15.2015.42
Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo
24 giugno 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2015.42
15.2015.49
Lugano
24 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 maggio 2015 (inc. 15.2015.42)
di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 15 maggio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti del ricorrente da
avv. PI 1,
e sul ricorso 15 giugno 2015 (inc. 15.2015.49) di quest’ultima avverso
la decisione di riconsiderazione emessa il 26 maggio 2015 dallo stesso Ufficio,
con cui ha annullato il precetto esecutivo in questione;
ritenuto
in fatto: A. A
domanda dell’avv. PI 1, il 15 maggio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona
ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per
l’incasso di fr. 90'000'000.– oltre interessi del 5% dal 3 dicembre 2014,
menzionando quale titolo del credito: “Risarcimento danni per concorso in violazione di domicilio e furto
con scasso con sottrazione intero contenuto studio, intimidazione, minacce,
violenza e grave lesione sfera privata e professionale, coazione, abuso forze
polizia, calunnie e danneggiamenti”.
Fatti
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato il 18 maggio 2015 all’avv. RI 1, il quale
ha interposto opposizione all’atto della notifica.
C. Con
ricorso del 20 maggio 2015 (inc. 15.2015.42) l’avv. RI 1 chiede in via
preliminare che l’UE riconsideri il proprio operato, accertando la nullità
della domanda di esecuzione e del conseguente precetto esecutivo e procedendo
alle relative cancellazioni e, alternativamente, che questa Camera ordini la
provvisoria cancellazione del precetto sino alla conclusione della procedura di
ricorso. In via principale, egli postula infine che la Camera accerti la
nullità della domanda di esecuzione e del conseguente precetto e ne ordini la
cancellazione.
D. Avvalendosi
della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in base all’art. 17
cpv. 4 LEF, il 26 maggio 2015 l’UE ha accertato la nullità del precetto
esecutivo e ha deciso che avrebbe proceduto alla sua cancellazione.
E. Con
ricorso del 15 giugno 2015 (inc. 15.2015.49) l’avv. PI 1 insorge alla Camera affinché
accerti la nullità della decisione di riconsiderazione e in subordine l’annulli.
F. Nelle
sue osservazioni del 17 giugno 2015 l’avv. RI 1 postula la reiezione del
ricorso dell’avv. PI 1, mentre l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur confermando
la propria decisione di riconsiderazione.
G. Con
ordinanza del 23 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha impartito all’avv.
PI 1 un termine di 10 giorni per dimostrare di avere eventualmente chiesto
il rigetto delle opposizioni interposte alle diverse esecuzioni che ha promosso
negli ultimi due anni e in modo generale per esprimersi sugli estratti del sistema
informatico degli Uffici di esecuzione assunti d’ufficio dalla Camera ai fini
del giudizio sui ricorsi.
H. Con
osservazioni del 10 giugno 2016 l’avv. PI 1 – oltre alle solite contumelie, di
cui si è rinunciato a chiedere l’emendamento (art. 7 cpv. 6 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2]) e a notificare alla controparte, onde non diffonderle né
rallentare e complicare ulteriormente la procedura – si è limitata ad
affermare, con riferimento al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge, che i precetti esecutivi da lei promossi sono ampiamente sostanziati e legittimati,
che verranno se del caso ripetuti e che non possono essere cancellati senza il
suo accordo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 18 maggio 2015, il
ricorso inoltrato dall’avv. RI 1 il 20 maggio è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 15
giugno 2015 dall’avv. PI 1 contro la decisione di riconsiderazione, da lei
ritirata l’8 giugno sulla scorta di un avviso di ricevimento depositato nella
sua casella già il 27 maggio 2015 (sicché il termine di giacenza postale è
scaduto il 3 giugno e l’ultimo giorno del termine [il 13 giugno] era quindi un
sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 giugno 2015, v. art.
138 cpv. 3 lett. a e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio degli art. 31 e 34 cpv. 1
LEF).
