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Decisione

15.2015.50

Determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale di un fallimento

30 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

l’istanza in rassegna IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione gli

onorari che ha riscosso per le attività svolte con i suoi collaboratori nella

liquidazione del fallimento. Dal protocollo allegato si evince che il

fallimento in questione ha generato costi per fr. 162'608.40, di cui fr. 135'061.90

quale rimunerazione per l’amministrazione, fr. 6'750.– quale onorario

della delegazione dei creditori e fr. 20'796.50 a titolo di esborsi. In aggiunta alla rimunerazione appena menzionata, l’amministra­­zione

speciale chiede anche un importo di fr. 15'000.– a titolo di “indennità

per procedura complessa” giusta l’art. 47 OTLEF (protocollo, pag. 26).

C. I membri della delegazione dei creditori hanno approvato il protocollo

con la richiesta d’onorario mediante rispettive e-mail del 1°, 2 e 8 giugno

2015.

D. Con

l’istanza IS 1 ha pure prodotto una tabella riassuntiva delle ore di lavoro impiegate

nella liquidazione del fallimento, da cui si evince la seguente situazione contabile:

ore

incluse

ore nelle

prestazioni

specifiche forfettarie

OTLEF fr./ora importo

G___ G____ 521 49 100.00 57'000.00

V____

L____ 467 300 100.00 76'700.00

S____

B____ 8 100.00 800.00

K____

C____ 4 100.00 400.00

M____S_____i 2 100.00 200.00

Totale 1'002 349 135'100.00

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente

l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile

alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove

l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori)

creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo

48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse

in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF;

RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto,

sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una

distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale

non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da

corrispondere.

Nel caso in rassegna, l’istante ha fatturato il suo operato in parte

secondo la tariffa ordinaria definita agli art. 44 a 46 OTLEF e in parte a tempo. Ad esempio ha esposto la tassa di fr. 5.– per ogni telefonata

(art. 10 OTLEF) e la tassa dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF per la

verificazione dei crediti, l’al­­lestimento e il deposito della graduatoria, ma

ha contabilizzato in più le ore di preparazione di questo documento al costo di

fr. 50.– per mezz’ora, applicando la stessa tariffa per la stesura dei

suoi scritti anziché la tassa di fr. 8.– per pagina prescritta dall’art.

9 cpv. 1 lett. a OTLEF. Contrariamente a quanto egli crede,

infatti, la remunerazione di fr. 50.– per mezz’ora

prevista all’art. 46 cpv. 3 (lett. b) OTLEF non riguarda tutte le prestazioni

dell’amministratore del fallimento ma soltanto la sua partecipazione alle

sedute della delegazione dei creditori, mentre la remunerazione oraria equivalente

stabilita all’art. 44 OTLEF concerne solo gli accertamenti dell’attivo. Ciò

premesso, la remunerazione dell’amministrazione speciale dev’essere determinata

da questa Camera quale autorità di vigilanza in virtù dell’art. 47 OTLEF, non

da ultimo anche perché l’istante si fonda proprio su tale norma per chiedere una

maggiorazione del proprio onorario di fr. 15'000.– per tenere conto

della complessità della procedura, che ha comportato specifiche verifiche

giuridiche.

2. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede

particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto

in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del

lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste

procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione

sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei

creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

2.1 Con

l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto

riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza

indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto

il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di

valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le

spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza

che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,

non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è

opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

Considerandi

(qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.).

La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della

tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di

vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue

tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal

tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza

della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad

art. 1, pagg. 44-45).

2.2

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.

Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dell’OTLEF che

vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF

130.

III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2; 120 III 100, consid.

2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).

3.

Nella

fattispecie, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero non indifferente di creditori

(49), delle trattative che l’amministra­­tore ha dovuto instaurare per concludere

un contratto di affitto degli impianti sciistici della fallita e delle

difficoltà incontrate nell’affrontare un ricorso presentato da un terzo al

Tribunale fe­derale amministrativo riguardante lo smantellamento di uno sci­lift,

con una delicata questione relativa alla rivendicazione di una riserva di

proprietà su una seggiovia e con una contestazione dell’inventario.

4.

Convertendo

in ore il totale delle tasse specifiche applicate in virtù degli art. 44 a 46 OTLEF alla tariffa di fr. 100.–/ora (pari a 349 ore “incluse nelle prestazioni forfettarie

OTLEF”) e aggiungendole alle “ore specifiche” (1'002) esposte nel protocollo,

si evince che la gestione della liquidazione del fallimento ha generato per l’amministrazione

speciale un totale di almeno 1'351 ore di lavoro (v. sopra consid. B) ripartite

nell’arco di 6 anni, che corrispondono all’incirca a 169 giorni di 8 ore

ciascuno. Avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura fallimentare,

quanto svolto dall’amministratore speciale appare congruo.

Quanto

alla rimunerazione complessiva richiesta per tale lavoro, ammonta a fr. 150'061.90,

ovvero fr. 135'061.90 risultanti dal protocollo, cui si aggiungono fr. 15'000.–

pretesi a titolo di indennità per procedura complessa giusta l’art. 47 OTLEF

(sopra consid. B). Come risulta dalla tabella riassuntiva allegata all’istanza

(sopra consid. D), la tariffa oraria applicata alle prestazioni svolte dall’amministrazione

è di fr. 100.– sia per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile

diplomato) che per V__________ (lic. iur.) e gli altri collaboratori. Tenendo

tuttavia conto anche della richiesta di un’indennità supplementare di fr. 15'000.–,

la tariffa oraria si attesta in realtà a circa fr. 111.– (fr. 150'061.90

/ 1351 ore). Tale tariffa risulta comunque conforme alla giurisprudenza

cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di cancelleria, la cui

rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.– fino al 1° marzo 2010

e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87 del 27 marzo

2012, consid. 5). Considerato, tuttavia, che la quasi totalità (99%) delle

prestazioni rimunerate fr. 111.– l’ora sono mansioni contabili e

giuridiche prestate da IS 1 e V__________, per cui tale tariffa è adeguata, se

non al limite inferiore della fascia tariffale riconosciuta dalla

giurisprudenza, la somma totale richiesta risulta proporzionata al lavoro

svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici appare sostenibile, siccome l’importo

complessivo degli onorari (fr. 150'061.90) rappresenta all’incirca il 4,7%

del ricavato (fr. 3'209'151.34), sebbene, a tal riguardo, vada comunque

ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione

speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione

principale il volume del lavoro e il tempo impiegato.

5.

Per

quanto attiene agli esborsi, pari a fr. 20'796.50 secondo il protocollo, fatta

salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di

vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori

manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese

esposte dall’amministrazione speciale. Non è quindi necessario verificare se

tutti gli esborsi figuranti nella documentazione in esame sono compatibili con

il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (v. sopra consid.

2.

).

6.

Per

quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art.

46.

OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.– per

il presidente e il segretario e di fr. 50.– per gli altri membri (cpv. 3),

mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.–

per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’autorità di vigilanza può, ad ogni modo,

aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2

OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno

chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso

dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono esse­re verificate

d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13 giugno 2006,

consid. 4; 15.2006.106 del 2 apri­le 2007, consid. 4).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza gli onorari dell’amministra­­zione

speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.

2.

Notificazione a:

;

–;

–;

.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.