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Decisione

15.2015.34

Notifica del precetto esecutivo e opposizione. Ricevibilità formale del ricorso. “Ricusazione” del patrocinatore di una delle parti. Notifica del precetto esecutivo al padre dell’escusso

14 agosto 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

4 marzo 2015 PI 1, per il tramite dell’avv. PA 1, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo notificato al padre il 27 febbraio.

C. Con

scritto del 16 marzo 2015, RI 1 ha dichiarato di ricusare l’avv. PA 1 in quanto

lo stesso rappresenta “nella medesima causa di merito” sia il padre G__________

che la __________ SA. RI 1 mette inoltre in dubbio il potere di rappresentanza

dello stesso avv. PA 1, chiedendo che venga fornita una procura e accertata la

veridicità della stessa. Ricordato che la notifica del precetto esecutivo è

stata fatta al padre dell’escusso, la ricorrente ritiene poi dubbio, in

considerazione dei rapporti tra padre e figlio, che PI 1 sia a conoscenza del

precetto e dell’opposizione e chiede una verifica al riguardo. “A titolo

precauzionale” essa precisa di non accettare la notifica né soprattutto l’opposizione.

D. Con

osservazioni 24 aprile 2015 PI 1 si è opposto al ricorso chiedendo che lo

stesso venga respinto già in ordine in quanto non rispettoso delle forme previste

dalla legge perché non indica trattarsi di “reclamo”, non indica la parte

resistente e l’e­ventuale decisione impugnata e non precisa le domande della

reclamante. Egli conferma di aver ricevuto il precetto esecutivo, conferendo

mandato all’avv. PA 1 per opporsi alle infondate pretese della reclamante.

E. L’CO

1 si è pure opposto al gravame con osservazioni del 28 aprile 2015, rilevando

che la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente al padre dell’escusso,

entrambi vivendo nello stesso stabile.

Considerato

in

diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando ha

avuto conoscenza delle modalità di notifica del precetto, avvenuta al più

presto il 6 marzo 2015, ossia il giorno successivo allo scritto del 5 marzo

2015 con il quale l’ufficio le chiedeva la produzione dei mezzi di prova, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve contenere

le domande e una motivazione, anche sommaria, riferita alla decisione impugnata

e alla ratio decidendi (Cometta,

Commentario alla LPR, 1998, n. 4.2 ad art. 7 LPR), le esigenze al riguardo,

considerata la natura del rimedio giuridico, non dovendo però essere troppo

elevate (v. sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004, consid. 1, con

rinvii). Nel caso specifico, non si disconosce che la RI 1 non ha dichiarato d’inoltrare ricorso (giusta

l’art. 17 LEF), ma si capisce ch’essa chiede la ricusa dell’avv. PA 1 e l’accer­­tamento

dell’irregolarità dell’opposizione e

della notifica, fornendo anche i motivi delle sue domande. Comunque sia, la

questione della ricevibilità del ricorso può rimanere indecisa, dovendo lo

stesso essere respinto nel merito siccome manifestamente infondato, e ciò per i

motivi che verranno esposti di seguito.

3.

La domanda di “ricusa” del patrocinatore

della controparte, avv. PA 1, è manifestamente irricevibile. L’istituto della

ricusazione concerne infatti soltanto i membri delle autorità esecutive (uffici

di esecuzione e fallimenti, autorità di vigilanza, e così via, v. art. 10 LEF),

non le parti né i loro rappresentanti. Semmai, qualora il conflitto d’interesse

allegato dalla ricorrente (invero senza alcuna prova né indizi) fosse lesivo

dei doveri professionali dell’avvocato (cfr. art. 12 LLCA), potrebbe

essere ipotizzabile un intervento della Commissione di disciplina (art. 24 cpv.

1.

LAvv), ma sicuramente non di questa Camera. Ad ogni modo il problema neppure

si pone, perché l’avv. PA 1 si è legittimato presentando all’UE regolare

procura sottoscritta da PI 1, che lo abilita a patrocinare quest’ultimo nella

procedura che lo oppone alla RI 1, e sulla cui autenticità non vi è motivo di

dubitare in assenza di ogni indizio di falsificazione.

4.

Giusta

l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione

o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,

la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua

famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella

stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità

domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2014.81

del 6 ottobre 2014, consid. 3). Nel caso di specie, si potrebbe dubitare

della validità della notifica al padre dell’escusso, non sussistendo nell’incarto

elementi per ritenere che padre e figlio, oltre ad abitare entrambi in via __________

__________ __________ ad __________, condividano anche la stessa economia

domestica. Non è però necessario approfondire la questione. È pacifico, in

effetti, che l’escusso ha successivamente ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione

e vi ha interposto tempestiva opposizione il 4 marzo 2015 per il tramite del

proprio patrocinatore (scritto di stessa data dell’avv. PA 1 all’UE di

Bellinzona). Avendo raggiunto il suo destinatario, la notifica risulta così in

ogni ipotesi valida (DTF 128 III 104, consid. 2). Il ricorso si rivela quindi

infondato su questo secondo punto.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso

è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–RI 1, __________

__________, __________;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.