15.2015.34
Notifica del precetto esecutivo e opposizione. Ricevibilità formale del ricorso. “Ricusazione” del patrocinatore di una delle parti. Notifica del precetto esecutivo al padre dell’escusso
14 agosto 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.34
Lugano
14 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 16 marzo 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 febbraio 2015
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Bellinzona, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 100'000.–
oltre agli accessori per “deposito
cauzionale di garanzia affitto versato il 01.02.2003 del Ristorante con
alloggio __________ + interessi e spese + beni di consumo cifra 12.5 del
contratto di locazione”.
Fatti
B. Il
4 marzo 2015 PI 1, per il tramite dell’avv. PA 1, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo notificato al padre il 27 febbraio.
C. Con
scritto del 16 marzo 2015, RI 1 ha dichiarato di ricusare l’avv. PA 1 in quanto
lo stesso rappresenta “nella medesima causa di merito” sia il padre G__________
che la __________ SA. RI 1 mette inoltre in dubbio il potere di rappresentanza
dello stesso avv. PA 1, chiedendo che venga fornita una procura e accertata la
veridicità della stessa. Ricordato che la notifica del precetto esecutivo è
stata fatta al padre dell’escusso, la ricorrente ritiene poi dubbio, in
considerazione dei rapporti tra padre e figlio, che PI 1 sia a conoscenza del
precetto e dell’opposizione e chiede una verifica al riguardo. “A titolo
precauzionale” essa precisa di non accettare la notifica né soprattutto l’opposizione.
D. Con
osservazioni 24 aprile 2015 PI 1 si è opposto al ricorso chiedendo che lo
stesso venga respinto già in ordine in quanto non rispettoso delle forme previste
dalla legge perché non indica trattarsi di “reclamo”, non indica la parte
resistente e l’eventuale decisione impugnata e non precisa le domande della
reclamante. Egli conferma di aver ricevuto il precetto esecutivo, conferendo
mandato all’avv. PA 1 per opporsi alle infondate pretese della reclamante.
E. L’CO
1 si è pure opposto al gravame con osservazioni del 28 aprile 2015, rilevando
che la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente al padre dell’escusso,
entrambi vivendo nello stesso stabile.
Considerato
in
diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando ha
avuto conoscenza delle modalità di notifica del precetto, avvenuta al più
presto il 6 marzo 2015, ossia il giorno successivo allo scritto del 5 marzo
2015 con il quale l’ufficio le chiedeva la produzione dei mezzi di prova, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve contenere
le domande e una motivazione, anche sommaria, riferita alla decisione impugnata
e alla ratio decidendi (Cometta,
Commentario alla LPR, 1998, n. 4.2 ad art. 7 LPR), le esigenze al riguardo,
considerata la natura del rimedio giuridico, non dovendo però essere troppo
elevate (v. sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004, consid. 1, con
rinvii). Nel caso specifico, non si disconosce che la RI 1 non ha dichiarato d’inoltrare ricorso (giusta
l’art. 17 LEF), ma si capisce ch’essa chiede la ricusa dell’avv. PA 1 e l’accertamento
dell’irregolarità dell’opposizione e
della notifica, fornendo anche i motivi delle sue domande. Comunque sia, la
questione della ricevibilità del ricorso può rimanere indecisa, dovendo lo
stesso essere respinto nel merito siccome manifestamente infondato, e ciò per i
motivi che verranno esposti di seguito.
3.
La domanda di “ricusa” del patrocinatore
della controparte, avv. PA 1, è manifestamente irricevibile. L’istituto della
ricusazione concerne infatti soltanto i membri delle autorità esecutive (uffici
di esecuzione e fallimenti, autorità di vigilanza, e così via, v. art. 10 LEF),
non le parti né i loro rappresentanti. Semmai, qualora il conflitto d’interesse
allegato dalla ricorrente (invero senza alcuna prova né indizi) fosse lesivo
dei doveri professionali dell’avvocato (cfr. art. 12 LLCA), potrebbe
essere ipotizzabile un intervento della Commissione di disciplina (art. 24 cpv.
1.
LAvv), ma sicuramente non di questa Camera. Ad ogni modo il problema neppure
si pone, perché l’avv. PA 1 si è legittimato presentando all’UE regolare
procura sottoscritta da PI 1, che lo abilita a patrocinare quest’ultimo nella
procedura che lo oppone alla RI 1, e sulla cui autenticità non vi è motivo di
dubitare in assenza di ogni indizio di falsificazione.
4.
Giusta
l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione
o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua
famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella
stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità
domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2014.81
del 6 ottobre 2014, consid. 3). Nel caso di specie, si potrebbe dubitare
della validità della notifica al padre dell’escusso, non sussistendo nell’incarto
elementi per ritenere che padre e figlio, oltre ad abitare entrambi in via __________
__________ __________ ad __________, condividano anche la stessa economia
domestica. Non è però necessario approfondire la questione. È pacifico, in
effetti, che l’escusso ha successivamente ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione
e vi ha interposto tempestiva opposizione il 4 marzo 2015 per il tramite del
proprio patrocinatore (scritto di stessa data dell’avv. PA 1 all’UE di
Bellinzona). Avendo raggiunto il suo destinatario, la notifica risulta così in
ogni ipotesi valida (DTF 128 III 104, consid. 2). Il ricorso si rivela quindi
infondato su questo secondo punto.
5.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso
è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–RI 1, __________
__________, __________;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.