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Decisione

15.2015.48

Ricorso contro il precetto esecutivo. Pretesa prescrizione delle multe disciplinari poste in esecuzione. Limiti di cognizione dell’autorità di vigilanza

12 giugno 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.48

Lugano

12 giugno 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 1° giugno 2015 di

__________

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 13 aprile 2015 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato

del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 89'500.–;

che

quali titoli di credito il procedente ha indicato due multe di fr. 37'500.–

ognuna e due multe di fr. 3'500.– ciascuna inflitte all’escussa dalla

Pretura di Lugano, Sezione 1, con ordinanze del 9 settembre 2011,

rispettivamente del 22 giugno 2011, così come un residuo di tasse di giudizio

di fr. 7'500.– dovute alla stessa Pretura;

che

il precetto esecutivo è stato notificato il 21 maggio 2015 all’escussa, la

quale ha interposto opposizione;

che

con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo e in via subordinata

di annullarlo;

che

la ricorrente ritiene che le multe a lei inflitte sono multe disciplinari nel

senso dell’art. 343 CPC, ovvero contravvenzioni che si prescrivono in tre anni

secondo le norme che regolano le multe disciplinari nelle procedure ordinarie,

di modo che le multe poste in esecuzione, risalenti al 2011, sarebbero da

Considerandi

considerare perenti e di conseguenza non più esecutive;

che

la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro

di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa, di modo che un precetto esecutivo può essere fatto

spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito

(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b;

125.

III 149 cons. 2a);

che

non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di

decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483

consid. 2.3.1);

che

nel caso specifico la censura della ricorrente concerne l’esi­­stenza dei

crediti posti in esecuzione, ovvero una questione di diritto materiale che

esula dalla competenza sia dell’ufficio d’e­­secuzione sia della Camera;

che la

verifica della loro esigibilità, se occorre, andrà eseguita dal giudice nella

procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla ricorrente;

che

giurisprudenza e dottrina, invero, riservano la facoltà per le autorità

esecutive di dichiarare l’esecuzione nulla in caso di esecuzione manifestamente

abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o

per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21,

consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);

che nel

caso specifico neppure la ricorrente pretende – per avventura – che l’esecuzione

sia manifestamente abusiva, ciò che dalle circostanze portate a conoscenza

della Camera non appare comunque essere il caso;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che la domanda di effetto sospensivo diventa così

senza oggetto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La

domanda di effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.