15.2015.48
Ricorso contro il precetto esecutivo. Pretesa prescrizione delle multe disciplinari poste in esecuzione. Limiti di cognizione dell’autorità di vigilanza
12 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.48
Lugano
12 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 1° giugno 2015 di
__________
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 13 aprile 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato
del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 89'500.–;
che
quali titoli di credito il procedente ha indicato due multe di fr. 37'500.–
ognuna e due multe di fr. 3'500.– ciascuna inflitte all’escussa dalla
Pretura di Lugano, Sezione 1, con ordinanze del 9 settembre 2011,
rispettivamente del 22 giugno 2011, così come un residuo di tasse di giudizio
di fr. 7'500.– dovute alla stessa Pretura;
che
il precetto esecutivo è stato notificato il 21 maggio 2015 all’escussa, la
quale ha interposto opposizione;
che
con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo e in via subordinata
di annullarlo;
che
la ricorrente ritiene che le multe a lei inflitte sono multe disciplinari nel
senso dell’art. 343 CPC, ovvero contravvenzioni che si prescrivono in tre anni
secondo le norme che regolano le multe disciplinari nelle procedure ordinarie,
di modo che le multe poste in esecuzione, risalenti al 2011, sarebbero da
Considerandi
considerare perenti e di conseguenza non più esecutive;
che
la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro
di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa, di modo che un precetto esecutivo può essere fatto
spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito
(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b;
125.
III 149 cons. 2a);
che
non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di
decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483
consid. 2.3.1);
che
nel caso specifico la censura della ricorrente concerne l’esistenza dei
crediti posti in esecuzione, ovvero una questione di diritto materiale che
esula dalla competenza sia dell’ufficio d’esecuzione sia della Camera;
che la
verifica della loro esigibilità, se occorre, andrà eseguita dal giudice nella
procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla ricorrente;
che
giurisprudenza e dottrina, invero, riservano la facoltà per le autorità
esecutive di dichiarare l’esecuzione nulla in caso di esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21,
consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);
che nel
caso specifico neppure la ricorrente pretende – per avventura – che l’esecuzione
sia manifestamente abusiva, ciò che dalle circostanze portate a conoscenza
della Camera non appare comunque essere il caso;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che la domanda di effetto sospensivo diventa così
senza oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
La
domanda di effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.