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Decisione

15.2015.33

Ricorso dell’escusso contro la dichiarazione di tardività dell’opposizione al precetto esecutivo e contro la successiva emissione della comminatoria di fallimento. Riconsiderazione. Ricorso dell’escut

26 maggio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 26 marzo 2015 la RI 1 ha trasmesso all’Ufficio la propria opposizione,

che questi ha reputato tardiva con provvedimento del 31 marzo 2015.

C. Avendo il creditore chiesto il proseguimento dell’esecuzione,

il 13 aprile 2015 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata

all’escussa il 16 aprile 2015.

D. Con ricorso

20 aprile 2015 (inc. 15.2015.33) la RI

1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata

la tempestività dell’opposizione da lei interposta il 26 marzo 2015 e che venga

annullata la comminatoria di fallimento. Il 23 aprile, il presidente della

Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo.

E. Avvalendosi della

facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17

cpv. 4 LEF, il 23 aprile 2015 l’UE ha accertato la tempestività dell’opposizione

al precetto esecutivo e ha annullato la comminatoria di fallimento.

F. Con ricorso 4 maggio 2015 (inc. 15.2015.38), PI 1 è insorto alla

Camera perché annulli la decisione di riconsiderazione.

G. Con rapporto di segnalazione 14 aprile 2015 l’agente

della Polizia comunale di __________ incaricato della notifica del precetto esecutivo,

cpl __________, ha dichiarato di avere spedito il precetto esecutivo all’escussa

il 12 marzo 2015 per posta, come da accordo verbale con l’amministratrice unica

della ricorrente, in via __________ a __________. Essendosi però la società nel

frattempo trasferita a __________ senza notificare il cambiamento d’in­­dirizzo,

il precetto è ritornato alla Polizia. Il caporale __________ ha dunque

incaricato i colleghi ausiliari d’imbucare il precetto direttamente nella

cassetta delle lettere del domicilio privato dell’am­­ministratrice della

società.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR)

– entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni impugnate, il ricorso

interposto il 20 aprile 2015 dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF). La decisione del 31 marzo 2015 con cui l’UE ha reputato tardiva

l’opposi­­zione è infatti stata notificata all’escussa, al secondo tentativo

(invio n. 98.46.101801.10962822), il 15 aprile 2015; ma anche vo­lendo

considerarla notificata alla scadenza del termine di giacenza postale del primo

invio (n. 98.46.101801.10962434), verificatasi l’8 aprile 2015, il ricorso

sarebbe comunque da considerare tempestivo tenuto conto del fatto che il

termine di ricorso è iniziato solo il 13 aprile, dopo la fine delle ferie

pasquali (art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC; DTF 113 III 6 consid. 1). Il

ricorso è pure ricevibile per quanto attiene alla comminatoria di fallimento, notificata

all’escussa il 16 aprile 2015. Anche tempestivo, infine, si rivela il ricorso

presentato lunedì 4 maggio 2015 da PI 1 contro la decisione di riconsiderazione

del 23 aprile 2015, recapitatagli al più presto il giorno successivo (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

Considerandi

2.

Vertendo sugli stessi atti esecutivi – ossia la decisione sull’oppo­­sizione

interposta dall’escussa e la susseguente comminatoria di fallimento – le due

procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e

51.

LPAmm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

3.

Nel suo ricorso la RI 1 chiede di accertare la tempestività

dell’opposizione e di annullare la comminatoria di fallimento, facendo

valere che il precetto esecutivo non è stato intimato, come indicato sul

medesimo, il 12 marzo 2015, bensì soltanto il 24 marzo, quando lo stesso è stato

imbucato dall’agente __________ della Polizia Comunale di __________, a seguito

d’intesa telefonica con l’amministratrice unica della ricorrente, nella buca

delle lettere di quest’ultima. La ricorrente sostiene quindi che l’opposizione

interposta il successivo 26 marzo è tempestiva e ha sospeso l’esecuzione.

4.

Nel suo ricorso contro la decisione di riconsiderazione, PI 1 argomenta

invece che la causa del mancato ritiro a tempo debito del precetto esecutivo è

dovuta solamente a manovre poste in atto dalla convenuta per procrastinare l’intimazio­­ne.

Palese dimostrazione di ciò è a suo dire lo scritto del 14 aprile 2015 della

Polizia comunale di __________, nel quale si attesta che il precetto venne

spedito in via __________ a __________ su indicazione della stessa

amministratrice della convenuta. Essendo a conoscenza dell’atto esecutivo e

della sua intimazione, la RI 1 doveva, secondo il ricorrente, farsi parte

diligente per il suo ritiro, specie perché oltre a essere stato inviato all’indirizzo

di __________, il precetto esecutivo è stato poi recapitato il 27 febbraio 2015 a __________, in __________, ma anche là non venne ritirato. A mente di PI 1 la malafede dell’escussa

è palese e il suo comportamento costituisce un manifesto abuso di diritto.

5.

Se l’esecuzione è diretta contro una società anonima, la notificazione

del precetto esecutivo o della comminatoria di fallimento si fa a qualunque

membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore

o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Ove non si trovi alcuna persona

abilitata a ritirare l’atto esecutivo, esso viene consegnato a un funzionario

comunale o di polizia perché lo rimetta personalmente a un rappresentante della

debitrice (art. 64 cpv. 2 LEF per analogia; Jeanneret/Lem­bo,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22

ad art. 65 LEF e i rinvii).

