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Decisione

15.2015.36

Ricorso per ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo per il tramite della cancelleria comunale. Inizio del termine di opposizione

20 maggio 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.36

Lugano

20 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 29 aprile 2015 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il ritardo a notificare il precetto esecutivo emesso il 10

aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti

di

PI 1, Lugano

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che in adempimento della domanda di esecuzione di RI 1 pervenutagli

il 10 aprile 2015, lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha

emesso e inviato per posta il precetto esecutivo n. __________ diretto contro

la PI 1 per l’incasso di fr. 927.45 oltre agli interessi del 5% dal 25

marzo 2015;

che

non avendo la banca ritirato l’atto esecutivo, il 24 aprile 2015 l’UE l’ha

trasmesso alla cancelleria comunale di Lugano, incaricandola, in applicazione

dell’art. 64 cpv. 2 LEF, di procedere alla sua notifica;

che

il 28 aprile il precetto esecutivo è stato consegnato alla banca, la quale ha

interposto opposizione;

che

lo stesso giorno RI 1 ha interposto ricorso contro l’operato dell’UE,

lamentando il fatto che dopo due settimane dalla presentazione della sua

domanda il precetto esecutivo non era ancora stato consegnato alla banca e

reputando il termine d’opposizione ormai scaduto;

che

il 5 maggio l’UE ha rinviato a RI 1 il suo esemplare del precetto esecutivo con

l’indicazione dell’avvenuta opposizione e gli ha fissato un termine di 10

giorni per produrre una traduzione del suo ricorso, ricevuto proprio quel

giorno per il tramite di questa Camera, a cui era stato per errore indirizzato

(v. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e ordinanza 4 maggio 2015 del

presidente della Camera);

che

il 7 maggio RI 1 ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto, con la sua

traduzione in italiano, che pare riproporre il contenuto del ricorso in

versione abbreviata;

che

trattandosi di un ricorso per ritardata giustizia, si può prescindere dal

verificare la sua tempestività, potendo questo tipo di rimedio giuridico essere

presentato in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);

che

ad ogni buon conto sia il primo sia il secondo ricorso sono da respingere, il

precetto esecutivo essendo stato notificato alla PI 1 già il 28 aprile 2015;

che,

d’altronde, il termine di opposizione inizia a decorrere solo dalla notifica

del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) e non già dalla ricezione della

domanda di esecuzione;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.