15.2015.40
Ricorso contro avviso d’incanto immobiliare. Blocco penale del fondo a registro fondiario. Autorizzazione del Procuratore generale all’ufficio d’esecuzione per la realizzazione del fondo. Censura di n
9 novembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.40
Lugano
9 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 maggio 2015 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 5 maggio 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno
immobiliare che grava la particella n. __________ RFD __________, emesso il 21
febbraio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, l’__________ procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 369'881.75 oltre agli interessi del 5%
dal 1° gennaio 2013.
Fatti
B. Rigettate
le opposizioni dell’escussa e del marito, il 14 marzo 2014 la procedente ha
chiesto la vendita del pegno. Il 5 maggio 2015, l’UE ha comunicato all’escussa
l’avviso d’incanto, previsto per il 19 novembre 2015, pubblicato sul foglio
ufficiale cantonale del 15 maggio.
C. Con
ricorso del 18 maggio 2015, RI 1 chiede (implicitamente), previo conferimento
dell’effetto sospensivo, di annullare l’asta, ritenendo nulla l’autorizzazione rilasciata
il 25 novembre 2014 dal Procuratore generale del Canton Ticino all’UE per
procedere all’asta nonostante il blocco penale a registro fondiario disposto
dallo stesso magistrato il 18 marzo 2013. Il 5 agosto 2015, il presidente della
Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
D. Con
osservazioni del 25 agosto 2015, il Procuratore generale ha comunicato di non
opporsi alla realizzazione del fondo, fermo restando che l’eventuale ricavato,
dedotti spese e crediti ipotecari, venisse successivamente depositato sotto
sequestro penale presso il Ministero pubblico. Nelle sue del 19 agosto 2015, la
banca procedente ha concluso per la reiezione del ricorso e l’UE si è determinato
nello stesso senso con osservazioni 31 agosto. Questi memoriali sono stati
notificati alle parti a cura della Camera il 17 settembre 2015.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso dall’UE di Locarno il 5 maggio 2015 e notificato alla ricorrente al più
presto il giorno successivo, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. La
ricorrente ritiene che la comunicazione 25 novembre 2014 del Procuratore
generale, con cui ha autorizzato l’UE a vendere il fondo costituito in pegno a
pubblici incanti “con sequestro dell’eventuale maggior ricavo rispetto al
pegno da versare sul ccp no. __________ intestato al Ministero pubblico” (doc.
E accluso al ricorso) sia nulla siccome non contiene alcuna motivazione, non è
stata intimata alle parti del procedimento penale e non contiene alcuna
indicazione in merito ai mezzi d’impugnazione. Non essendo quindi il blocco
penale del fondo predisposto il 18 marzo 2013 (doc. C) stato validamente
revocato l’UE, a suo parere, non è abilitato a indirne l’asta.
3. L’interesse
a ricorrere della ricorrente – e quindi la sua legittimazione – è dubbia. Che l’immobile
venga realizzato a favore (prioritariamente) della banca o invece a favore
degli accusatori privati è in fondo per lei giuridicamente indifferente, il
risultato finale essendo comunque ch’essa ne perde la proprietà. E in ogni caso
lei è venuta a conoscenza della comunicazione incriminata e poteva dunque
impugnarla, ciò che del resto risulta avere fatto, con una richiesta di revoca
degli effetti dell’autorizzazione presentata alla Corte delle Assise criminali
di Locarno, nel frattempo adita in seguito all’emanazione del decreto d’accusa
il 9 settembre 2015. D’altronde con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il
ricorrente può far valere solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto
e degno di protezione, pro multis: Cometta/Möckli,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea
2010, n. 14 ad art. 18 e n. 40 ad art. 17 LEF) e non l’interesse di
terzi, come RI 1 sembra voler fare censurando la mancata comunicazione agli
accusatori privati dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore generale. Non
Considerandi
è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la questione, perché la
ricorrente invoca la nullità dell’autorizzazione, censura che la Camera deve
esaminare d’ufficio, ancorché solo a titolo pregiudiziale, limitatamente alla
questione degli effetti di tale autorizzazione sulla validità della decisione
dell’UE di porre il fondo all’asta (v. DTF 130 III 487 consid. 3 con i rinvii;
cfr. pure la sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5.1).
4.
La
nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio
da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di
ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza
della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Secondo la
giurisprudenza, le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio
particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove
poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto.
Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza
funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura
manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle
parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non
ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi
riferimenti).
Nel
caso specifico non si disconosce che l’autorizzazione alla tenuta dell’asta non
risulta essere stata notifica alle parti del procedimento penale, i cui diritti
potrebbero esserne stati pregiudicati, nella misura in cui nella decisione di
blocco del 18 marzo 2013 (doc. C) il Procuratore pubblico aveva ipotizzato l’eventualità
di una confisca del fondo (ancorché non risulta che il fondo sia un oggetto pericoloso nel senso dell’art. 69 CP
né il prodotto di un reato giusta l’art. 70 cpv. 1 CP o un valore patrimoniale
di un’organizzazione criminale in virtù dell’art. 72 CP, sicché – ciò che
spesso sfugge alle autorità inquirenti – una sua assegnazione ai danneggiati in
conformità dell’art. 73 cpv. 1 lett. b CP è esclusa [v. Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, 3a ed.
2013, n. 15 ad art. 73 CP], mentre secondo l’art. 71 cpv. 3 CP il sequestro
conservativo tuttora in essere “non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore
dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata” e neppure a favore dei
danneggiati cui il risarcimento fosse per ipotesi stato assegnato in virtù dell’art.
73.
cpv. 1 lett. c CP). Sennonché nel frattempo il Procuratore pubblico ha
depositato gli atti ed emesso l’atto d’accusa (il 9 settembre 2015) e la ricorrente
ha chiesto al presidente della Corte delle assise criminali adita di revocare
gli effetti della nota autorizzazione. Non avendo finora l’autorità penale – la
cui competenza non è messa in discussione dalla ricorrente – revocato l’autorizzazione,
questa Camera non può ritenere che sia manifestamente nulla. Nulla osta dunque
alla tenuta dell’asta. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
.
– ,
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.