5.1

L’agente

incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio

oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto

aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta

notifica (art. 72 cpv. 2 LEF;

Angst, Basler Kommentar zum SchKG,

2a ed. 2010, vol. I, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch,

Basler Kom­mentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 11 ad art. 72 LEF). Ne

consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere

dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai

sensi degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7 segg.; sentenze della CEF

15.2008.50

del 7 luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004,

consid. 2), ciò che del resto figura esplicitamente nella rubrica “Notifica”

del precetto (“Una notifica per lettera (anche raccomandata) non è lecita”).

L’inidoneità della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere

dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo di

comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni

connesse (sentenza della CEF

15.2003.86

dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 del­l’Au­torità di

vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94; Gil­­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad

art. 72 LEF). Qualora il precetto esecutivo sia

comunque giunto all’e­­scusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto

esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza

(DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, con­sid. 3b; 110 III 11, consid. 2;

sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già

citate sentenze della CEF 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2,

nonché sentenza 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

5.2

Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’accordo verbale

cui si riferisce l’agente della Polizia comunale di __________, sia l’invio

postale del precetto esecutivo alla sede dell’escus­sa sia il suo deposito

nella buca delle lettere dell’ammi­ni­stra­trice unica non costituiscono valide

notifiche nel senso dell’art. 72 LEF. Non essendo l’UE, d’altronde, in grado di

dimostrare, come invece gli compete (sentenze della CEF 15.2004.136 del

19.

ottobre 2004, consid. 3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003), in

altro modo quando l’escussa ha effettivamente preso conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, si deve ritenere che la RI 1 è venuta a conoscenza dell’atto

esecutivo il 24 marzo 2015, come da lei sostenuto, sicché la sua opposizione

del 26 marzo 2015 dev’essere ritenuta tempestiva.

6.

Giusta

l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge.

Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma va interpretato in

modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio

di esecuzione (sentenza della CEF 15.2001.275 del 30 ottobre 2001). I fatti costitutivi

dell’asserito abuso di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF

14.2004.1

del 22 aprile 2004, consid. 2, RtiD II-2004 726 segg. n. 78c).

6.1

Nella

fattispecie in esame, dopo un primo tentativo infruttuoso di notifica del

precetto esecutivo in via postale alla sede della società, l’atto essendo poi stato

ritrasmesso dalla posta all’indirizzo di __________ a __________

in forza di un ordine di rispedizione dato dalla destinataria (v. doc. H

accluso al ricorso di PI 1), l’UE ha incaricato la Polizia comunale di

Chiasso di procedere alla notifica del precetto giusta l’art. 64 cpv. 2 LEF.

Disattendendo il proprio compito istituzionale, tale autorità l’ha spedito per

posta ancora una volta alla sede legale dell’escussa, a __________, anziché consegnarla nelle mani dell’ammini­­stra­tri­ce unica.

Contrariamente a quanto pare sostenere PI 1, non v’è poi stato un tentativo di

notifica separato al­l’indirizzo di __________, il documento da lui citato al

riguardo (doc. H) dando atto di un solo invio e riferendosi del resto al

tentativo effettuato dall’UE (come risulta dalla data dell’invio, il 24

febbraio 2015) e non a quello della polizia comunale. Sempre in via irrituale,

la polizia ha infine depositato l’atto nella buca delle lettere all’indirizzo

privato dell’amministratrice unica, che ammette però di averlo ritirato il 24 marzo 2015, sicché, come esposto sopra, la notifica è da ritenere

avvenuta a tale data.

6.2

Non

si evince dalla dichiarazione scritta del cpl __________ (doc. G) ch’egli abbia

comunicato verbalmente all’amministratrice unica dell’escussa il contenuto

dettagliato del precetto esecutivo, di modo che non si può rimproverarle di sostenere

di averne preso conoscenza solo il 24 marzo 2015 quando l’ha prelevato dalla

propria buca delle lettere (cfr. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7

febbraio 2014, consid. 4.1). D’altra parte, anche se lei l’a­vesse ritirato presso

l’ufficio postale della sede della società entro la scadenza del termine di

giacenza postale, ovvero entro il 20 marzo 2015 (volendo supporre che la posta

abbia trasmesso l’avviso di ritiro il giorno successivo all’invio del 12

marzo), la sua opposizione del 26 marzo 2015 sarebbe comunque

tempestiva. Parlare in queste circostanze, come fa PI 1, di “am­pio ritardo”

nel formulare opposizione e di comportamento “defatigatorio” è fuori luogo. Non risultano pertanto realizzati nel caso

concreto i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché

si dia abuso di diritto manifesto. Anche su questo punto il ricorso si

rivela infondato.

7.

Poiché

l’esecuzione è stata sospesa dall’opposizione interposta, come visto, in modo

valido dall’escussa (art. 78 cpv. 1 LEF), l’UE di Mendrisio ha correttamente

annullato la comminatoria di fallimento con il provvedimento di riconsiderazione.

Di modo che si giustifica la reiezione del ricorso di PI 1 e contestualmente

lo stralcio di quello della RI 1, divenuto definitivamente

senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR).

8.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2015.38) è respinto.

2.

Il

ricorso inoltrato dalla RI 1 (inc. 15.2015.33) è dichiarato senza oggetto e la

causa è stralciata dal ruolo.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.