15.2015.39
Ricorso contro la stima di certificati azionari di una società anonima gravati da un pegno manuale. Legittimazione a ricorrere della società che ha emesso i certificati
1 giugno 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.39
Lugano
1 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 maggio 2015 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
di RI 1 da
PI 1,
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società RI 2, per l’incasso di fr. 1'863'315.–
oltre ad accessori.
Fatti
B. Dando
seguito alla sentenza del 25 febbraio 2015 di questa Camera (inc. 15.2014.113),
il 26 marzo l’UE ha comunicato a RI 1
di aver aggiornato la stima dei 100 certificati azionari, riducendola da fr. 500'000.–
a fr. 5'000.– alla luce degli attestati di carenza beni emessi contro la
società RI 2 per fr. 140'144.45. L’organo esecutivo ha, nel contempo, assegnato
all’escusso un termine di 10 giorni per contestare la proposta di stima e
produrre la documentazione contabile della società, indicando, in base alla stessa,
una sua ipotetica stima.
C. Con
scritto del 7 aprile 2015 RI 1 ha contestato la nuova stima, sostenendo che non
si basa su alcun presupposto oggettivo e non tiene conto dei valori (mobiliari
e immobiliari) incorporati nel pacchetto azionario della società. Egli ha pure
chiesto all’organo esecutivo di fissare un appuntamento per documentare quanto
necessario e definire un corretto valore di stima delle azioni.
D. In
risposta alla lettera appena menzionata, il 15 aprile 2015 l’UE ha specificato
di aver eseguito la stima del pegno in base alle considerazioni della
precedente sentenza di questa Camera. Ad ogni modo, l’Ufficio si è detto
disposto a un eventuale colloquio con RI 1 in qualsiasi momento, invitandolo a produrre in quell’occasione il bilancio della società aggiornato e altra documentazione
in suo possesso.
E. Non
avendo ricevuto più alcun cenno dal debitore, il 4 maggio 2015 l’UE ha emesso
il verbale di stima del pegno, confermando la valutazione di fr. 5'000.–.
F. Con
ricorso del 15 maggio 2015 RI 1 e la società RI 2, rappresentata dall’escusso
in veste di amministratore unico (cfr. estratto del registro di
commercio), si aggravano contro la stima del pegno, chiedendone l’annullamento.
In via preliminare, postulano pure il conferimento dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 4 maggio 2015 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Va
rilevato anzitutto che, oltre all’escusso, anche la società RI 2 ha interposto ricorso contro la stima del pegno, pur non essendo parte al procedimento esecutivo.
Occorre dunque esaminare se quest’ultima sia legittimata a ricorrere.
2.1 La
legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di
ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio. Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici
o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero
colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento
impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata
nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è
colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro
(sentenza della CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 pagg. 2-3; 15.2013.114 del
27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati).
2.2 Nel
caso in rassegna, la società RI 2 non ha fornito alcuna motivazione in merito
alla propria legittimazione a ricorrere. A prescindere da ciò, non è possibile
riconoscerle un interesse all’annullamento della stima neppure in base al fatto
che l’oggetto del pegno è costituito di certificati azionari emessi da essa,
ritenuto che appartengono all’escusso e che, ad ogni modo, la società in
questione neppure ha rivendicato dei diritti sugli stessi. In altri termini, la
società ricorrente non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere
quanto richiesto, sicché il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile per
quanto la riguarda.
3. Nel
ricorso RI 1 sostiene che l’UE ha determinato il valore di stima dei 100
certificati azionari senza tener conto della precedente sentenza di questa
Considerandi
Camera, valutandone quindi il valore in modo arbitrario e irrito. A suo dire, l’organo esecutivo non ha
svolto una stima sommaria, per la quale occorrerebbe almeno prendere visione
della documentazione contabile e societaria, ma si è limitato, senza alcun
apparente criterio né riferimento documentale, a stabilire acriticamente il
valore delle azioni in fr. 5'000.–. Egli si duole
inoltre del fatto che la decisione impugnata è silente in merito alle
valutazioni svolte dall’Ufficio. Rileva infine che, pur essendosi dichiarato
disponibile a collaborare e mettere a disposizione dell’UE la documentazione
contabile e altre informazioni societarie, l’organo esecutivo – a sua detta –
non gli ha dato l’opportunità di potersi esprimere, convocandolo nei suoi uffici.
3.1
Nel
suo scritto del 26 marzo 2015, per vero, l’UE si è riferito al fatto che contro
la RI 2 sono stati emessi attestati di carenza beni per fr. 140'144.45 per
stimare in fr. 5'000.– il valore dei certificati azionari. L’organo
esecutivo non ha quindi stabilito in modo acritico il valore del pegno, ma si è
basato su una circostanza oggettiva, peraltro già ventilata dalla Camera nella
nota decisione del 25 febbraio 2015 (consid. 3.2), dandone
una motivazione chiara, seppur sommaria. Il ricorrente non vi si confronta né
spiega come la RI 2 potrebbe essere titolare di averi e crediti, di cui
comunque non fornisce alcuna indicazione, se nei suoi confronti sono stati rilasciati,
ancora recentemente (nel dicembre del 2014), diversi attestati di carenza beni.
Insufficientemente motivato il ricorso è su questo punto irricevibile. Ad ogni
modo, la stima dell’Ufficio risulta conforme alla giurisprudenza secondo cui,
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, occorre limitarsi a una
stima sommaria, qualora non esistano criteri di stima riconosciuti – come è il
caso per le azioni di una società anonima non quotate in borsa – e una perizia
necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e irragionevole per il creditore
procedente (sentenza della CEF 15.2014.113 consid. 3). Sotto questo profilo, l’operato
dell’UE non presta dunque il fianco a critiche.
3.2
Per
quanto attiene alla censura secondo cui l’organo esecutivo non ha consentito
all’escusso di esprimersi sulla stima, dagli atti emerge in realtà proprio il
contrario. Attenendosi alle indicazioni contenute nella nota sentenza della
Camera, in effetti, l’UE ha invitato RI 1 a produrre la documentazione contabile della società già nel suo primo scritto del 26 marzo
2015.
e, in risposta allo scritto 7 aprile di lui, il 15
aprile gli ha (nuovamente) offerto l’opportunità di produrre i documenti
in questione e di prendere contatto con l’Ufficio per un colloquio. RI 1 non ha
tuttavia fatto uso di alcuna di queste possibilità e neppure al ricorso in
esame ha allegato i documenti contabili della RI 2. Ne consegue che, sotto
quest’aspetto, il ricorso, al limite del temerario, si rivela infondato.
4.
Già
si è detto che non esistono criteri di stima riconosciuti
per le azioni di una società anonima non quotate in borsa.
La richiesta del ricorrente di “far appello a un perito esterno” cade quindi
nel vuoto. Con la reiezione del ricorso la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
5.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 2 è irricevibile.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
3.
La
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.