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Decisione

15.2015.53

Ricorso all’autorità di vigilanza. Provvedimenti impugnabili

1 ottobre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.53

Lugano

ottobre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 9 giugno 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti

del ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dall’RA 1,)

Ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni n. __________

emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 4 febbraio 2015 la PI 1 ha

inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguimento dell’esecuzione contro

RI 1 per l’incasso di fr. 221.55 oltre ad accessori, chiedendo con

separato allegato di “…voler rivedere il minimo in quanto ci sembra

elevato l’affitto pagato dai coniugi ___”;

che

dando seguito alla predetta domanda, il 28 maggio 2015 l’UE ha proceduto al

pignoramento, ma non ha rinvenuto né beni né redditi pignorabili di pertinenza

dell’escusso;

che

con scritto del 29 maggio 2015 l’Ufficio ha comunque comunicato al debitore che

l’importo complessivo di fr. 1'900.– riconosciutogli nel calcolo del

minimo esistenziale a titolo di canone di locazione (fr. 1'750.–) e spese

accessorie (fr. 150.–) verrà considerato unicamente fino alla scadenza del

suo contratto di locazione prevista per il 30 aprile 2017, ragione per cui a

partire dal 1° maggio 2017 computerà un canone locatizio non superiore a fr. 1'500.–,

spese accessorie comprese;

che

nel medesimo scritto l’UE ha pure invitato RI 1 a provvedere eventualmente alla

disdetta del contratto di locazione in tempo utile, giacché in caso di futuri pignoramenti

si determinerà sulla base del nuovo canone che reputa adeguato al caso;

che

il 1° giugno 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento con contestuale

attestato di carenza di beni e lo ha trasmesso alle parti;

che

con ricorso del 9 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro la “decisione riguardante

Considerandi

la riduzione delle spese abitative di cui allo scritto del 29 maggio 2015”

e il verbale di pignoramento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento di entrambi e la redazione di un nuovo verbale di

pignoramento che tenga conto della sentenza della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio

2009.

e corregga le entrate nette dell’escusso e di sua moglie;

che

salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il

ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione

o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore

d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che

sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e

non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF

113.

III 29; sentenza della CEF 15.2015.51 del 15 settembre 2015, pagg. 3-4; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);

che

nel caso specifico la comunicazione del 29 maggio 2015 contestata dal ricorrente

costituisce una mera dichiarazione d’in­­tenzione dell’Ufficio, come risulta

dal verbo e dal tempo futuro usati (“in caso di futuri pignoramenti, lo

scrivente Ufficio si determinerà sulla base delle sopra citate considerazioni”),

che evocano una decisione da adottare nelle future esecuzioni a carico di RI 1,

più precisamente a partire dal 1° maggio 2017, motivo per cui sotto questo

profilo il ricorso risulta irricevibile;

che

il gravame si rivela irricevibile anche per quanto concerne la richiesta di rettificare

le entrate nette computate nel minimo esistenziale dell’escusso, poiché quest’ultimo

non giustifica alcun interesse pratico e degno di protezione alla modifica di

un provvedimento che non lo lede affatto, il pignoramento essendo invero infruttuoso,

sicché egli non è pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento

erroneo del proprio reddito e di quello di sua moglie;

che

legittimato a ricorrere è infatti solo colui i cui interessi giuridici o

di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio,

ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento

impugnato e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con

un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno

2015, consid. 2.1 e riferimenti citati);

che

vista l’irricevibilità del ricorso, la richiesta di effetto sospensivo diventa

senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.