15.2015.52
Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Ordine dei beni da inventariare e stima. Effetto della rivendicazione
21 settembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.52
Lugano
21 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 10 giugno 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti
vincolati da un diritto di ritenzione allestito il 1° giugno 2015 nella
procedura n. __________ avviata dal ricorrente nei confronti della
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda del 29 maggio 2015 RI 1, rappresentato dal padre RA 1, a garanzia delle
pretese da lui vantate contro PI 1 per pigioni scadute dal 1° dicembre 2014 al
30 aprile 2015 per fr. 2'000.– e delle pigioni del quadrimestre in corso
(dal 1° giugno al 30 settembre 2015) per fr. 10'933.32, ha chiesto all’Ufficio
di esecuzione (UE) di Mendrisio di procedere all’erezione dell’inventario degli
oggetti vincolati dal diritto di ritenzione che si trovano nell’appartamento
dato in locazione (adibito a studio medico dentistico) ubicato al __________
piano, interno __________, del palazzo sito in __________ a __________.
Fatti
B. Dando
seguito alla predetta richiesta, l’UE ha allestito l’inventario il 1° giugno
2015 nel seguente modo:
N.
Oggetti
Stima CHF
Osservazioni
1
Stanza panoramica con all’interno:
macchinario per ortopanomografia
__________
1 PC Toshiba
lettore lastre radiografie __________
porta blindata
20'000.00
Totale
CHF 20'000.00
C. Con
ricorso del 9 giugno 2015, poi ripresentato il giorno successivo su richiesta
dell’UE al fine di sanare alcune carenze formali, RI 1, sempre rappresentato
dal padre RA 1, si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza
d’inventariare altri mobili e attrezzature odontoiatriche che si trovano e
servono all’uso o godimento dei locali appigionati e di escludere dall’inventario
la porta blindata e il lettore di lastre radiografiche “__________”.
D. Con
osservazioni del 25 giugno 2015 la PI 1 postula la reiezione del gravame, come
pure l’UE nelle sue del 30 giugno 2015.
E. Entro
il termine impartitogli dal vicepresidente della Camera
con ordinanza del 2 luglio 2015, il 10 luglio RI 1 ha
trasmesso un esemplare del ricorso firmato da lui personalmente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 1° giugno 2015 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Nei
primi tre paragrafi del ricorso, seppur in modo confuso, l’insorgente sembra
sostenere che a garanzia della propria pretesa potrebbero essere inventariati a
norma dell’art. 268 CO (altri) mobili e attrezzature odontoiatriche che si
trovano e servono all’uso o godimento dei locali appigionati. Egli non
specifica tuttavia quali oggetti l’UE avrebbe dovuto inventariare oltre a
quelli già elencati nel verbale impugnato e per quale motivo, sicché non è
possibile dare seguito alla sua richiesta. Sotto questo profilo, il ricorso si
rivela dunque irricevibile per carenza di motivazione.
3.
Il
ricorrente ritiene inoltre che la porta blindata dev’essere esclusa dall’inventario,
poiché si tratta di una struttura fissa dell’ente locato che rimarrà di sua
proprietà alla fine della locazione. Rileva altresì che anche il lettore “__________”
dev’essere escluso, dal momento che secondo gli accordi stipulati con la PI 1
soltanto le apparecchiature pagate potranno essere asportate, ciò che – a sua detta
– non è il caso del lettore in questione.
Da
parte sua, la resistente osserva che nell’accordo pattuito il 21 settembre 2009
con RI 1 non è assolutamente previsto che “le apparecchiature presenti nell’ente
locato prima del 30 settembre 2009 non pagate … restano nell’ente locato”.
Essa reputa che tale clausola sia un’aggiunta manoscritta, presumibilmente di RA
1.
Specifica al riguardo che un raffronto con il documento originale prova che
trattasi di affermazioni e aggiunte non corrispondenti alla realtà. Ad ogni
modo, la resistente contesta l’esistenza del diritto di ritenzione, sostenendo
di aver sempre corrisposto la pigione convenuta, come emerge – a suo avviso –
dai conteggi prodotti con le osservazioni. L’UE, dal canto suo, aderisce sostanzialmente
agli argomenti della resistente, ritenendo di aver allestito correttamente l’inventario
sia per quanto attiene agli oggetti inventariati sia per il valore loro attribuito.
3.1
Giusta
l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali
commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela
del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal uopo, l’ufficio
fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno
(art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è una procedura
unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del creditore, il quale
deve rendere verosimile il diritto di ritenzione; non sono invece previste
altre formalità (Stoffel/Oulevey
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF).
Prima
di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve comunque eseguire un esame
sommario dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie,
se tra le parti esiste un valido contratto di (sub)locazione di locali
commerciali e se il credito vantato dal (sub)locatore verte su pigioni o
prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione
anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale,
rifiutare di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di
ritenzione del (sub)locatore soltanto se l’inesistenza (o la minore estensione)
di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di
ritenzione, così come sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal
(sub)locatore, è infatti demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura
di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015,
consid. 4.1 e riferimento citato).
