15.2015.54
Esecuzione del sequestro
23 settembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.54
Lugano
23 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 27 luglio 2015 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di dissequestro emessa il 16 luglio 2015 nella
procedura di sequestro n. __________ avviata dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
procedura
che interessa anche
M__________ SA, __________
ritenuto
in fatto: A. A
richiesta della RI 1, il 3 luglio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo n. 430/0214 del Tribunale ordinario di Milano del 30 gennaio 2014 e
ha decretato a concorrenza di € 753'469.60 (pari a fr. 797'314.–) il
sequestro degli averi di cui la debitrice PI 1 è titolare o beneficiaria
economica presso la __________ (in seguito B__________) e presso la __________.
Il 6 luglio l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione
del decreto di sequestro, notificandolo alle banche interessate. L’8 luglio
2015, la B__________ ha comunicato all’UE di avere bloccato il conto base corrente n. __________
intestata alla PI 1, il cui saldo ammontava a quel giorno
a fr. 548.77.
Fatti
B. Con
messaggio elettronico 15 luglio 2015 la M__________ ha segnalato all’UE che un
ordine di pagamento di € 18'691.– (pari a fr. 19'150.05) effettuato da una
sua cliente estera, la Sarl B__________,
era stato per errore accreditato dalla B__________ sul
conto della PI 1, chiedendo all’Ufficio di autorizzare la restituzione dell’importo
alla Sarl B__________ oppure il suo versamento al destinatario effettivo.
C. Con
provvedimento del 16 luglio 2015 l’UE ha escluso dal sequestro la somma di fr. 19'150.05
versata dalla Sarl B__________ e ordinato il suo trasferimento sul conto della
M__________ SA presso la __________ dopo il passaggio in giudicato della sua
decisione.
D. Con
ricorso del 27 luglio 2015 la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare il provvedimento 16 luglio
2015 dell’UE e di mantenere il sequestro sull’integralità del noto conto della
debitrice presso la B__________.
E. Il
5 agosto 2015 il presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto
sospensivo.
F. Con
osservazioni del 21 agosto 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso e l’UE si è pronunciato
nello stesso senso nelle sue dell’8 settembre.
G. Il
26 agosto la ricorrente ha chiesto di assumere agli atti una lettera del 24
agosto 2015 da lei ricevuta dalla debitrice e il 21 settembre
ha presentato un allegato di replica. Stante l’esito del giudizio odierno
questi atti non sono stati intimati alle controparti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 16 luglio 2015 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel
ricorso, la RI 1 sostiene innanzitutto che la M__________ SA, siccome non è
parte della procedura esecutiva, non era legittimata a chiedere il dissequestro
della somma bonificata sul conto sequestrato. La ricorrente contesta poi che il
bonifico in questione sia avvenuto per errore, l’allegazione contraria della
M__________ SA poggiando su una propria dichiarazione priva di valenza
probatoria. Del resto – puntualizza la ricorrente – il versamento in Euro è
stato accreditato sul conto “Euro” oggetto del sequestro. E la pretesa
richiesta di chiusura del conto a fine maggio del 2015 non sarebbe stata
comprovata. Infine, la funzione di garanzia assunta dall’istituto del sequestro
si opporrebbe alla liberazione dei fondi depositati, seppure dopo l’esecuzione
del sequestro, sul conto in questione.
3. Nell’e-mail
del 15 luglio 2015, la M__________ SA pretende di essere destinataria della
somma di fr. 19'150.05 oggetto del ricorso. Era quindi legittimata a
opporsi al blocco della somma o, se fosse stata validamente sequestrata, a far
valere di essere titolare di un diritto incompatibile con il sequestro (art.
106 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF), persino mediante ricorso (v. Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 211 e 217 ad art. 17
LEF). Semmai si poneva la questione di sapere se l’UE poteva ordinare il
Considerandi
trasferimento della somma sul conto della M__________ SA senza il consenso
della debitrice, ma si può considerare che quest’ultima, chiedendo la reiezione
del ricorso, abbia tacitamente accettato la decisione impugnata. Ad ogni modo
il ricorso si rivela al riguardo infondato.
4.
Il
sequestro di un credito comprende anche gli accessori, in particolare nel caso
di un conto corrente o di deposito si estende anche agli interessi che
dovessero maturare sull’importo sequestrato a partire dal momento dell’esecuzione
del sequestro (DTF 64 III 106), al
netto tuttavia delle relative spese di gestione del conto. La determinazione
del saldo deve altresì tenere conto delle operazioni che al momento del
sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento
giuridico (DTF 100 III 81
consid. 4). In linea di massima sono invece escluse dal sequestro le entrate in
conto (così come del resto le uscite) non riconducibili a rapporti già
esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro
(v. sentenze della CEF 15.2000.81 del 3 ottobre 2000, Rep. 2000 n. 49, e
15.2014.93
del 22 giugno 2015 consid. 7, con rinvio a Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.
2010, n. 63 ad art. 275 LEF e Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale
in materia esecutiva – Fallimento e concordato internazionale, Collana CFPG
vol. 20, 1999, pag. 164, n. 2.2.5.g).
Nel
caso specifico è pacifico che l’ordine di pagamento della Sarl B__________,
validato il 9 luglio 2015 (estratto internet accluso al doc. A) è giunto
alla BCST dopo l’esecuzione del sequestro, avvenuto il 6 luglio. Secondo la
giurisprudenza appena citata, il sequestro decretato il 3 luglio non si estende
al bonifico in questione. La garanzia che questa misura offre alla ricorrente,
infatti, si limita ai beni esplicitamente specificati nell’ordinanza del
Pretore (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Reiser, op. cit., n. 44 ad art. 275),
tra cui ovviamente non può figurare la somma contesa. E contrariamente a quanto
sostiene la ricorrente nella replica, non è di rilievo il fatto che la
relazione contrattuale tra la M__________ SA e la Sarl B__________
sia sorto prima del sequestro, poiché secondo la giurisprudenza sono
determinanti soltanto i rapporti esistenti tra chi emette l’ordine di
pagamento (in concreto la Sarl B__________) e la banca
terza debitrice (la B__________), nel senso che il sequestro si estende agli
ordini di pagamento registrati dalla banca (“allibrati”) ma non ancora
bonificati sul conto del beneficiario. Orbene, nel caso in esame persino l’ordine
di pagamento è successivo all’esecuzione del sequestro, sicché sfugge alla sua
portata. Già per questo motivo, il provvedimento impugnato merita conferma, di
modo che la questione di sapere chi sia il destinatario della somma diventa
senza interesse.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.