15.2015.50
Determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale di un fallimento
30 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.50
Lugano
30 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza 18 giugno 2015 di
IS
1
tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale
amministratore speciale del fallimento di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 24 giugno 2009. In occasione della prima assemblea dei creditori del
31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale
e una delegazione dei creditori composta di tre membri (__________, __________
e __________, poi sostituito dal 26 aprile 2012 da S___ R___). In seguito alle
dimissioni di __________, alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori
hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale.
Fatti
B. Con
l’istanza in rassegna IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione gli
onorari che ha riscosso per le attività svolte con i suoi collaboratori nella
liquidazione del fallimento. Dal protocollo allegato si evince che il
fallimento in questione ha generato costi per fr. 162'608.40, di cui fr. 135'061.90
quale rimunerazione per l’amministrazione, fr. 6'750.– quale onorario
della delegazione dei creditori e fr. 20'796.50 a titolo di esborsi. In aggiunta alla rimunerazione appena menzionata, l’amministrazione
speciale chiede anche un importo di fr. 15'000.– a titolo di “indennità
per procedura complessa” giusta l’art. 47 OTLEF (protocollo, pag. 26).
C. I membri della delegazione dei creditori hanno approvato il protocollo
con la richiesta d’onorario mediante rispettive e-mail del 1°, 2 e 8 giugno
2015.
D. Con
l’istanza IS 1 ha pure prodotto una tabella riassuntiva delle ore di lavoro impiegate
nella liquidazione del fallimento, da cui si evince la seguente situazione contabile:
ore
incluse
ore nelle
prestazioni
specifiche forfettarie
OTLEF fr./ora importo
G___ G____ 521 49 100.00 57'000.00
V____
L____ 467 300 100.00 76'700.00
S____
B____ 8 100.00 800.00
K____
C____ 4 100.00 400.00
M____S_____i 2 100.00 200.00
Totale 1'002 349 135'100.00
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente
l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile
alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove
l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori)
creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo
48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse
in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF;
RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto,
sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una
distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale
non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da
corrispondere.
Nel caso in rassegna, l’istante ha fatturato il suo operato in parte
secondo la tariffa ordinaria definita agli art. 44 a 46 OTLEF e in parte a tempo. Ad esempio ha esposto la tassa di fr. 5.– per ogni telefonata
(art. 10 OTLEF) e la tassa dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF per la
verificazione dei crediti, l’allestimento e il deposito della graduatoria, ma
ha contabilizzato in più le ore di preparazione di questo documento al costo di
fr. 50.– per mezz’ora, applicando la stessa tariffa per la stesura dei
suoi scritti anziché la tassa di fr. 8.– per pagina prescritta dall’art.
9 cpv. 1 lett. a OTLEF. Contrariamente a quanto egli crede,
infatti, la remunerazione di fr. 50.– per mezz’ora
prevista all’art. 46 cpv. 3 (lett. b) OTLEF non riguarda tutte le prestazioni
dell’amministratore del fallimento ma soltanto la sua partecipazione alle
sedute della delegazione dei creditori, mentre la remunerazione oraria equivalente
stabilita all’art. 44 OTLEF concerne solo gli accertamenti dell’attivo. Ciò
premesso, la remunerazione dell’amministrazione speciale dev’essere determinata
da questa Camera quale autorità di vigilanza in virtù dell’art. 47 OTLEF, non
da ultimo anche perché l’istante si fonda proprio su tale norma per chiedere una
maggiorazione del proprio onorario di fr. 15'000.– per tenere conto
della complessità della procedura, che ha comportato specifiche verifiche
giuridiche.
2. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede
particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto
in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del
lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste
procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione
sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei
creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.1 Con
l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto
riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza
indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto
il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di
valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le
spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza
che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,
non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è
opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”
Considerandi
(qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.).
La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della
tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di
vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue
tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal
tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza
della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad
art. 1, pagg. 44-45).
2.2
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.
Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dell’OTLEF che
vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF
130.
III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2; 120 III 100, consid.
2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).
3.
Nella
fattispecie, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero non indifferente di creditori
(49), delle trattative che l’amministratore ha dovuto instaurare per concludere
un contratto di affitto degli impianti sciistici della fallita e delle
difficoltà incontrate nell’affrontare un ricorso presentato da un terzo al
Tribunale federale amministrativo riguardante lo smantellamento di uno scilift,
con una delicata questione relativa alla rivendicazione di una riserva di
proprietà su una seggiovia e con una contestazione dell’inventario.
4.
Convertendo
in ore il totale delle tasse specifiche applicate in virtù degli art. 44 a 46 OTLEF alla tariffa di fr. 100.–/ora (pari a 349 ore “incluse nelle prestazioni forfettarie
OTLEF”) e aggiungendole alle “ore specifiche” (1'002) esposte nel protocollo,
si evince che la gestione della liquidazione del fallimento ha generato per l’amministrazione
speciale un totale di almeno 1'351 ore di lavoro (v. sopra consid. B) ripartite
nell’arco di 6 anni, che corrispondono all’incirca a 169 giorni di 8 ore
ciascuno. Avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura fallimentare,
quanto svolto dall’amministratore speciale appare congruo.
Quanto
alla rimunerazione complessiva richiesta per tale lavoro, ammonta a fr. 150'061.90,
ovvero fr. 135'061.90 risultanti dal protocollo, cui si aggiungono fr. 15'000.–
pretesi a titolo di indennità per procedura complessa giusta l’art. 47 OTLEF
(sopra consid. B). Come risulta dalla tabella riassuntiva allegata all’istanza
(sopra consid. D), la tariffa oraria applicata alle prestazioni svolte dall’amministrazione
è di fr. 100.– sia per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile
diplomato) che per V__________ (lic. iur.) e gli altri collaboratori. Tenendo
tuttavia conto anche della richiesta di un’indennità supplementare di fr. 15'000.–,
la tariffa oraria si attesta in realtà a circa fr. 111.– (fr. 150'061.90
/ 1351 ore). Tale tariffa risulta comunque conforme alla giurisprudenza
cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di cancelleria, la cui
rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.– fino al 1° marzo 2010
e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87 del 27 marzo
2012, consid. 5). Considerato, tuttavia, che la quasi totalità (99%) delle
prestazioni rimunerate fr. 111.– l’ora sono mansioni contabili e
giuridiche prestate da IS 1 e V__________, per cui tale tariffa è adeguata, se
non al limite inferiore della fascia tariffale riconosciuta dalla
giurisprudenza, la somma totale richiesta risulta proporzionata al lavoro
svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici appare sostenibile, siccome l’importo
complessivo degli onorari (fr. 150'061.90) rappresenta all’incirca il 4,7%
del ricavato (fr. 3'209'151.34), sebbene, a tal riguardo, vada comunque
ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione
speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione
principale il volume del lavoro e il tempo impiegato.
5.
Per
quanto attiene agli esborsi, pari a fr. 20'796.50 secondo il protocollo, fatta
salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di
vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori
manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese
esposte dall’amministrazione speciale. Non è quindi necessario verificare se
tutti gli esborsi figuranti nella documentazione in esame sono compatibili con
il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (v. sopra consid.
2.
).
6.
Per
quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art.
46.
OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.– per
il presidente e il segretario e di fr. 50.– per gli altri membri (cpv. 3),
mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.–
per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’autorità di vigilanza può, ad ogni modo,
aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2
OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno
chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso
dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono essere verificate
d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13 giugno 2006,
consid. 4; 15.2006.106 del 2 aprile 2007, consid. 4).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza gli onorari dell’amministrazione
speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.
2.
Notificazione a:
;
–;
–;
.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.