2. Vertendo
sullo stesso atto esecutivo – ossia il precetto esecutivo n. __________ – le
due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR
e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Nel
suo ricorso l’avv. RI 1 chiede di accertare la nullità della domanda di esecuzione,
sostenendo che l’avv. PI 1 ha agito manifestamente per scopi che non hanno la
ben che minima attinenza con la procedura esecutiva, la quale – a suo parere –
è stata usata per fini di ritorsione a seguito dello sfratto che l’avv. __________
B__________, collega di studio del ricorrente, aveva chiesto e ottenuto in via
giudiziaria per conto di una sua cliente nei confronti dell’avv. PI 1. Secondo
il ricorrente, il carattere manifestamente abusivo della domanda di esecuzione
trova ampia e incontestabile giustificazione in diverse circostanze: nell’esorbitanza
dell’importo posto in esecuzione; nell’insistita frequenza e sistematicità con
la quale l’avv. PI 1 “dispensa” analoghe procedure esecutive nei confronti di
magistrati, funzionari e colleghi; nella tempistica, inequivocabile, con cui
ella reagisce a una chiara sconfitta giudiziaria che non le lascia più altri
rimedi di diritto; nella contraddittorietà del suo comportamento, laddove da un
lato si rifiuta di obbedire a un preciso ordine giudiziario definitivo e rinuncia
a partecipare alle operazioni di sfratto, per poi dall’altro lagnarsi delle
conseguenze e ritenere responsabile colui che si è limitato a richiederne
legittimamente l’esecuzione; negli intenti animati da pura rappresaglia vendicativa,
giacché non a caso il bersaglio non è la controparte, ma il legale di quest’ultima,
nonché il suo collega di studio; infine nella rilevanza penale della domanda di
esecuzione, che persegue fini illeciti e va pertanto censurata in quanto
contraria all’ordinamento giuridico, poiché qualificabile come coazione e diffamazione.
4. Nel
ricorso contro la decisione di riconsiderazione, l’avv. PI 1 contesta che l’UE
sia competente per statuire sulle motivazioni o la validità materiale del
precetto esecutivo e ancora meno sulla sua nullità. Ritiene, inoltre, la
decisione manifestamente nulla per totale assenza di motivazione e invoca una
violazione del suo diritto di essere sentita.
5. La
garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost.
vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di
siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete
della fattispecie (cfr. RtiD 2013 II 919 n. 55c; sentenza della CEF
15.2003.191 del 4 dicembre 2003). Tenuto conto del numero elevato
dei provvedimenti emessi dagli uffici d’esecuzione, del requisito di celerità e
del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si
possono infatti porre per le decisioni degli organi esecutivi alte esigenze di
motivazione. Nel caso di specie, a giustificazione della decisione di
riconsiderazione l’UE si è limitato a rinviare alle argomentazioni ricorsuali.
Ciò pare comunque una motivazione sufficiente perché l’escusso potesse capire
la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se
deferire il litigio all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid.
4.1 con richiami), facendo capo a un rimedio giuridico – il ricorso – oltretutto
gratuito: le bastava, infatti, determinarsi sulle censure presentate dal
ricorrente. Ad ogni modo, non è necessario approfondire oltre la questione,
poiché anche se la decisione di riconsiderazione fosse nulla, la Camera
dovrebbe ad ogni modo statuire sul ricorso dell’avv. RI 1, il cui interesse
risorgerebbe con l’annullamento della decisione di riconsiderazione.
6. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza del
Tribunale federale 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.1; DTF 113 III 2
consid. 2b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né
all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in
esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione
manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima
relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente
l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008
precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può
– e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del
tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi
dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti
revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale
5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
Per il
fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta
in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i
propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La
censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso
stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa
litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;
sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013, consid.
1).
6.1 Da
quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo
competente per statuire sulla validità materiale dei crediti posti in
esecuzione ma, contrariamente a quanto sostiene l’avv. PI 1, lo è invece per
accertare la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi
(art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza
(art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso
diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4;
sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1). Dato che l’UE
si è in concreto riferito alle argomentazioni del ricorso dell’escusso per
motivare la decisione di riconsiderazione, rimane da esaminare se le stesse
giustificavano l’annullamento del precetto esecutivo.
6.2 Nel
caso in rassegna, il ricorrente
invoca diverse circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo
dell’esecuzione contestata, segnatamente l’esorbitanza dell’importo posto in esecuzione (fr. 90 mio.) e una
coincidenza temporale sospetta, che potrebbe far pensare a un atto di ritorsione
dell’escutente nei confronti del collega avvocato, circostanze che non sono
prive di certe analogie con un caso in cui il Tribunale federale ha confermato
il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione (sentenza 5A_588/2011 del 18 novembre
2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la questione,
poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di contestazione, che, alla
luce degli atti di causa, giustifica già di per sé la riconsiderazione del
provvedimento impugnato.
6.3 L’insorgente fa invero valere che il
carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione in
questione trova giustificazione anche nell’insistita frequenza e sistematicità
con la quale l’avv. PI 1 avvia analoghe procedure esecutive nei confronti di
magistrati, funzionari e colleghi. Ora, è noto a questa Camera che l’avv. PI 1
ha effettivamente promosso diverse esecuzioni contro magistrati (v. inc.
