15.2015.47
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese di trasferta. Spese mediche. Decisione d’impignorabilità dell’autoveicolo della debitrice perché di valore esiguo. Assenza di stima. Rinvio dell’inc
10 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.47
Lugano
10 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale
giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 20 aprile 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 marzo 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, Viganello
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 3'594.68
oltre ad accessori, il 3 aprile 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Redditi
Debitrice
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'030.00
Spese accessorie
fr.
190.00
Cassa malati
fr.
349.30
Abb. Arcobaleno
fr.
69.00
Franchigia CM
fr.
25.00
Cong. riscaldamento
fr.
50.00
Spese non coperte da CM
fr.
100.00
Totale
fr.
3'013.30
Fatti
B. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo e non avendo rinvenuto
altri beni pignorabili, il 13 aprile 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di
pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni, motivando la
propria decisione nel seguente modo:
“L’Ufficio non ha accertato presso il debitore beni
pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Divorziata.
Non possiede beni da pignorare, l’autovettura NISSAN Micra 1.2, anno 2008,
priva di valore commerciale. Affitto fr. 1'030.– mensili + fr. 190.–
acc. spese + cong. CM fr. 75.80 mensili (Assura) + fr. 153.– LCA (Groupe
Mutuel). Percepisce fr. 3'000.– mensili quali alimenti dall’ex marito (__________).
Non ha altre entrate”.
C. Con
ricorso del 20 aprile 2015 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone
l’annullamento per violazione del diritto di essere sentito. In via subordinata,
ne chiede la riforma nel senso di procedere al pignoramento del veicolo “Nissan
Micra 1.2” del 2008 e di considerare nel calcolo del minimo esistenziale unicamente
l’importo base di fr. 1'200.–, la pigione di fr. 700.– e il premio di
cassa malati di fr. 228.80. Infine, in via ancor più subordinata, egli postula
che l’incarto sia retrocesso all’UE, affinché provveda al calcolo del minimo d’esistenza
opportuno, tenendo conto delle reali spese e condizioni dell’escussa.
D. Con
osservazioni del 5 maggio 2015 PI 1 si limita a chiarire alcuni aspetti, mentre
l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera con osservazioni del 2 giugno
2015.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 14 aprile 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Nel
caso di specie, il ricorrente contesta innanzitutto l’importo di fr. 1'030.–
computato a titolo di pigione, affermando che per le necessità di una donna
divorziata senza figli com’è l’escussa è sufficiente un monolocale, per cui
spenderebbe al più fr. 700.– mensili secondo quanto risulta dal sito
“www.homegate.ch”. Egli pretende inoltre che l’escussa giustifichi l’esborso
effettivo di fr. 190.– mensili per le “spese accessorie”. Il ricorrente
critica poi l’importo di fr. 69.– riconosciuto per l’abbonamento “Arcobaleno”,
sostenendo che mal si comprende come l’escussa necessiti sia di un’automobile
sia dell’abbonamento per i mezzi pubblici. Egli rileva altresì che,
contrariamente a quanto previsto dall’art. 92 cpv. 2 LEF, il verbale di
pignoramento non menziona il valore di stima del veicolo Nissan Micra 1.2 del
2008 che l’UE ha rinunciato a pignorare, ritenendolo privo di valore commerciale.
L’insorgente reputa al
riguardo che tale automezzo abbia un certo valore commerciale, che corrisponde
– a suo dire – a circa fr. 2'400.–, come risulta dal
sito “www.autoscout.24.ch”, di cui ha prodotto un estratto (doc. L). Osserva
infine che dai dati indicati nel calcolo del minimo esistenziale allegato al
verbale di pignoramento è controverso se l’escussa sia ad oggi disoccupata o
svolga la professione di baby-sitter, per la quale ritiene, ad ogni modo, che l’uso
dell’autovettura non sia indispensabile. Dal canto suo, la resistente rileva
che la sua salute è cagionevole, ciò che la costringe a effettuare continue
visite mediche specialistiche. Essa osserva altresì che l’auto le è
indispensabile per la ricerca di un lavoro e per recarsi in futuro al lavoro.
4. Relativamente
alla censura riferita al canone di locazione e alle spese accessorie, nelle sue
osservazioni l’UE si è limitato a rilevare che il risparmio connesso con il
trasferimento dell’escussa in un appartamento per cui dovesse pagare una
pigione inferiore a quella attuale sarebbe compensato dalle spese di trasloco.
Non si è però determinato sul calcolo proposto dal ricorrente e non ha
quantificato l’ammontare né dei costi di trasloco né della pigione ridotta (con
le relative spese accessorie) che si potrebbe eventualmente computare nel
minimo esistenziale dell’escussa per adattarla alle sue necessità e possibilità,
e non ha indicato entro quali termini questo eventuale nuovo computo potrebbe
essere imposto ad PI 1. Si rivela dunque impossibile controllare la decisione impugnata
su questa specifica posizione. Ne consegue che la stessa va annullata su questo
punto e l’incarto retrocesso all’UE affinché chiarisca la questione.
