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Decisione

15.2015.52

Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Ordine dei beni da inventariare e stima. Effetto della rivendicazione

21 settembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta richiesta, l’UE ha allestito l’inventario il 1° giugno

2015 nel seguente modo:

N.

Oggetti

Stima CHF

Osservazioni

1

Stanza panoramica con all’interno:

macchinario per ortopanomografia

__________

1 PC Toshiba

lettore lastre radiografie __________

porta blindata

20'000.00

Totale

CHF 20'000.00

C. Con

ricorso del 9 giugno 2015, poi ripresentato il giorno successivo su richiesta

dell’UE al fine di sanare alcune carenze formali, RI 1, sempre rappresentato

dal padre RA 1, si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza

d’inventariare altri mobili e attrezzature odontoiatriche che si trovano e

servono all’uso o godimento dei locali appigionati e di escludere dall’inventario

la porta blindata e il lettore di lastre radiografiche “__________”.

D. Con

osservazioni del 25 giugno 2015 la PI 1 postula la reiezione del gravame, come

pure l’UE nelle sue del 30 giugno 2015.

E. Entro

il termine impartitogli dal vicepresidente della Camera

con ordinanza del 2 luglio 2015, il 10 luglio RI 1 ha

trasmesso un esemplare del ricorso firmato da lui personalmente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 1° giugno 2015 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Nei

primi tre paragrafi del ricorso, seppur in modo confuso, l’in­­sorgente sembra

sostenere che a garanzia della propria pretesa potrebbero essere inventariati a

norma dell’art. 268 CO (altri) mobili e attrezzature odontoiatriche che si

trovano e servono all’uso o godimento dei locali appigionati. Egli non

specifica tuttavia quali oggetti l’UE avrebbe dovuto inventariare oltre a

quelli già elencati nel verbale impugnato e per quale motivo, sicché non è

possibile dare seguito alla sua richiesta. Sotto questo profilo, il ricorso si

rivela dunque irricevibile per carenza di motivazione.

3.

Il

ricorrente ritiene inoltre che la porta blindata dev’essere esclusa dall’inventario,

poiché si tratta di una struttura fissa dell’ente locato che rimarrà di sua

proprietà alla fine della locazione. Rileva altresì che anche il lettore “__________”

dev’essere escluso, dal momento che secondo gli accordi stipulati con la PI 1

soltanto le apparecchiature pagate potranno essere asportate, ciò che – a sua detta

– non è il caso del lettore in questione.

Da

parte sua, la resistente osserva che nell’accordo pattuito il 21 settembre 2009

con RI 1 non è assolutamente previsto che “le apparecchiature presenti nell’ente

locato prima del 30 settembre 2009 non pagate … restano nell’ente locato”.

Essa reputa che tale clausola sia un’aggiunta manoscritta, presumibilmente di RA

1.

Specifica al riguardo che un raffronto con il documento originale prova che

trattasi di affermazioni e aggiunte non corrispondenti alla realtà. Ad ogni

modo, la resistente contesta l’esistenza del diritto di ritenzione, sostenendo

di aver sempre corrisposto la pigione convenuta, come emerge – a suo avviso –

dai conteggi prodotti con le osservazioni. L’UE, dal canto suo, aderisce sostanzialmente

agli argomenti della resistente, ritenendo di aver allestito correttamente l’inventario

sia per quanto attiene agli oggetti inventariati sia per il valore loro attribuito.

3.1

Giusta

l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali

commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela

del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal uopo, l’ufficio

fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al

locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno

(art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è una procedura

unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del creditore, il quale

deve rendere verosimile il diritto di ritenzione; non sono invece previste

altre formalità (Stoffel/Oulevey

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF).

Prima

di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve comunque eseguire un esame

sommario dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie,

se tra le parti esiste un valido contratto di (sub)locazione di locali

commerciali e se il credito vantato dal (sub)locatore verte su pigioni o

prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione

anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale,

rifiutare di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di

ritenzione del (sub)locatore soltanto se l’inesistenza (o la minore estensione)

di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di

ritenzione, così come sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal

(sub)locatore, è infatti demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura

di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015,

consid. 4.1 e riferimento citato).

Accertato

quanto sopra, l’ufficio procede all’erezione dell’inventa­­rio applicando per

analogia le disposizioni concernenti il pignoramento (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 26 ad art. 283 LEF). L’uf­­ficio

è tenuto in particolare a stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a

non inventariarne più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal

sedicente creditore, interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv.

