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Decisione

15.2015.40

Ricorso contro avviso d’incanto immobiliare. Blocco penale del fondo a registro fondiario. Autorizzazione del Procuratore generale all’ufficio d’esecuzione per la realizzazione del fondo. Censura di n

9 novembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Rigettate

le opposizioni dell’escussa e del marito, il 14 marzo 2014 la procedente ha

chiesto la vendita del pegno. Il 5 maggio 2015, l’UE ha comunicato all’escussa

l’avviso d’incanto, previsto per il 19 novembre 2015, pubblicato sul foglio

ufficiale cantonale del 15 maggio.

C. Con

ricorso del 18 maggio 2015, RI 1 chiede (implicitamente), previo conferimento

dell’effetto sospensivo, di annullare l’asta, ritenendo nulla l’autorizzazione rilasciata

il 25 novembre 2014 dal Procuratore generale del Canton Ticino all’UE per

procedere all’asta nonostante il blocco penale a registro fondiario disposto

dallo stesso magistrato il 18 marzo 2013. Il 5 agosto 2015, il presidente della

Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.

D. Con

osservazioni del 25 agosto 2015, il Procuratore generale ha comunicato di non

opporsi alla realizzazione del fondo, fermo restando che l’eventuale ricavato,

dedotti spese e crediti ipotecari, venisse successivamente depositato sotto

sequestro penale presso il Ministero pubblico. Nelle sue del 19 agosto 2015, la

banca procedente ha concluso per la reiezione del ricorso e l’UE si è determinato

nello stesso senso con osservazioni 31 agosto. Questi memoriali sono stati

notificati alle parti a cura della Camera il 17 settembre 2015.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso dall’UE di Locarno il 5 maggio 2015 e notificato alla ricorrente al più

presto il giorno successivo, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente ritiene che la comunicazione 25 novembre 2014 del Procuratore

generale, con cui ha autorizzato l’UE a vendere il fondo costituito in pegno a

pubblici incanti “con sequestro dell’e­­ventuale maggior ricavo rispetto al

pegno da versare sul ccp no. __________ intestato al Ministero pubblico” (doc.

E accluso al ricorso) sia nulla siccome non contiene alcuna motivazione, non è

stata intimata alle parti del procedimento penale e non contiene alcuna

indicazione in merito ai mezzi d’impugnazione. Non essendo quindi il blocco

penale del fondo predisposto il 18 marzo 2013 (doc. C) stato validamente

revocato l’UE, a suo parere, non è abilitato a indirne l’asta.

3. L’interesse

a ricorrere della ricorrente – e quindi la sua legittimazione – è dubbia. Che l’immobile

venga realizzato a favore (prioritariamente) della banca o invece a favore

degli accusatori privati è in fondo per lei giuridicamente indifferente, il

risultato finale essendo comunque ch’essa ne perde la proprietà. E in ogni caso

lei è venuta a conoscenza della comunicazione incriminata e poteva dunque

impugnarla, ciò che del resto risulta avere fatto, con una richiesta di revoca

degli effetti dell’autorizzazione presentata alla Corte delle Assise criminali

di Locarno, nel frattempo adita in seguito all’emanazione del decreto d’accusa

il 9 settembre 2015. D’altronde con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il

ricorrente può far valere solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto

e degno di protezione, pro multis: Cometta/Möckli,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea

2010, n. 14 ad art. 18 e n. 40 ad art. 17 LEF) e non l’interesse di

terzi, come RI 1 sembra voler fare censurando la mancata comunicazione agli

accusatori privati dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore generale. Non

Considerandi

è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la questione, perché la

ricorrente invoca la nullità dell’autorizzazione, censura che la Camera deve

esaminare d’uf­­ficio, ancorché solo a titolo pregiudiziale, limitatamente alla

questione degli effetti di tale autorizzazione sulla validità della decisione

dell’UE di porre il fondo all’asta (v. DTF 130 III 487 consid. 3 con i rinvii;

cfr. pure la sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5.1).

4.

La

nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio

da ogni autorità competente per l’ap­­plicazione del diritto, anche in sede di

ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza

della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Secondo la

giurisprudenza, le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio

particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove

poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto.

Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza

funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura

manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle

parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non

ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi

riferimenti).

Nel

caso specifico non si disconosce che l’autorizzazione alla tenuta dell’asta non

risulta essere stata notifica alle parti del procedimento penale, i cui diritti

potrebbero esserne stati pregiudicati, nella misura in cui nella decisione di

blocco del 18 marzo 2013 (doc. C) il Procuratore pubblico aveva ipotizzato l’eventuali­­tà

di una confisca del fondo (ancorché non risulta che il fondo sia un oggetto pericoloso nel senso dell’art. 69 CP

né il prodotto di un reato giusta l’art. 70 cpv. 1 CP o un valore patrimoniale

di un’or­ganizzazione criminale in virtù dell’art. 72 CP, sicché – ciò che

spesso sfugge alle autorità inquirenti – una sua assegnazione ai danneggiati in

conformità dell’art. 73 cpv. 1 lett. b CP è esclusa [v. Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, 3a ed.

2013, n. 15 ad art. 73 CP], mentre secondo l’art. 71 cpv. 3 CP il sequestro

conservativo tuttora in essere “non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore

dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata” e neppure a favore dei

danneggiati cui il risarcimento fosse per ipotesi stato assegnato in virtù dell’art.

73.

cpv. 1 lett. c CP). Sennonché nel frattempo il Procuratore pubblico ha

depositato gli atti ed emesso l’atto d’accusa (il 9 settembre 2015) e la ricorrente

ha chiesto al presidente della Corte delle assise criminali adita di revocare

gli effetti della nota autorizzazione. Non avendo finora l’autorità penale – la

cui competenza non è messa in discussione dalla ricorrente – revocato l’autorizzazione,

questa Camera non può ritenere che sia manifestamente nulla. Nulla osta dunque

alla tenuta dell’asta. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

.

– ,

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.