15.2015.5
Ricorso contro una dichiarazione d’intenzione dell’ufficio dei fallimenti circa un’insinuazione. Irricevibilità. Vidimazione di una domanda d’indennità per insolvenza
28 gennaio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.5
Lugano
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 15 gennaio 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, o
meglio contro lo scritto 12 dicembre 2014 in merito al credito insinuato dal ricorrente il 10 dicembre 2014 nel fallimento della
PI 1
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 10 dicembre 2014, RI 1 ha insinuato nel fallimento aperto il
26 novembre 2014 contro PI 1, titolare della ditta __________, un credito di fr. 23'245.–
per salari maturati da agosto a dicembre del 2014, chiedendone l’iscrizione
nella prima classe della graduatoria;
che
con scritto del 12 dicembre 2014, l’Ufficio fallimenti (UF) di Lugano ha
comunicato ad RI 1 “già sin d’ora che al momento del deposito della graduatoria
il credito insinuato verrà con ogni probabilità contestato integralmente”;
che
con ricorso del 14 gennaio 2015, RI 1 chiede che venga fatto obbligo all’UF di
rilasciare al ricorrente “la conferma del credito di fr. 17'637.–
destinato all’Ufficio insolvenza della Cassa disoccupazione di Bellinzona”;
che
al di là del fatto che il ricorso è tardivo, essendo stato inoltrato più di 10
giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che il ricorrente, al più tardi il 17 dicembre
2014 (cfr. doc. M, in fondo), ha avuto conoscenza della risposta del’UF,
esso è ad ogni modo irricevibile, perché lo scritto 12 dicembre 2014 impugnato
– invero proceduralmente inutile, siccome non è né una decisione formale di rigetto
nel senso dell’art. 248 LEF né una richiesta di produzione di altri mezzi di
prova giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF – non è un provvedimento impugnabile secondo
l’art. 17 cpv. 1 LEF;
che
infatti il ricorso fondato sull’art. 17 LEF è proponibile unicamente per
contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti
materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di
esecuzione forzata e che producono degli effetti esterni (sentenza del
Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III
401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c);
che
per contro non sono impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione
in merito ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 2014.17
del 3 febbraio 2014; Cometta/Möckli
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF);
che
nel caso specifico nello scritto contestato l’UF ha espresso una
semplice intenzione futura, che era prematuro contestare prima del deposito
effettivo della graduatoria;
che nella misura in cui il ricorrente rimproveri
all’UF anche di non aver vidimato la domanda d’indennità per insolvenza acclusa
alla notifica di credito (doc. L annesso al ricorso), egli non indica quale
norma di legge sarebbe stata violata e del resto né gli art. 51-58 della legge
federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0) né gli
art. 73-80 della relativa ordinanza (OADI, RS 837.02) contengono prescrizioni
in proposito;
che
il formulario in questione – per tacere del fatto che nello scritto 15 dicembre
2014 (doc. N) il rappresentante del ricorrente non ne ha rinnovato la domanda
di vidimazione – non prevede comunque una conferma da parte dell’ufficio dei fallimenti,
trattandosi di autocertificazione del lavoratore richiedente (v. l’ultima
frase), alla quale va solo allegata la “copia dell’insinuazione del credito salariale
all’ufficio d’esecuzione e fallimenti”;
che
ad ogni modo l’UF non poteva vistare un documento relativo a pretese salariali
che avrebbe potuto poi essere chiamato a dover escludere dalla graduatoria;
che
l’unico obbligo dell’UF era quello di attestare di avere ricevuto
l’insinuazione, sulla copia della stessa o con scritto separato;
che la questione, comunque, è diventata
senza interesse dopo che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo
(pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________), e
poi chiuso, non avendo alcun creditore anticipato le spese di liquidazione
entro il termine di 10 giorni impartito dall’UF;
che per quanto riguarda gli apprezzamenti
offensivi formulati dal ricorrente senza prove nei confronti del supplente
Ufficiale, visto che il ricorso non è stato trasmesso a terze persone si
prescinde dal rimandarlo al mittente con l’invito a rifarlo togliendo le espressioni sconvenienti (cfr. art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]),
fermo restando che il ricorrente è invitato in futuro a rivolgersi all’autorità
con toni misurati;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.