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Decisione

15.2015.51

Ricorso giusta l’art. 17 LEF. Contestazioni tra la massa fallimentare e chi pretende di esserne creditore

15 settembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di vigilanza, vista la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – di statuire

sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore,

in merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla

sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de

la LP, 2005, n. 12 ad art. 262 LEF);

che per tale ragione la censura sarebbe ad ogni

modo irricevibile;

che

l’insorgente, del resto, è consapevole di tale circostanza, ritenuto che nel

ricorso chiede pure all’UF di modificare “la propria «decisione»

così da evitare di dover sottoporre la pretesa risarcitoria ad un giudice

civile, con un inutile e considerevole dispendio di tempo e di denaro”

(ricorso, pag. 13, ad 23);

che

alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque irricevibile;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

Considerandi

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

visto l’esito del procedimento ricorsuale, non è necessario notificare ai

partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza

(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.