5. È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22
consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua
salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più
economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico
indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre
persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004,
consid. 5; sentenza della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014). Qualora invece
il veicolo sia ritenuto impignorabile, perché vi è senz’altro da presumere che
il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la sua
realizzazione, l’ufficio di esecuzione è tenuto per legge a indicare nel
verbale di pignoramento il suo valore di stima (art. 92 cpv. 2 LEF).
5.1 Nel
caso specifico, dagli atti emerge che l’Ufficio ha computato nel minimo d’esistenza
un importo di fr. 69.– a titolo di costi di trasferta (verbale interno delle
operazioni di pignoramento, pag. 2), corrispondente in concreto al costo
mensile di un abbonamento “Arcobaleno” di 2a classe per due zone (v. www.arcobaleno.ch/it/34/arcobaleno-mensile.aspx). Non sono tuttavia indicati i motivi per cui è stata riconosciuta
tale spesa e neppure è possibile dedurlo dai documenti agli atti. In
particolare, non è chiaro se PI 1 necessita dei mezzi di trasporto pubblico per
motivi di ordine medico o per svolgere la professione di baby-sitter, circostanza
indicata nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ma che pare non
essere stata accertata, visto che la debitrice sostiene di essere “disoccupata”
(osservazioni al ricorso 5 maggio 2015). Nemmeno si comprende, del resto, per
quale motivo l’UE ha computato il costo dell’abbonamento per i mezzi pubblici,
nonostante abbia lasciato a disposizione della debitrice il suo veicolo
privato, considerandolo impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF. Non esistono,
invero, valide ragioni per cui l’escussa debba disporre sia di un
abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico sia del suo autoveicolo privato. Sotto
questo profilo, gli accertamenti dell’Ufficio risultano incompleti, sicché l’incarto
dev’essergli retrocesso affinché proceda a ulteriori indagini anche su questa
Considerandi
questione.
5.2
Va
rilevato altresì che nelle osservazioni al ricorso, l’UE spiega di non aver proceduto
al pignoramento del veicolo, “in quanto verosimilmente necessario per la
(futura) attività lavorativa della debitrice, ma pure soprattutto per il valore
esiguo dell’automezzo”. A prescindere dalla (futura) attività lavorativa
dell’escussa, circostanza che non pare essere stata accertata (sopra, consid. 5.1),
nel verbale impugnato, contrariamente a quanto prescrive l’art. 92 cpv.
2.
LEF, non è stato indicato alcun valore di stima, sicché l’apprezzamento dell’Ufficio
non è verificabile e il creditore non ha avuto la possibilità di discuterlo o
di eventualmente chiedere una nuova stima (sentenza della CEF 15.2014.57 del 21
agosto 2014, consid. 3.2; RtiD 2013 I 835 n. 56c). In tali circostanze, la
retrocessione dell’incarto all’organo esecutivo si giustifica anche perché proceda
a stimare il valore del veicolo, a valutare le spese presumibili in caso di
vendita e ad allestire un nuovo verbale, in cui si determinerà nuovamente sulla
pignorabilità in base ai predetti accertamenti (art. 21 cpv. 4 LPR). Ove il valore
di stima sia sufficiente a giustificarne la realizzazione, l’UEF procederà
quindi alla vendita, se del caso previo anticipo delle spese da parte del creditore
(art. 68 LEF).
6.
L’insorgente ritiene inoltre che il premio della
cassa malati di fr. 349.30, sommato alla voce “franchigia cassa malati” di
fr. 25.–, risulta anch’esso ingiustificatamente elevato, anche
perché a suo parere potrebbe essere sussidiato dallo Stato, e ad ogni modo lo
reputa errato, considerato che secondo il verbale impugnato PI 1 paga alla
cassa malati complessivamente fr. 228.80 mensili, ovvero fr. 75.80
per l’assicurazione obbligatoria e fr. 153.– per quella complementare. Egli
contesta prudenzialmente altresì la voce “spese non coperte da cassa malati”,
poiché non è corroborata da giustificativi, di cui chiede l’esibizione. In
merito a tali censure, né la resistente né l’UE hanno formulato osservazioni.
6.1
Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie
obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo
vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF
134.
III 325 consid. 3; Tabella punto II/3). In base al punto II/8 della
Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio
mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche
e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse
sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni
caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese
sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare
tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli
assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica,
attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner
in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n.
144.
e 145 ad art. 93 LEF).
6.2
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che il premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria a carico dell’escussa corrisponde effettivamente a fr. 349.30
(v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2 e copia della
polizza d’assicurazione Assura). In quella somma non è dunque compresa anche l’assicurazione
malattie complementare di fr. 153.–. L’inesatta indicazione presente nel
verbale di pignoramento è dunque da ricondurre a un manifesto errore di
trascrizione. Nel calcolo del minimo esistenziale è invero menzionato l’importo
corretto. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela quindi infondato.
