15.2015.53
Ricorso all’autorità di vigilanza. Provvedimenti impugnabili
1 ottobre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.53
Lugano
1°
ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 9 giugno 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dall’RA 1,)
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni n. __________
emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 4 febbraio 2015 la PI 1 ha
inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguimento dell’esecuzione contro
RI 1 per l’incasso di fr. 221.55 oltre ad accessori, chiedendo con
separato allegato di “…voler rivedere il minimo in quanto ci sembra
elevato l’affitto pagato dai coniugi ___”;
che
dando seguito alla predetta domanda, il 28 maggio 2015 l’UE ha proceduto al
pignoramento, ma non ha rinvenuto né beni né redditi pignorabili di pertinenza
dell’escusso;
che
con scritto del 29 maggio 2015 l’Ufficio ha comunque comunicato al debitore che
l’importo complessivo di fr. 1'900.– riconosciutogli nel calcolo del
minimo esistenziale a titolo di canone di locazione (fr. 1'750.–) e spese
accessorie (fr. 150.–) verrà considerato unicamente fino alla scadenza del
suo contratto di locazione prevista per il 30 aprile 2017, ragione per cui a
partire dal 1° maggio 2017 computerà un canone locatizio non superiore a fr. 1'500.–,
spese accessorie comprese;
che
nel medesimo scritto l’UE ha pure invitato RI 1 a provvedere eventualmente alla
disdetta del contratto di locazione in tempo utile, giacché in caso di futuri pignoramenti
si determinerà sulla base del nuovo canone che reputa adeguato al caso;
che
il 1° giugno 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento con contestuale
attestato di carenza di beni e lo ha trasmesso alle parti;
che
con ricorso del 9 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro la “decisione riguardante
Considerandi
la riduzione delle spese abitative di cui allo scritto del 29 maggio 2015”
e il verbale di pignoramento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento di entrambi e la redazione di un nuovo verbale di
pignoramento che tenga conto della sentenza della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio
2009.
e corregga le entrate nette dell’escusso e di sua moglie;
che
salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il
ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione
o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore
d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che
sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e
non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF
113.
III 29; sentenza della CEF 15.2015.51 del 15 settembre 2015, pagg. 3-4; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);
che
nel caso specifico la comunicazione del 29 maggio 2015 contestata dal ricorrente
costituisce una mera dichiarazione d’intenzione dell’Ufficio, come risulta
dal verbo e dal tempo futuro usati (“in caso di futuri pignoramenti, lo
scrivente Ufficio si determinerà sulla base delle sopra citate considerazioni”),
che evocano una decisione da adottare nelle future esecuzioni a carico di RI 1,
più precisamente a partire dal 1° maggio 2017, motivo per cui sotto questo
profilo il ricorso risulta irricevibile;
che
il gravame si rivela irricevibile anche per quanto concerne la richiesta di rettificare
le entrate nette computate nel minimo esistenziale dell’escusso, poiché quest’ultimo
non giustifica alcun interesse pratico e degno di protezione alla modifica di
un provvedimento che non lo lede affatto, il pignoramento essendo invero infruttuoso,
sicché egli non è pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento
erroneo del proprio reddito e di quello di sua moglie;
che
legittimato a ricorrere è infatti solo colui i cui interessi giuridici o
di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio,
ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento
impugnato e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con
un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno
2015, consid. 2.1 e riferimenti citati);
che
vista l’irricevibilità del ricorso, la richiesta di effetto sospensivo diventa
senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.