15.2015.37
Ricorso contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento. Sospensione dell’esecuzione per grave malattia del debitore. Ripetibili e gratuito patrocinio
8 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.37
Lugano
8 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 aprile 2015 di
RI
1
(patrocinato
dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo del 16 dicembre 2014 e la comminatoria di
fallimento emessa il 3 marzo 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. (50)1735006 emesso il 16 dicembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 373.40
(fattura del 15 agosto 2014), oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2014,
e di fr. 20.– (spese di richiamo). Non essendo l’UE riuscito a far notificare
il precetto esecutivo né per posta, né tramite la cancelleria comunale di __________
e neppure citando l’escusso presso i suoi sportelli, il 3 marzo 2015 esso l’ha
pubblicato in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ (pag. __________).
B. Il
15 aprile 2015, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata
notificata a RI 1 il 20 aprile.
C. Con
ricorso del 30 aprile 2015, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo e del gratuito patrocinio e sospensione dell’esecuzione a norma dell’art.
61 LEF, di accertare che né la comminatoria di fallimento né il precetto
esecutivo sono validi. Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è
stato notificato all’escutente per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica della comminatoria di
fallimento, notificata al ricorrente il 20 aprile 2015, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF). È invece manifestamente tardivo per
quanto riguarda la contestazione del precetto esecutivo, pubblicato il 3 marzo
2015. L’escusso, invero,
sarebbe legittimato a invocare l’irregolarità della notifica in via edittale entro
dieci giorni dal momento in cui ha avuto effettivamente conoscenza della
pubblicazione che reputa irregolare (DTF
98 III 60-61, consid. 2; 75 III 83, consid. 2; sentenza della CEF 15.2009.105 del 23 novembre
2009, consid. 2). Nel caso in esame, tuttavia, il
ricorrente non ha contestato la notifica in via edittale, limitandosi a
esprimere il dubbio che il precetto esecutivo non gli fosse stato intimato,
senza però verificare presso l’ufficio d’esecuzione, come avrebbe dovuto fare a
ricezione della comminatoria di fallimento, le modalità di notifica del
precetto esecutivo. Il ricorso è quindi da considerare tardivo su questo punto.
Per
abbondanza, v’è comunque da constatare come i tre tentativi preliminari di
notifica (sopra consid. A) costituiscano una valida giustificazione per il
ricorso alla notifica in via edittale (v. sentenza della CEF 15.2008.71 del 5
dicembre 2008). Il ricorrente, d’altronde, non ha fornito alcun indizio a
sostegno della propria allegazione, secondo cui l’UE avrebbe dovuto conoscere
la sua situazione medica, a suo dire “nota”. Per tacere del fatto che l’essere
ospedalizzato non gli precludeva di ritirare o far ritirare la sua posta e d’informare
l’UE sulla degenza.
2. Il
ricorrente sostiene che, vista la sua malattia, la comminatoria di fallimento
contraddirebbe il principio di buona fede e che non è chiaro “chi abbia firmato
per questa procedura e se fosse legittimato a farlo”. Sennonché il ricorrente
non indica alcun motivo per dubitare della legittimazione di chi ha presentato
la domanda d’esecuzione e di proseguimento a nome dell’PI 1, anzi egli ammette
di aver ricevuto la fattura menzionata sugli atti esecutivi e di averla
trasmessa alla sua cassa malati (senza allegare che quest’ultima l’abbia poi
pagata). Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.
3. Nel
merito, il ricorrente si duole anzitutto di non aver ricevuto la comminatoria
di fallimento, salvo allegarne al ricorso l’originale a lui destinato. La
censura è quindi manifestamente infondata, se non addirittura temeraria. Quanto
all’argomento per cui “far fallire una persona, per di più gravemente malata”
per soli fr. 373.40 sarebbe “del tutto sproporzionato” non risulta
sufficientemente motivato. La legge, comunque sia, non fissa un importo minimo
per la pronuncia del fallimento, anche perché più la somma posta in esecuzione
è modesta, maggiore è la possibilità per l’escusso di pagarla per evitare il
fallimento. Nulla muta al riguardo il fatto che la comminatoria di fallimento
sia stata emanata a domanda di un prestatore di cure, ciò che secondo il
ricorrente contraddirebbe il principio di buona fede. La malattia, invero, non
svincola l’escusso malato dall’obbligo di pagare i propri debiti né lo pone al
riparo di esecuzioni, tranne nel caso di sospensione previsto dall’art. 61 LEF,
che come si vedrà (sotto consid. 4) in concreto non si verifica. Sta poi al
paziente informarsi sulle possibilità di ottenere il rimborso delle spese
mediche dalla cassa malati o da enti statali, non al creditore né alle autorità
esecutive. Nella misura in cui è ricevibile, su questi punti il ricorso è
dunque infondato.