6.3
Quanto
paghi effettivamente l’escussa all’Assura non risulta tuttavia dall’incarto
dell’UE. Non può essere escluso che benefici di un sussidio dello Stato, che secondo
le menzioni figuranti nella polizza agli atti non vi è menzionato. Anche su
questo punto gli accertamenti dell’UE sono insufficienti e vanno completati.
6.4
Per
quanto attiene invece alle spese mediche (fr. 25.– per la franchigia e fr. 100.–
per le spese non coperte dalla cassa malati), l’organo esecutivo ha fondato la
sua decisione sull’attestato concernente le prestazioni che la cassa malati ha erogato
all’escussa nel corso del 2014, nel quale figura anche la quota parte a
carico di quest’ultima. Sebbene ciò comprovi che la debitrice ha partecipato al
pagamento di alcune prestazioni mediche nel 2014, tale documento ancora non dimostra
che essa dovrà farsene carico anche in futuro, perché soffrirebbe ad esempio di
una malattia cronica, attestata da un medico, per la quale abbisognerebbe di
continui trattamenti. Tali circostanze non apparendo essere state accertate, s’impone
anche per questa questione che l’UE esegua gli approfondimenti del caso.
7.
In
definitiva, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere rinviato
all’UE affinché proceda agli accertamenti già menzionati e meglio precisati nei
considerandi successivi (7.1-7.4), non potendosi invero escludere che il loro
esito determini un pignoramento almeno in parte fruttuoso. Va da sé che l’Ufficio
dovrà comunque riesaminare la situazione di PI 1 tenendo conto di tutte le modifiche
rilevanti che sono intervenute sino al momento della nuova esecuzione del pignoramento.
7.1
Ai
fini del nuovo calcolo, l’Ufficio dovrà anzitutto stabilire se l’escussa
svolge la professione di baby-sitter e se da ciò ottiene un reddito. Porrà
dunque alla debitrice specifiche domande al riguardo, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno
delle operazioni di pignoramento, e la inviterà inoltre a produrre l’ultima
dichiarazione fiscale e l’ultima decisione di tassazione.
7.2
Eseguito
ciò, l’UE riesaminerà la pignorabilità del veicolo dell’escussa, secondo le
indicazioni fornite da questa Camera (sopra, consid. 5). Qualora fosse ritenuto
impignorabile perché di esiguo valore ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, l’autoveicolo
sarà lasciato a disposizione dell’escussa, ma in tal caso non sarà possibile riconoscerle
anche il costo dell’abbonamento “Arcobaleno”.
Tutt’al più potranno essere ammesse eventuali spese legate alla ricerca
di un impiego, qualora PI 1 fosse effettivamente disoccupata e dimostrasse
mediante documenti giustificativi il carattere indispensabile di tali spese
giusta l’art. 93 LEF e l’effettivo pagamento.
7.3
L’UE
è pure invitato a verificare se il canone di locazione di fr. 1'030.– dell’appartamento
locato dall’escussa, oltre alle spese accessorie di fr. 190.–, sia
adeguato alle necessità di una persona sola alla luce dell’offerta esistente
sul mercato locativo del Luganese, tenuto conto delle spese di trasloco. Darà
quindi atto delle sue indagini nel verbale interno delle operazioni di pignoramento.
7.4
L’UE
è infine chiamato a verificare l’importo effettivo del premio pagato dall’escussa
per l’assicurazione malattie obbligatoria e se continua a farsi carico delle spese
mediche non coperte dalla sua assicurazione malattie inserite nel suo minimo
esistenziale. Le chiederà quindi di produrre i relativi estratti o ricevute,
rispettivamente i certificati medici. In mancanza di giustificativi, le spese in
questione non potranno essere riconosciute.
8.
Per quanto concerne infine la pretesa violazione del diritto di essere
sentito fatta valere dal ricorrente, più precisamente del diritto di accedere
agli atti, visto l’esito del ricorso si avvera inutile approfondire la
questione, l’incarto, come visto, dovendo ad ogni modo essere retrocesso all’UE
per ulteriori accertamenti. Va da sé che, se richiesto, l’UE dovrà comunque
permettere all’escutente di accedere agli atti, consentendogli di consultarli in
loco e, se del caso, di estrarne fotocopie, previo pagamento dell’apposita
tassa (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse
riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
[OTLEF, RS 281.35]). La garanzia del diritto di essere
sentito prevista dall’art. 29 cpv. 2 Cost. vale invero anche in ambito esecutivo (sentenza della CEF 15.2012.128 del 6 gennaio 2013 e riferimenti citati).
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. DI conseguenza, l’incarto
è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Lugano, affinché proceda ad ulteriori
accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento del salario e del
veicolo privato di PI 1 nel senso del considerando 7.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.