15.2015.36
Ricorso per ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo per il tramite della cancelleria comunale. Inizio del termine di opposizione
20 maggio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.36
Lugano
20 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 29 aprile 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il ritardo a notificare il precetto esecutivo emesso il 10
aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti
di
PI 1, Lugano
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che in adempimento della domanda di esecuzione di RI 1 pervenutagli
il 10 aprile 2015, lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
emesso e inviato per posta il precetto esecutivo n. __________ diretto contro
la PI 1 per l’incasso di fr. 927.45 oltre agli interessi del 5% dal 25
marzo 2015;
che
non avendo la banca ritirato l’atto esecutivo, il 24 aprile 2015 l’UE l’ha
trasmesso alla cancelleria comunale di Lugano, incaricandola, in applicazione
dell’art. 64 cpv. 2 LEF, di procedere alla sua notifica;
che
il 28 aprile il precetto esecutivo è stato consegnato alla banca, la quale ha
interposto opposizione;
che
lo stesso giorno RI 1 ha interposto ricorso contro l’operato dell’UE,
lamentando il fatto che dopo due settimane dalla presentazione della sua
domanda il precetto esecutivo non era ancora stato consegnato alla banca e
reputando il termine d’opposizione ormai scaduto;
che
il 5 maggio l’UE ha rinviato a RI 1 il suo esemplare del precetto esecutivo con
l’indicazione dell’avvenuta opposizione e gli ha fissato un termine di 10
giorni per produrre una traduzione del suo ricorso, ricevuto proprio quel
giorno per il tramite di questa Camera, a cui era stato per errore indirizzato
(v. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e ordinanza 4 maggio 2015 del
presidente della Camera);
che
il 7 maggio RI 1 ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto, con la sua
traduzione in italiano, che pare riproporre il contenuto del ricorso in
versione abbreviata;
che
trattandosi di un ricorso per ritardata giustizia, si può prescindere dal
verificare la sua tempestività, potendo questo tipo di rimedio giuridico essere
presentato in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);
che
ad ogni buon conto sia il primo sia il secondo ricorso sono da respingere, il
precetto esecutivo essendo stato notificato alla PI 1 già il 28 aprile 2015;
che,
d’altronde, il termine di opposizione inizia a decorrere solo dalla notifica
del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) e non già dalla ricezione della
domanda di esecuzione;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.