Accertato
quanto sopra, l’ufficio procede all’erezione dell’inventario applicando per
analogia le disposizioni concernenti il pignoramento (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 26 ad art. 283 LEF). L’ufficio
è tenuto in particolare a stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a
non inventariarne più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal
sedicente creditore, interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv.
1.
CO; DTF 108 III 123 consid. 5). I beni sono inventariati secondo l’ordine
prescritto dall’art. 95 LEF (Stoffel/Oulevey,
op. cit., n. 27 ad art. 283 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 34 ad art. 283 LEF), sicché gli oggetti rivendicati da terzi possono
essere inventariati soltanto da ultimo (art. 95 cpv. 2 LEF i.f.). Ad
ogni modo, nell’esecuzione dell’inventario l’organo esecutivo terrà conto anche
del rischio che eventuali oggetti rivendicati possano essere esclusi dall’inventario
al termine della procedura di rivendicazione. Ove occorra, in deroga all’art.
97.
cpv. 2 LEF l’inventario dovrà quindi essere esteso ad altri beni che possano
se del caso sostituirsi in parte ai beni poi rivendicati con successo, quand’anche
così facendo la stima totale degli oggetti inventariati superi quanto
strettamente necessario per coprire il credito, gli interessi e le spese
esecutive (DTF 108 III 123 consid. 5; Schnyder/Wiede
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 60 ad art. 283 LEF; Gilliéron, ibidem).
3.2
In
merito alla contestazione della resistente, va rilevato che i conteggi (doc.
11) prodotti con le osservazioni al ricorso non bastano a dimostrare in modo
manifesto e inequivocabile l’inesistenza del diritto di ritenzione. Trattasi
invero di documenti contabili allestiti unilateralmente da lei, insufficienti
dunque a comprovare l’effettivo pagamento delle pigioni in questione. Ad ogni
modo, è fatta salva la facoltà della resistente di sottoporre tale
argomentazione al giudice civile nell’ambito dell’eventuale procedura di
rigetto dell’opposizione, circostanza di cui pare essere consapevole, ritenuto
che nelle proprie osservazioni si è riservata di “richiedere a tempo debito
lo stralcio dei beni mobili ingiustificatamente inventariati”
(osservazioni, pag. 3, ad 4). La contestazione si rivela così infondata.
3.3
Per
quanto attiene invece alle censure del ricorrente circa l’esecuzione dell’inventario,
si evince dagli atti che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 97 cpv. 1
LEF, nel caso in rassegna l’UE ha stimato i beni inventariati collettivamente
(in fr. 20'000.–) anziché singolarmente. A prescindere dalla fondatezza
della tesi sostenuta dall’insorgente, non è dunque possibile stabilire se con l’esclusione
della porta blindata e del lettore di radiografie “__________” il valore dei
beni residui sia ancora sufficiente a coprire la pretesa da lui avanzata, interessi
e spese compresi (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF). Neppure è possibile verificare
se l’Ufficio ha rispettato l’ordine prescritto dalla legge, inventariando da ultimo
gli oggetti rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF), e se ha tenuto conto del
rischio, e in quale misura, che i beni rivendicati possano essere esclusi dall’inventario
al termine della procedura di rivendicazione. Ne consegue che in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere retrocesso
all’UE affinché chiarisca tali questioni e completi i propri accertamenti.
4.
A
tal uopo, l’UE dovrà anzitutto stimare singolarmente ogni oggetto non rivendicato
elencato nell’inventario n. __________, ove occorra facendosi assistere da un
perito (art. 97 cpv. 1 LEF) previo anticipo dei costi da parte del procedente. L’organo
esecutivo determinerà in seguito se il valore di stima di questi beni copre il
credito di fr. 12'933.32 posto in esecuzione più gli interessi e le spese
esecutive (fino alla data della presumibile realizzazione). Ove non sia il
caso, l’UE completerà l’inventario aggiungendovi nella misura del necessario e
del possibile altri beni non rivendicati secondo l’ordine prescritto dall’art.
95.
LEF, menzionandone singolarmente il valore di stima. In ultimo luogo, se
occorre, determinerà il valore della porta blindata e del lettore “__________” e
valuterà se inventariarli entrambi o unicamente l’uno o l’altro a dipendenza
del rischio che possano essere esclusi dall’inventario al termine della
procedura di rivendicazione (sopra, consid. 3.1 i.f.).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è rinviato
all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda a ulteriori
accertamenti e si determini nuovamente sugli oggetti da inventariare che si
trovano nell’appartamento ubicato al __________ piano, interno __________, del
palazzo sito in __________ a __________ nel senso del considerando 4.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, ,;
–;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.