15.2014.103/124, 15.2014.98/109) e suoi colleghi avvocati (v. inc. 15.2015.2 e
15.2015.4).
a) Certo,
da tale circostanza non può ancora desumersi il carattere manifestamente
abusivo delle esecuzioni in questione. Sennonché, secondo accertamenti
svolti d’ufficio da questa Camera risulta che negli ultimi due anni l’avv. PI 1
ha promosso presso gli Uffici di esecuzione del Cantone Ticino in totale ben 15
esecuzioni (comprese quelle appena menzionate), di cui 12 sospese da opposizione da oltre un anno, due annullate da
sentenze passate in giudicato e una ritirata dall’escutente (v. estratti del
sistema informatico degli Uffici di esecuzione assunti d’ufficio dalla Camera).
Invitata con ordinanza del 23 maggio 2016 a esprimersi sui predetti accertamenti
e a dimostrare di avere eventualmente chiesto il rigetto delle opposizioni in
questione, l’avv. PI 1 non ha fornito alcuna spiegazione sulla propria
passività né ha comprovato di aver chiesto il rigetto delle opposizioni. Ella
si è limitata genericamente ad affermare, peraltro con espressioni sconvenienti,
per cui è già stata richiamata in passato da questa Camera (sentenza della CEF
15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 2.2), che i precetti esecutivi da lei
promossi sono ampiamente sostanziati e legittimati visto il comportamento degli
escussi nei suoi confronti, ch’essi verranno se del caso ripetuti e che non
possono essere cancellati senza il suo accordo prima del decorso di cinque anni
dall’estinzione delle singole esecuzioni (scritto del 10 giugno 2016).
b) Ora,
si può dedurre da siffatti accertamenti che l’avv. PI 1 è solita
promuovere esecuzioni senza la reale intenzione di procedere all’incasso delle
pretese da lei avanzate, per importi spesso ingenti (fr. 90 mio. in questa
procedura, rispettivamente 30 e 10 mio. nelle altre due procedure pendenti
davanti alla Camera [inc. 15.2015.2 e 15.2015.4]) senz’alcuna giustificazione. Persegue
dunque scopi che con ogni evidenza non hanno la minima relazione
con l’istituto dell’esecuzione. Dal suo scritto del 10 giugno 2016 si
evince del resto che il suo unico obiettivo è quello di fare in modo che i
precetti esecutivi, a costo di rinnovarli se necessario, rimangano iscritti per
altri cinque anni nei registri dell’UE quale specie di punizione per chi le ha “rovinato la vita”. Suo bersaglio è
segnatamente l’avv. RI 1, ch’ella continua ad accusare di avere concorso con il
collega B__________ a perpetrare nei suoi confronti una pretesa “violazione
di domicilio e furto con scasso”, che altro non è che un inventario
a tutela del diritto di ritenzione della loro cliente, la cui validità è stata
sostanzialmente confermata giudizialmente fino in ultima istanza (sentenza del
Tribunale federale 5A_361/2015 del 28 gennaio 2016).
6.4 Manifestamente
abusivo, tale comportamento non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC), siccome
in realtà l’avv. PI 1 così non cerca tanto di ottenere un risarcimento dal
ricorrente, quanto piuttosto di angariarlo e danneggiarlo, per mera ritorsione.
In effetti, se fosse stata seriamente intenzionata a farsi risarcire i pretesi
danni, ella avrebbe chiesto il rigetto dell’opposizione o l’accertamento
giudiziale del credito posto in esecuzione entro il termine di perenzione
annuale per chiedere la continuazione dell’esecuzione previsto dall’art. 88
cpv. 2 LEF, ciò che però non ha dimostrato di aver fatto (v. un caso analogo nella sentenza CEF 15.2011.16
del 22 aprile 2011, RtiD 2011 II 790 n. 59c consid. 4). L’avv. PI 1 non
può neppure legittimamente richiamarsi all’art. 8a cpv. 4 LEF, alla
Circolare n. 32/2005 della Camera sull’estinzione del diritto dei terzi alla
consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF)
e al principio di parità di trattamento, poiché le esecuzioni nulle, in
particolare quelle manifestamente abusive, non devono essere comunicate ai
terzi (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF; Gilliéron,
op. cit. loc. cit. ; sentenza della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011 consid.
4, RtiD 2012 II 886 n. 49c).
7. Per
le ragioni che precedono, l’avvio dell’esecuzione in esame si avvera dunque
manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del ricorso dell’avv. PI
1 e contestualmente lo stralcio di quello dell’avv. RI 1, che diventa definitivamente
senza oggetto, giacché l’UE ha dato integralmente seguito alle richieste di
quest’ultimo con la decisione di riconsiderazione.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso presentato da PI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il ricorso presentato da RI 1 è senza oggetto.
3.
Notificazione a:
–RI 1;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.