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Decisione

15.2015.37

Ricorso contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento. Sospensione dell’esecuzione per grave malattia del debitore. Ripetibili e gratuito patrocinio

8 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi e duraturi periodi d’incapacità lavorativa attestati dal dott. __________

non depongono a favore di una ripresa dell’attività lucrativa, neppure a medio

termine. Infine, i certificati medici acclusi al ricorso non corroborano l’allegazione

secondo cui la pronuncia del suo fallimento “potrebbe aggravare

ulteriormente la sua malattia”, a prescindere dalla rilevanza della circostanza

per l’applica­­zione dell’art. 61 LEF. Infondato, il ricorso deve quindi essere

respinto e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza

oggetto.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]). Visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare la

conformità di queste norme con le norme costituzionali superiori, poiché il

ricorrente, interamente soccombente, non avrebbe comunque diritto a ripetibili

anche se fossero state previste dalla legge (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC,

ritenuto conforme alla CEDU, v. Gregor Geisser,

Ausservertragliche Haftung privat tätiger Unternehmen für ’Menschenrechtsverletzungen’

bei internationalen Sachverhalten Möglichkeiten und Grenzen der schweizerischen

Zivilgerichtsbarkeit im Verhältnis von Völkerrecht und Internationalem

Privatrecht, in: Etudes suisses de droit international vol. 141, 2013, n. 421),

per tacere del fatto ch’egli non ha sufficientemente motivato la propria

richiesta (v. un caso analogo in DTF 140 III 390 consid. 5).

6. La concessione del gratuito patrocinio sotto

forma di anticipo da parte dello Stato degli onorari del patrocinatore d’ufficio

è subordinata all’indigenza del richiedente, alle possibilità di successo della

domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG

[RL 3.1.1.7]) e all’esigenza che la misura sia necessaria

Considerandi

per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è

patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Nel caso specifico,

il ricorso, parzialmente irricevibile, non presentava d’acchito possibilità d’accoglimento,

tanto da non essere stato notificato alla controparte. La domanda va quindi respinta,

senza che si possa con ciò concludere a un ingiustificato intralcio al diritto

di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 n. 1 CEDU (decisioni CEDU del 9

ottobre 2012 in re Roger Gähwiler c. Suisse e del 14 ottobre 2010

in re Pedro Ramos Luis Miguel c. Suisse citate da Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a

ed. 2014, n. 32 ad art. 64 LTF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

L’istanza

di conferimento del gratuito patrocinio è respinta.

4.

L’istanza

di concessione dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

5.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.