“Una notifica per lettera (anche raccomandata) non è lecita”).
L’inidoneità della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere
dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo di
comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni
connesse (sentenza della CEF
15.2003.86
dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 dell’Autorità di
vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad
art. 72 LEF). Qualora il precetto esecutivo sia
comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto
esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza
(DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, consid. 3b; 110 III 11, consid. 2;
sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già
citate sentenze della CEF 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2,
nonché sentenza 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).
5.2
Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’accordo verbale
cui si riferisce l’agente della Polizia comunale di __________, sia l’invio
postale del precetto esecutivo alla sede dell’escussa sia il suo deposito
nella buca delle lettere dell’amministratrice unica non costituiscono valide
notifiche nel senso dell’art. 72 LEF. Non essendo l’UE, d’altronde, in grado di
dimostrare, come invece gli compete (sentenze della CEF 15.2004.136 del
19.
ottobre 2004, consid. 3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003), in
altro modo quando l’escussa ha effettivamente preso conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, si deve ritenere che la RI 1 è venuta a conoscenza dell’atto
esecutivo il 24 marzo 2015, come da lei sostenuto, sicché la sua opposizione
del 26 marzo 2015 dev’essere ritenuta tempestiva.
6.
Giusta
l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge.
Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma va interpretato in
modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio
di esecuzione (sentenza della CEF 15.2001.275 del 30 ottobre 2001). I fatti costitutivi
dell’asserito abuso di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF
14.2004.1
del 22 aprile 2004, consid. 2, RtiD II-2004 726 segg. n. 78c).
6.1
Nella
fattispecie in esame, dopo un primo tentativo infruttuoso di notifica del
precetto esecutivo in via postale alla sede della società, l’atto essendo poi stato
ritrasmesso dalla posta all’indirizzo di __________ a __________
in forza di un ordine di rispedizione dato dalla destinataria (v. doc. H
accluso al ricorso di PI 1), l’UE ha incaricato la Polizia comunale di
Chiasso di procedere alla notifica del precetto giusta l’art. 64 cpv. 2 LEF.
Disattendendo il proprio compito istituzionale, tale autorità l’ha spedito per
posta ancora una volta alla sede legale dell’escussa, a __________, anziché consegnarla nelle mani dell’amministratrice unica.
Contrariamente a quanto pare sostenere PI 1, non v’è poi stato un tentativo di
notifica separato all’indirizzo di __________, il documento da lui citato al
riguardo (doc. H) dando atto di un solo invio e riferendosi del resto al
tentativo effettuato dall’UE (come risulta dalla data dell’invio, il 24
febbraio 2015) e non a quello della polizia comunale. Sempre in via irrituale,
la polizia ha infine depositato l’atto nella buca delle lettere all’indirizzo
privato dell’amministratrice unica, che ammette però di averlo ritirato il 24 marzo 2015, sicché, come esposto sopra, la notifica è da ritenere
avvenuta a tale data.
6.2
Non
si evince dalla dichiarazione scritta del cpl __________ (doc. G) ch’egli abbia
comunicato verbalmente all’amministratrice unica dell’escussa il contenuto
dettagliato del precetto esecutivo, di modo che non si può rimproverarle di sostenere
di averne preso conoscenza solo il 24 marzo 2015 quando l’ha prelevato dalla
propria buca delle lettere (cfr. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7
febbraio 2014, consid. 4.1). D’altra parte, anche se lei l’avesse ritirato presso
l’ufficio postale della sede della società entro la scadenza del termine di
giacenza postale, ovvero entro il 20 marzo 2015 (volendo supporre che la posta
abbia trasmesso l’avviso di ritiro il giorno successivo all’invio del 12
marzo), la sua opposizione del 26 marzo 2015 sarebbe comunque
tempestiva. Parlare in queste circostanze, come fa PI 1, di “ampio ritardo”
nel formulare opposizione e di comportamento “defatigatorio” è fuori luogo. Non risultano pertanto realizzati nel caso
concreto i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché
si dia abuso di diritto manifesto. Anche su questo punto il ricorso si
rivela infondato.
7.
Poiché
l’esecuzione è stata sospesa dall’opposizione interposta, come visto, in modo
valido dall’escussa (art. 78 cpv. 1 LEF), l’UE di Mendrisio ha correttamente
annullato la comminatoria di fallimento con il provvedimento di riconsiderazione.
Di modo che si giustifica la reiezione del ricorso di PI 1 e contestualmente
lo stralcio di quello della RI 1, divenuto definitivamente
senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR).
8.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2015.38) è respinto.
2.
Il
ricorso inoltrato dalla RI 1 (inc. 15.2015.33) è dichiarato senza oggetto e la
causa è stralciata dal ruolo.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.