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Decisione

15.2015.54

Esecuzione del sequestro

23 settembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

messaggio elettronico 15 luglio 2015 la M__________ ha segnalato all’UE che un

ordine di pagamento di € 18'691.– (pari a fr. 19'150.05) effettuato da una

sua cliente estera, la Sarl B__________,

era stato per errore accreditato dalla B__________ sul

conto della PI 1, chiedendo all’Uffi­­cio di autorizzare la restituzione dell’importo

alla Sarl B__________ oppure il suo versamento al destinatario effettivo.

C. Con

provvedimento del 16 luglio 2015 l’UE ha escluso dal sequestro la somma di fr. 19'150.05

versata dalla Sarl B__________ e ordinato il suo trasferimento sul conto della

M__________ SA presso la __________ dopo il passaggio in giudicato della sua

decisione.

D. Con

ricorso del 27 luglio 2015 la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare il provvedimento 16 luglio

2015 dell’UE e di mantenere il sequestro sull’integralità del noto conto della

debitrice presso la B__________.

E. Il

5 agosto 2015 il presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto

sospensivo.

F. Con

osservazioni del 21 agosto 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso e l’UE si è pronunciato

nello stesso senso nelle sue dell’8 settembre.

G. Il

26 agosto la ricorrente ha chiesto di assumere agli atti una lettera del 24

agosto 2015 da lei ricevuta dalla debitrice e il 21 settembre

ha presentato un allegato di replica. Stante l’esito del giu­dizio odierno

questi atti non sono stati intimati alle controparti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 16 luglio 2015 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel

ricorso, la RI 1 sostiene innanzitutto che la M__________ SA, siccome non è

parte della procedura esecutiva, non era legittimata a chiedere il dissequestro

della somma bonificata sul conto sequestrato. La ricorrente contesta poi che il

bonifico in questione sia avvenuto per errore, l’al­lega­zione contraria della

M__________ SA poggiando su una propria dichiarazione priva di valenza

probatoria. Del resto – puntualizza la ricorrente – il versamento in Euro è

stato accreditato sul conto “Euro” oggetto del sequestro. E la pretesa

richiesta di chiusura del conto a fine maggio del 2015 non sarebbe stata

comprovata. Infine, la funzione di garanzia assunta dall’istituto del sequestro

si opporrebbe alla liberazione dei fondi depositati, seppure dopo l’esecuzione

del sequestro, sul conto in questione.

3. Nell’e-mail

del 15 luglio 2015, la M__________ SA pretende di essere destinataria della

somma di fr. 19'150.05 oggetto del ricorso. Era quindi legittimata a

opporsi al blocco della somma o, se fosse stata validamente sequestrata, a far

valere di essere titolare di un diritto incompatibile con il sequestro (art.

106 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF), persino mediante ricorso (v. Franco Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 211 e 217 ad art. 17

LEF). Semmai si poneva la questione di sapere se l’UE poteva ordinare il

Considerandi

trasferimento della somma sul conto della M__________ SA senza il consenso

della debitrice, ma si può considerare che quest’ultima, chiedendo la reiezione

del ricorso, abbia tacitamente accettato la decisione impugnata. Ad ogni modo

il ricorso si rivela al riguardo infondato.

4.

Il

sequestro di un credito comprende anche gli accessori, in particolare nel caso

di un conto corrente o di deposito si estende anche agli interessi che

dovessero maturare sull’importo sequestrato a partire dal momento dell’esecuzione

del sequestro (DTF 64 III 106), al

netto tuttavia delle relative spese di gestione del conto. La determinazione

del saldo deve altresì tenere conto delle operazioni che al momento del

sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento

giuridico (DTF 100 III 81

consid. 4). In linea di massima sono invece escluse dal sequestro le entrate in

conto (così come del resto le uscite) non riconducibili a rapporti già

esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro

(v. sentenze della CEF 15.2000.81 del 3 ottobre 2000, Rep. 2000 n. 49, e

15.2014.93

del 22 giugno 2015 consid. 7, con rinvio a Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.

2010, n. 63 ad art. 275 LEF e Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale

in materia esecutiva – Fallimento e concordato internazionale, Collana CFPG

vol. 20, 1999, pag. 164, n. 2.2.5.g).

Nel

caso specifico è pacifico che l’ordine di pagamento della Sarl B__________,

validato il 9 luglio 2015 (estratto internet accluso al doc. A) è giunto

alla BCST dopo l’esecuzione del sequestro, avvenuto il 6 luglio. Secondo la

giurisprudenza appena citata, il sequestro decretato il 3 luglio non si estende

al bonifico in questione. La garanzia che questa misura offre alla ricorrente,

infatti, si limita ai beni esplicitamente specificati nell’ordinanza del

Pretore (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Reiser, op. cit., n. 44 ad art. 275),

tra cui ovviamente non può figurare la somma contesa. E contrariamente a quanto

sostiene la ricorrente nella replica, non è di rilievo il fatto che la

relazione contrattuale tra la M__________ SA e la Sarl B__________

sia sorto prima del sequestro, poiché secondo la giurisprudenza sono

determinanti soltanto i rapporti esistenti tra chi emette l’ordine di

pagamento (in concreto la Sarl B__________) e la banca

terza debitrice (la B__________), nel senso che il sequestro si estende agli

ordini di pagamento registrati dalla banca (“allibrati”) ma non ancora

bonificati sul conto del beneficiario. Orbene, nel caso in esame persino l’ordine

di pagamento è successivo all’esecuzione del sequestro, sicché sfugge alla sua

portata. Già per questo motivo, il provvedimento impugnato merita conferma, di

modo che la questione di sapere chi sia il destinatario della somma diventa

senza interesse.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.