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Decisione

15.2015.39

Ricorso contro la stima di certificati azionari di una società anonima gravati da un pegno manuale. Legittimazione a ricorrere della società che ha emesso i certificati

1 giugno 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla sentenza del 25 febbraio 2015 di questa Camera (inc. 15.2014.113),

il 26 marzo l’UE ha comunicato a RI 1

di aver aggiornato la stima dei 100 certificati azionari, riducendola da fr. 500'000.–

a fr. 5'000.– alla luce degli atte­stati di carenza beni emessi contro la

società RI 2 per fr. 140'144.45. L’organo esecutivo ha, nel contempo, assegnato

all’escusso un termine di 10 giorni per contestare la proposta di stima e

produrre la documentazione contabile della società, indicando, in base alla stessa,

una sua ipotetica stima.

C. Con

scritto del 7 aprile 2015 RI 1 ha contestato la nuova stima, sostenendo che non

si basa su alcun presupposto oggettivo e non tiene conto dei valori (mobiliari

e immobiliari) incorporati nel pacchetto azionario della società. Egli ha pure

chiesto all’organo esecutivo di fissare un appuntamento per documentare quanto

necessario e definire un corretto valore di stima delle azioni.

D. In

risposta alla lettera appena menzionata, il 15 aprile 2015 l’UE ha specificato

di aver eseguito la stima del pegno in base alle considerazioni della

precedente sentenza di questa Camera. Ad ogni modo, l’Ufficio si è detto

disposto a un eventuale colloquio con RI 1 in qualsiasi momento, invitandolo a produrre in quell’occasione il bilancio della società aggiornato e altra documentazione

in suo possesso.

E. Non

avendo ricevuto più alcun cenno dal debitore, il 4 maggio 2015 l’UE ha emesso

il verbale di stima del pegno, confermando la valutazione di fr. 5'000.–.

F. Con

ricorso del 15 maggio 2015 RI 1 e la società RI 2, rappresentata dall’escusso

in veste di amministratore unico (cfr. estratto del registro di

commercio), si aggravano contro la stima del pegno, chiedendone l’annullamen­­to.

In via preliminare, postulano pure il conferimento dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 4 maggio 2015 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Va

rilevato anzitutto che, oltre all’escusso, anche la società RI 2 ha interposto ricorso contro la stima del pegno, pur non essendo parte al procedimento esecutivo.

Occorre dunque esaminare se quest’ultima sia legittimata a ricorrere.

2.1 La

legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di

ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio. Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici

o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero

colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento

impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata

nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è

colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro

(sentenza della CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 pagg. 2-3; 15.2013.114 del

27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati).

2.2 Nel

caso in rassegna, la società RI 2 non ha fornito alcuna motivazione in merito

alla propria legittimazione a ricorrere. A prescindere da ciò, non è possibile

riconoscerle un interesse all’annullamento della stima neppure in base al fatto

che l’oggetto del pegno è costituito di certificati azionari emessi da essa,

ritenuto che appartengono all’escusso e che, ad ogni modo, la società in

questione neppure ha rivendicato dei diritti sugli stessi. In altri termini, la

società ricorrente non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere

quanto richiesto, sicché il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile per

quanto la riguarda.

3. Nel

ricorso RI 1 sostiene che l’UE ha determinato il valore di stima dei 100

certificati azionari senza tener conto della precedente sentenza di questa

Considerandi

Camera, valutandone quindi il valore in modo arbitrario e irrito. A suo dire, l’organo esecutivo non ha

svolto una stima sommaria, per la quale occorrerebbe almeno prendere visione

della documentazione contabile e societaria, ma si è limitato, senza alcun

apparente criterio né riferimento documentale, a stabilire acriticamente il

valore delle azioni in fr. 5'000.–. Egli si duole

inoltre del fatto che la decisione impugnata è silente in merito alle

valutazioni svolte dall’Ufficio. Rileva infine che, pur essendosi dichiarato

disponibile a collaborare e mettere a disposizione dell’UE la documentazione

contabile e altre informazioni societarie, l’orga­no esecutivo – a sua detta –

non gli ha dato l’opportunità di potersi esprimere, convocandolo nei suoi uffici.

3.1

Nel

suo scritto del 26 marzo 2015, per vero, l’UE si è riferito al fatto che contro

la RI 2 sono stati emessi attestati di carenza beni per fr. 140'144.45 per

stimare in fr. 5'000.– il valore dei certificati azionari. L’organo

esecutivo non ha quindi stabilito in modo acritico il valore del pegno, ma si è

basato su una circostanza oggettiva, peraltro già ventilata dalla Camera nella

nota decisione del 25 febbraio 2015 (consid. 3.2), dandone

una motivazione chiara, seppur sommaria. Il ricorrente non vi si confronta né

spiega come la RI 2 potrebbe essere titolare di averi e crediti, di cui

comunque non fornisce alcuna indicazione, se nei suoi confronti sono stati rilasciati,

ancora recentemente (nel dicembre del 2014), diversi attestati di carenza beni.

Insufficientemente motivato il ricorso è su questo punto irricevibile. Ad ogni

modo, la stima dell’Ufficio risulta conforme alla giurisprudenza secondo cui,

nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, occorre limitarsi a una

stima sommaria, qualora non esistano criteri di stima riconosciuti – come è il

caso per le azioni di una società anonima non quotate in borsa – e una perizia

necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e irragionevole per il creditore

procedente (sentenza della CEF 15.2014.113 consid. 3). Sotto questo profilo, l’operato

dell’UE non presta dun­que il fianco a critiche.

3.2

Per

quanto attiene alla censura secondo cui l’organo esecutivo non ha consentito

all’escusso di esprimersi sulla stima, dagli atti emerge in realtà proprio il

contrario. Attenendosi alle indicazioni contenute nella nota sentenza della

Camera, in effetti, l’UE ha invitato RI 1 a produrre la documentazione contabile della società già nel suo primo scritto del 26 marzo

2015.

e, in risposta allo scritto 7 aprile di lui, il 15

aprile gli ha (nuovamente) offerto l’opportunità di produrre i documenti

in questione e di prendere contatto con l’Ufficio per un colloquio. RI 1 non ha

tuttavia fatto uso di alcuna di queste possibilità e neppure al ricorso in

esame ha allegato i documenti contabili della RI 2. Ne consegue che, sotto

quest’aspetto, il ricorso, al limite del temerario, si rivela infondato.

4.

Già

si è detto che non esistono criteri di stima riconosciuti

per le azioni di una società anonima non quotate in borsa.

La richiesta del ricorrente di “far appello a un perito esterno” cade quindi

nel vuoto. Con la reiezione del ricorso la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso della RI 2 è irricevibile.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

3.

La

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– ;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.