1.

CO; DTF 108 III 123 consid. 5). I beni sono inventariati secondo l’ordine

prescritto dall’art. 95 LEF (Stoffel/Oulevey,

op. cit., n. 27 ad art. 283 LEF; Gillié­ron,

op. cit., n. 34 ad art. 283 LEF), sicché gli oggetti rivendicati da terzi possono

essere inventariati soltanto da ultimo (art. 95 cpv. 2 LEF i.f.). Ad

ogni modo, nell’esecuzione dell’inventario l’organo esecutivo terrà conto anche

del rischio che eventuali oggetti rivendicati possano essere esclusi dall’inventario

al termine della procedura di rivendicazione. Ove occorra, in deroga all’art.

97.

cpv. 2 LEF l’inventario dovrà quindi essere esteso ad altri beni che possano

se del caso sostituirsi in parte ai beni poi rivendicati con successo, quand’anche

così facendo la stima totale degli oggetti inventariati superi quanto

strettamente necessario per coprire il credito, gli interessi e le spese

esecutive (DTF 108 III 123 consid. 5; Schnyder/Wiede

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 60 ad art. 283 LEF; Gilliéron, ibidem).

3.2

In

merito alla contestazione della resistente, va rilevato che i conteggi (doc.

11) prodotti con le osservazioni al ricorso non bastano a dimostrare in modo

manifesto e inequivocabile l’inesi­­stenza del diritto di ritenzione. Trattasi

invero di documenti contabili allestiti unilateralmente da lei, insufficienti

dunque a comprovare l’effettivo pagamento delle pigioni in questione. Ad ogni

modo, è fatta salva la facoltà della resistente di sottoporre tale

argomentazione al giudice civile nell’ambito dell’eventuale procedura di

rigetto dell’opposizione, circostanza di cui pare essere consapevole, ritenuto

che nelle proprie osservazioni si è riservata di “richiedere a tempo debito

lo stralcio dei beni mobili ingiustificatamente inventariati”

(osservazioni, pag. 3, ad 4). La contestazione si rivela così infondata.

3.3

Per

quanto attiene invece alle censure del ricorrente circa l’ese­­cuzione dell’inventario,

si evince dagli atti che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 97 cpv. 1

LEF, nel caso in rassegna l’UE ha stimato i beni inventariati collettivamente

(in fr. 20'000.–) anziché singolarmente. A prescindere dalla fondatezza

della tesi sostenuta dall’insorgente, non è dunque possibile stabilire se con l’esclusione

della porta blindata e del lettore di radiografie “__________” il valore dei

beni residui sia ancora sufficiente a coprire la pretesa da lui avanzata, interessi

e spese compresi (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF). Neppure è possibile verificare

se l’Ufficio ha rispettato l’ordine prescritto dalla legge, inventariando da ultimo

gli oggetti rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF), e se ha tenuto conto del

rischio, e in quale misura, che i beni rivendicati possano essere esclusi dall’inventario

al termine della procedura di rivendicazione. Ne consegue che in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere retrocesso

all’UE affinché chiarisca tali questioni e completi i propri accertamenti.

4.

A

tal uopo, l’UE dovrà anzitutto stimare singolarmente ogni oggetto non rivendicato

elencato nell’inventario n. __________, ove occorra facendosi assistere da un

perito (art. 97 cpv. 1 LEF) previo anticipo dei costi da parte del procedente. L’organo

esecutivo determinerà in seguito se il valore di stima di questi beni copre il

credito di fr. 12'933.32 posto in esecuzione più gli interessi e le spese

esecutive (fino alla data della presumibile realizzazione). Ove non sia il

caso, l’UE completerà l’inventario aggiungendovi nella misura del necessario e

del possibile altri beni non rivendicati secondo l’ordine prescritto dall’art.

95.

LEF, menzionandone singolarmente il valore di stima. In ultimo luogo, se

occorre, determinerà il valore della porta blindata e del lettore “__________” e

valuterà se inventariarli entrambi o unicamente l’uno o l’altro a dipendenza

del rischio che possano essere esclusi dall’inventario al termine della

procedura di rivendicazione (sopra, consid. 3.1 i.f.).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è rinviato

all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda a ulteriori

accertamenti e si determini nuovamente sugli oggetti da inventariare che si

trovano nell’appartamento ubicato al __________ piano, interno __________, del

palazzo sito in __________ a __________ nel senso del considerando 4.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, ,;

–;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.