4. Il
ricorrente chiede che la procedura esecutiva venga sospesa in virtù dell’art.
61 LEF a causa della sua malattia, allegando l’esistenza di una grave sproporzione
tra il credito posto in esecuzione e il danno consecutivo a un fallimento,
oltretutto perché tale conseguenza “potrebbe aggravare ulteriormente la sua malattia”.
4.1 Secondo
dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per
il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi
in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha
causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 104 seg.; 74 III 39; CEF 15.2013.64
del 17 settembre 2013 consid. 1 con rinvii). Il Tribunale federale ha lasciato
aperta la questione di sapere se la sospensione si giustifichi anche nei casi
in cui essa permetterebbe al debitore di ristabilire la sua situazione
finanziaria, mentre la continuazione della procedura esecutiva lo condurrebbe
alla rovina (DTF 105 III 106 consid. 4; sentenza 7B.183/2006 del 30 ottobre
2006, consid. 4.2).
4.2 Nel
caso in esame, il primo motivo di sospensione non risulta all’evidenza
adempiuto, dal momento che il ricorrente è già rappresentato dall’avv. PA 1 ed
è noto alla Camera che lo è stato in altre procedure dalla sorella, avv. __________
(v. inc. 14.2014.166). Ma neppure egli pretende che la propria insolvibilità
sia stata causata dalla malattia, ciò che del resto appare inverosimile,
giacché nei suoi confronti sono stati rilasciati 85 attestati di carenza di
beni per quasi fr. 80'000.– già a partire dal 1990, mentre dai certificati
medici acclusi al ricorso si evince che i ricoveri sono iniziati al più presto
nel 1999. Che poi una sospensione dell’esecuzione in questione gli permetta di ristabilire
la sua situazione finanziaria in tempi ragionevoli pare escluso – e nemmeno lui
sostiene che ciò sia possibile – proprio per la situazione esecutiva di cui si
è appena detto. Ad ogni modo la cancellazione della sua ditta individuale dal
registro di commercio il 10 aprile 2015 “in quanto non tenuta all’iscrizione” e
Fatti
i numerosi e duraturi periodi d’incapacità lavorativa attestati dal dott. __________
non depongono a favore di una ripresa dell’attività lucrativa, neppure a medio
termine. Infine, i certificati medici acclusi al ricorso non corroborano l’allegazione
secondo cui la pronuncia del suo fallimento “potrebbe aggravare
ulteriormente la sua malattia”, a prescindere dalla rilevanza della circostanza
per l’applicazione dell’art. 61 LEF. Infondato, il ricorso deve quindi essere
respinto e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza
oggetto.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]). Visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare la
conformità di queste norme con le norme costituzionali superiori, poiché il
ricorrente, interamente soccombente, non avrebbe comunque diritto a ripetibili
anche se fossero state previste dalla legge (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC,
ritenuto conforme alla CEDU, v. Gregor Geisser,
Ausservertragliche Haftung privat tätiger Unternehmen für ’Menschenrechtsverletzungen’
bei internationalen Sachverhalten Möglichkeiten und Grenzen der schweizerischen
Zivilgerichtsbarkeit im Verhältnis von Völkerrecht und Internationalem
Privatrecht, in: Etudes suisses de droit international vol. 141, 2013, n. 421),
per tacere del fatto ch’egli non ha sufficientemente motivato la propria
richiesta (v. un caso analogo in DTF 140 III 390 consid. 5).
6. La concessione del gratuito patrocinio sotto
forma di anticipo da parte dello Stato degli onorari del patrocinatore d’ufficio
è subordinata all’indigenza del richiedente, alle possibilità di successo della
domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG
[RL 3.1.1.7]) e all’esigenza che la misura sia necessaria
Considerandi
per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Nel caso specifico,
il ricorso, parzialmente irricevibile, non presentava d’acchito possibilità d’accoglimento,
tanto da non essere stato notificato alla controparte. La domanda va quindi respinta,
senza che si possa con ciò concludere a un ingiustificato intralcio al diritto
di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 n. 1 CEDU (decisioni CEDU del 9
ottobre 2012 in re Roger Gähwiler c. Suisse e del 14 ottobre 2010
in re Pedro Ramos Luis Miguel c. Suisse citate da Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a
ed. 2014, n. 32 ad art. 64 LTF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
L’istanza
di conferimento del gratuito patrocinio è respinta.
4.
L’istanza
di concessione dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.
5.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.