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Decisione

15.2015.5

Ricorso contro una dichiarazione d’intenzione dell’ufficio dei fallimenti circa un’insinuazione. Irricevibilità. Vidimazione di una domanda d’indennità per insolvenza

28 gennaio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.5

Lugano

28 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 15 gennaio 2015 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, o

meglio contro lo scritto 12 dicembre 2014 in merito al credito insinuato dal ricorrente il 10 dicembre 2014 nel fallimento della

PI 1

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 10 dicembre 2014, RI 1 ha insinuato nel fallimento aperto il

26 novembre 2014 contro PI 1, titolare della ditta __________, un credito di fr. 23'245.–

per salari maturati da agosto a dicembre del 2014, chiedendone l’iscrizione

nella prima classe della graduatoria;

che

con scritto del 12 dicembre 2014, l’Ufficio fallimenti (UF) di Lugano ha

comunicato ad RI 1 “già sin d’ora che al momento del deposito della graduatoria

il credito insinuato verrà con ogni probabilità contestato integralmente”;

che

con ricorso del 14 gennaio 2015, RI 1 chiede che venga fatto obbligo all’UF di

rilasciare al ricorrente “la conferma del credito di fr. 17'637.–

destinato all’Ufficio insolvenza della Cassa disoccupazione di Bellinzona”;

che

al di là del fatto che il ricorso è tardivo, essendo stato inoltrato più di 10

giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che il ricorrente, al più tardi il 17 dicembre

2014 (cfr. doc. M, in fondo), ha avuto conoscenza della risposta del’UF,

esso è ad ogni modo irricevibile, perché lo scritto 12 dicembre 2014 impugnato

– invero proceduralmente inutile, siccome non è né una decisione formale di rigetto

nel senso dell’art. 248 LEF né una richiesta di produzione di altri mezzi di

prova giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF – non è un provvedimento impugnabile secondo

l’art. 17 cpv. 1 LEF;

che

infatti il ricorso fondato sull’art. 17 LEF è proponibile unicamente per

contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti

materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di

esecuzione forzata e che producono degli effetti esterni (sentenza del

Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III

401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c);

che

per contro non sono impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione

in merito ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 2014.17

del 3 febbraio 2014; Cometta/Möckli

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF);

che

nel caso specifico nello scritto contestato l’UF ha espresso una

semplice intenzione futura, che era prematuro contestare prima del deposito

effettivo della graduatoria;

che nella misura in cui il ricorrente rimproveri

all’UF anche di non aver vidimato la domanda d’indennità per insolvenza acclusa

alla notifica di credito (doc. L annesso al ricorso), egli non indica quale

norma di legge sarebbe stata violata e del resto né gli art. 51-58 della legge

federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0) né gli

art. 73-80 della relativa ordinanza (OADI, RS 837.02) contengono prescrizioni

in proposito;

che

il formulario in questione – per tacere del fatto che nello scritto 15 dicembre

2014 (doc. N) il rappresentante del ricorrente non ne ha rinnovato la domanda

di vidimazione – non prevede comunque una conferma da parte dell’ufficio dei fallimenti,

trattandosi di autocertificazione del lavoratore richiedente (v. l’ultima

frase), alla quale va solo allegata la “copia dell’insinuazione del credito salariale

all’ufficio d’esecuzione e fallimenti”;

che

ad ogni modo l’UF non poteva vistare un documento relativo a pretese salariali

che avrebbe potuto poi essere chiamato a dover escludere dalla graduatoria;

che

l’unico obbligo dell’UF era quello di attestare di avere ricevuto

l’insinuazione, sulla copia della stessa o con scritto separato;

che la questione, comunque, è diventata

senza interesse dopo che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo

(pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________), e

poi chiuso, non avendo alcun creditore anticipato le spese di liquidazione

entro il termine di 10 giorni impartito dall’UF;

che per quanto riguarda gli apprezzamenti

offensivi formulati dal ricorrente senza prove nei confronti del supplente

Ufficiale, visto che il ricorso non è stato trasmesso a terze persone si

prescinde dal rimandarlo al mittente con l’invito a rifarlo togliendo le espressioni sconvenienti (cfr. art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]),

fermo restando che il ricorrente è invitato in futuro a rivolgersi all’autorità

con toni misurati;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.