15.2015.51
Ricorso giusta l’art. 17 LEF. Contestazioni tra la massa fallimentare e chi pretende di esserne creditore
15 settembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.51
Lugano
15 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale
giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 30 giugno 2015 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano
nell’ambito della liquidazione in via
fallimentare dell’
PI 1
o
meglio contro lo scritto 17 giugno 2015 con cui l’Ufficio ha comunicato alla
ricorrente che le pretese da lei vantate non possono essere considerate debiti di
massa;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità
giacente fu PI 1;
che il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore
della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001
da alcuni cessionari dei diritti della massa fallimentare tendenti alla revoca
di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1,
e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa
fallimentare delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________
RFD di __________;
che
tale decisione è da tempo definitiva (v. sentenza della II CCA 12.2005.90/91
del 18 agosto 2006 e sentenza del Tribunale federale 5C.231
e 323/2006 del 16 maggio 2007);
che
il 14 novembre 2007 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, incaricato di liquidare
in via fallimentare l’PI 1, ha affidato alla fiduciaria PI 2, che gestiva i
fondi di __________ per conto di RI 1, l’incarico di provvedere da quel momento
all’amministrazione degli immobili in questione a favore della massa
fallimentare;
che
il 6 dicembre 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso di vendita forzata dei tre
noti fondi, oltre alla particella n. __________ RFD __________, prevista per l’11
febbraio 2014;
che
il 13 gennaio 2014 RI 1, richiamato un suo precedente scritto del 7 giugno 2013,
ha ribadito di vantare contro la massa fallimentare tre pretese per un totale
di quasi due milioni di franchi, derivanti a suo dire la prima (di fr. 890'000.–
oltre interessi) dal riscatto da parte sua di una cartella ipotecaria gravante
la particella n. __________ RFD di __________, poi consegnata all’Ufficio il 7
giugno 2013, la seconda (di fr. 401'646.– più interessi) da migliorie alle
particelle n. __________ e __________ RFD di __________ pagate dall’Ufficio
con il provento della locazione degli appartamenti e spazi commerciali situati
su questi immobili e la terza (di fr. 638'586.46 più interessi) dal saldo
attuale del conto affitti;
che
RI 1 ha inoltre chiesto all’UF di confermarle entro il 17 gennaio 2014 che
dette pretese sarebbero state da subito inserite tra i debiti della massa, così
da consentirle “di potersi determinare al meglio in vista di una sua
partecipazione” all’asta dell’11 febbraio 2014;
che
il 17 gennaio 2014 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che le sue pretese “non saranno
inserit[e] quali debiti di massa”, riservandosi “di presentare ulteriori
osservazioni in merito presso le autorità competenti in caso di reclamo”;
che
con sentenza del 3 febbraio 2014 (15.2014.7) questa Camera ha dichiarato
irricevibile il ricorso del 22 gennaio 2014 che RI 1 aveva presentato contro il
predetto scritto, rilevando in particolare che incombe al giudice civile di
statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore;
che
con lettera del 27 marzo 2015, richiamato nuovamente lo scritto del 7 giugno
2013, RI 1 ha notificato “formalmente” all’UF come debito di massa la pretesa complessiva
di fr. 890'000.– adducendo di avere estinto integralmente al posto della
massa i debiti ipotecari legati ai noti fondi;
che
dopo aver ottenuto ulteriore documentazione per esaminare tale pretesa, il 17
giugno 2015 l’UF ha comunicato a RI 1 quanto segue:
“in riscontro alla vostra richiesta vi informiamo
che la stessa non può essere accettata in quanto trattasi di crediti nati
anteriormente alla presa in gestione degli immobili avvenuta in data 14.11.2007
e pertanto non possono essere considerati debiti della Massa
Contro la
presente decisione viene data facoltà di reclamo presso l’autorità competente
entro il termine di 10 giorni”.
che
con reclamo (recte ricorso) del 30 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro lo
scritto appena menzionato, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di far ordine all’UF di riconoscerle e pagarle i crediti derivanti
dai pagamenti da lei fatti per l’ammortamento dei crediti ipotecari corrispondenti
alle cartelle ipotecarie che sono state consegnate all’Ufficio stesso in data 7
giugno 2013 e ammontanti complessivamente a fr. 890'000.–, oltre agli
interessi del 5% calcolati pro rata
temporis a contare dalla data dell’incasso da parte dell’UF dei proventi
delle vendite ai pubblici incanti delle particelle n. __________ e __________
RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;
che
con ordinanza del 3 luglio 2015 il vicepresidente di questa Camera ha respinto
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo;
che,
a ben vedere, mediante il ricorso al vaglio RI 1 non fa altro che riproporre le
medesime richieste formulate nel precedente ricorso 17 gennaio 2014, ora ridotte
a fr. 890'000.– rispetto a un totale di quasi due milioni di franchi avanzato
originariamente;
che
– occorre ribadirlo – sono impugnabili con ricorso solo le decisioni
(“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni d’intenzione in
merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; sentenze della CEF 15.2009.113
del 20 novembre 2009, consid. 2, e 15.2014.7 del 3 febbraio 2014; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);
che
nel caso specifico la comunicazione contestata dalla ricorrente, nonostante l’errata
indicazione di un termine di 10 giorni per presentare “reclamo”, costituisce in
realtà una mera dichiarazione d’intenzione dell’Ufficio, che precorre la
decisione che dovrà prendere al momento dell’allestimento dello stato di
riparto e del conto finale (cfr. art. 261, 262 LEF e 85 RUF);
che
a prescindere da ciò, come già esposto nella sentenza del 3 febbraio 2014 di
questa Camera (inc. 15.2014.7), spetta al giudice civile – e non all’autorità
Fatti
di vigilanza, vista la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – di statuire
sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore,
in merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla
sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de
la LP, 2005, n. 12 ad art. 262 LEF);
che per tale ragione la censura sarebbe ad ogni
modo irricevibile;
che
l’insorgente, del resto, è consapevole di tale circostanza, ritenuto che nel
ricorso chiede pure all’UF di modificare “la propria «decisione»
così da evitare di dover sottoporre la pretesa risarcitoria ad un giudice
civile, con un inutile e considerevole dispendio di tempo e di denaro”
(ricorso, pag. 13, ad 23);
che
alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque irricevibile;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
Considerandi
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
visto l’esito del procedimento ricorsuale, non è necessario notificare ai
partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza
(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.