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Decisione

15.2015.4

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

24 giugno 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa

litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;

sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013, consid.

1).

6.1 Da

quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo

competente per statuire sulla validità materiale dei crediti posti in

esecuzione ma, contrariamente a quanto sostiene l’avv. PI 1, lo è invece per

accertare la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi

(art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza

(art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso

diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4;

sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1). Dato che l’UE

si è in concreto riferito alle argomentazioni del ricorso dell’escusso per

motivare la decisione di riconsiderazione, rimane da esaminare se le stesse

giustificavano l’annul­lamento del precetto esecutivo.

6.2 Nel

caso in rassegna, il ricorrente

invoca diverse circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo

dell’esecuzione contestata, segnatamente l’esorbitanza dell’importo posto in esecuzione (fr. 10 mio.) e una

coincidenza temporale sospetta, che potrebbe far pensare a un atto di ritorsione

dell’escutente nei confronti del collega avvocato, circostanze che non sono

prive di certe analogie con un caso in cui il Tribunale federale ha confermato

il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione (sentenza 5A_588/2011 del 18 novembre

2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la questione,

poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di contestazione, che, alla

luce degli atti di causa, giustifica già di per sé la riconsiderazione del

provvedimento impugnato.

6.3 L’insorgente fa invero valere che il

carattere manifestamente abu­sivo dell’esecuzione in

questione trova giustificazione anche nel­l’insistita frequenza e sistematicità

con la quale l’avv. PI 1 avvia analoghe procedure esecutive nei confronti di

magistrati, funzionari e colleghi. Ora, è noto a questa Camera che l’avv. PI 1

ha effettivamente promosso diverse esecuzioni contro magistrati (v. inc.

15.2014.103/124, 15.2014.98/109) e suoi colleghi avvocati (v. inc. 15.2015.2 e

15.2015.42/49).

a) Certo,

da tale circostanza non può ancora desumersi il carattere manifestamente

abusivo delle esecuzioni in questione. Sennonché, secondo accertamenti

svolti d’ufficio da questa Camera risulta che negli ultimi due anni l’avv. PI 1

ha promosso presso gli Uffici di esecuzione del Cantone Ticino in totale ben 15

esecuzioni (comprese quelle appena menzionate), di cui 12 sospese da opposizione da oltre un anno, due annullate da

sentenze passate in giudicato e una ritirata dall’escutente (v. estratti del

sistema informatico degli Uffici di esecuzione assunti d’ufficio dalla Camera).

Invitata con ordinanza del 23 maggio 2016 a esprimersi sui predetti accertamenti

e a dimostrare di avere eventualmente chiesto il rigetto delle opposizioni in

questione, l’avv. PI 1 non ha fornito alcuna spiegazione sulla propria

passività né ha comprovato di aver chiesto il rigetto delle opposizioni. Ella

si è limitata genericamente ad affermare, peraltro con espressioni sconvenienti,

per cui è già stata richiamata in passato da questa Camera (sentenza della CEF

15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 2.2), che i precetti esecutivi da lei

promossi sono ampiamente sostanziati e legittimati visto il comportamento degli

escussi nei suoi confronti, ch’essi verranno se del caso ripetuti e che non

possono essere cancellati senza il suo accordo prima del decorso di cinque anni

dall’estinzione delle singole esecuzioni (scritto del 10 giugno 2016).

b) Ora,

si può dedurre da siffatti accertamenti che l’avv. PI 1 è solita

promuovere esecuzioni senza la reale intenzione di procedere all’incasso delle

pretese da lei avanzate, per importi spesso ingenti (fr. 10 mio. in questa

procedura, rispettivamente 30 e 90 mio. nelle altre due procedure pendenti

davanti alla Camera [inc. 15.2015.2 e 15.2015.42/49]) senz’alcuna

giustificazione. Persegue dunque scopi che con ogni

evidenza non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione.

Dal suo scritto del 10 giugno 2016 si evince del resto che il suo unico

obiettivo è quello di fare in modo che i precetti esecutivi, a costo di

rinnovarli se necessario, rimangano iscritti per altri cinque anni nei registri

del­l’UE quale specie di punizione per chi le ha “rovinato la vita”. Suo bersaglio è segnatamente l’avv. RI 1,

ch’ella continua ad accusare di averle derubato fr. 500'000.– per conto di

un suo ex-cliente, malgrado i suoi numerosi ricorsi siano stati definitivamente

respinti sia nel merito (sentenza del Tribunale federale

4A_107/2013 27 gennaio 2013) che

in sede esecutiva (sentenze del Tribunale federale 5A_415/2015 e 5A_416/2015

del 15 ottobre 2015).

6.4 Manifestamente

abusivo, tale comportamento non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC), siccome

in realtà l’avv. PI 1 così non cerca tanto di ottenere un risarcimento dal

ricorrente, quanto piuttosto di angariarlo e danneggiarlo, per mera ritorsione.

In effetti, se fosse stata seriamente intenzionata a farsi risarcire i pretesi

danni, ella avrebbe chiesto il rigetto dell’opposizione o l’ac­­certamento

giudiziale del credito posto in esecuzione entro il ter­mine di perenzione

annuale per chiedere la continuazione del­l’esecuzione previsto dall’art. 88

cpv. 2 LEF, ciò che però non ha dimostrato di aver fatto (v. un caso analogo nella sentenza CEF 15.2011.16

del 22 aprile 2011, RtiD 2011 II 790 n. 59c consid. 4). L’avv. PI 1 non

può neppure legittimamente richiamarsi all’art. 8a cpv. 4 LEF, alla

Circolare n. 32/2005 della Camera sull’estin­zione del diritto dei terzi alla

consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF)

e al principio di parità di trattamento, poiché le esecuzioni nulle, in

particolare quelle manifestamente abusive, non devono essere comunicate ai

terzi (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF; Gilliéron,

op. cit. loc. cit. ; sentenza della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011

consid. 4, RtiD 2012 II 886 n. 49c).

7. Per

le ragioni che precedono, l’avvio dell’esecuzione in esame si avvera dunque

manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del ricorso dell’avv. PI

1 e contestualmente lo stralcio di quello dell’avv. RI 1, che diventa

definitivamente senza oggetto, giacché l’UE ha dato integralmente seguito alle

richieste di quest’ultimo con la decisione di riconsiderazione.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso presentato da PI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il ricorso inoltrato da RI 1 è senza oggetto.

3.

Notificazione a:

–RI 1,;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.