15.2015.55
Ricorso dell’escusso contro la sua citazione presso gli sportelli dell’ufficio d’esecuzione in vista dell’esecuzione del pignoramento
17 agosto 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.55
Lugano
17
agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b
lett. b n. 3 LOG) sul ricorso 30 luglio 2015 di
RI 1,
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro la citazione del 10 luglio 2015 in
vista dell’esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________1/__________3/__________4, __________, __________ promosse nei
confronti della ricorrente rispettivamente da
Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, __________
Stato
del Canton Ticino,
Bellinzona
(rappr.
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI
2, __________
(patrocinato
dal __________, __________)
OSC – Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale,
Mendrisio
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 23 ottobre 2014, rispettivamente
il 2 aprile, 10 aprile, 5 e 6 luglio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha notificato all’escussa RI 1 gli avvisi di pignoramento nelle predette
sette esecuzioni;
che
il 10 luglio 2015 l’UE ha sollecitato l’escussa a volersi presentare entro 10
giorni ai suoi sportelli onde allestire il verbale di pignoramento, ricordando
che i ricorsi da lei inoltrati al Tribunale federale non avevano effetto
sospensivo e avvertendola che l’inosservanza di tale sollecito avrebbe
comportato le conseguenze previste dalla legge;
che
con ricorso del 30 luglio 2015 contro il provvedimento appena menzionato, RI 1
ha chiesto alla Camera, previa concessione dell’effetto sospensivo, di
accertarne la nullità, e in subordine l’annullamento, “per manifesta carenza
di legittimazione da parte del firmatario A__________, e per manifesto difetto
di supporto logico-normativo, ovvero per violazione delle norme LEF, dell’art.
29 Cost., dell’art. 9 Cost. e per ineguaglianza di trattamento rispetto ai fatti
del 3 e 4 dicembre 2014 in rapporto al verbale allora evitato ed ora preteso
con convocazione poliziesca”;
che
la ricorrente ha inoltre postulato la sospensione delle esecuzioni dirette
contro di lei “fino
alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito
dei ricorsi avanti il TF”;
che
Fatti
il 31 luglio 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto
sospensivo;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello
(art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10
luglio 2015 e notificato alla destinatario il 20 luglio, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che in merito alla contestazione del diritto di
firma del cursore A__________, va ricordato che in virtù dell’art. 3 lett. a del
regolamento interno dell’Ufficio di esecuzione, adottato il 23 dicembre 2014 in
applicazione dell’art. 8 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato del 17
dicembre 2014 sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio
dei fallimenti (RL 3.5.1.4.1), al di fuori di alcuni ambiti che non sono di
rilievo nella fattispecie (aste immobiliari, osservazioni ai ricorsi, denunce
penali, rappresentanza dell’Ufficio in vertenze giudiziarie, operazioni
finanziarie e di gestione dei conti dell’Ufficio) “le
comunicazioni e le decisioni dell’Ufficio di esecuzione possono essere firmate
individualmente da ogni suo funzionario nominato”;
che tale
regolamentazione corrisponde del resto a un uso prolungato e ininterrotto ai
sensi dell’art. 1 cpv. 2 CC negli uffici di esecuzione e fallimenti del Canton
Ticino (sentenza della CEF 15.2004.175 dell’11 novembre 2004, consid. 3);
che
la ricorrente non contesta, a giusta ragione, che il cursore A__________ sia a
beneficio di una nomina presso l’UE di Lugano né che tra i compiti di un
cursore vi sia in particolare quello d’interrogare gli escussi in sede di
esecuzione del pignoramento;
che
su questo punto il ricorso è manifestamente infondato;
che
nessuna disposizione di legge impone agli uffici d’esecuzione d’indicare nei
loro provvedimenti le basi legali su cui poggiano, né la ricorrente ne cita
neppure una;
che ci si può del resto aspettare da
un avvocato che sia a conoscenza dell’obbligo per il debitore di “assistere al
pignoramento o a farvisi rappresentare” (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF), soprattutto
se, come nel caso di specie, ha già ricevuto personalmente diversi avvisi di
pignoramento, i quali riportano sempre il testo dell’art. 91 LEF;
che
per quanto attiene alla pretesa “ineguaglianza di trattamento” denunciata dalla
ricorrente per il fatto che l’UE, in una precedente procedura esecutiva nei
suoi confronti, ha proceduto all’erezione dell’inventario dei beni vincolati
al diritto di ritenzione del locatore in assenza di lei, l’avv. RI 1 pare
dimenticare quanto già ricordatole nella decisione emessa dalla Camera sul
ricorso da lei interposto in quella occasione, cioè che nella procedura d’inventario
non è prevista la
convocazione del debitore, diversamente da quanto avviene per il pignoramento
(art. 90 LEF) (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 4.1 con
rinvii);
che
Considerandi
proprio la differenza di natura tra pignoramento e procedimento d’inventario –
una misura conservativa unilaterale e urgente (nel senso dell’art. 56 principium
LEF, DTF 83 III 114) simile a quella del sequestro giusta gli art. 271 e
segg. LEF – giustifica il diverso trattamento di cui si duole la ricorrente, in
modo quindi palesemente infondato;
che,
per inciso, la citazione impugnata serve anche a garantire alla ricorrente il
diritto di essere sentita, di cui spesso ha invocato la violazione,
segnatamente davanti a questa Camera;
che
come giustamente evidenziato nel provvedimento impugnato, i ricorsi in materia
civile inoltrati dall’avv. RI 1 al Tribunale federale non sospendono il
carattere esecutivo delle sentenze impugnate (art. 103 cpv. 1 LTF);
che
non avendo la ricorrente dimostrato di avere ottenuto dal Tribunale federale la
concessione dell’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF), nulla si oppone alla
continuazione delle esecuzioni in questione, anche se le sentenze non sono ancora
passate in giudicato (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 79, 88 e 98 ad art. 84
LEF, con un rinvio alla DTF 130 III 658 consid. 2.1; sentenza della CEF
15.2010.52
del 15 giugno 2010 e 15.2009.100 del 16 settembre 2009);
che
il ricorso va di conseguenza integralmente respinto;
che
per chiarezza va nuovamente impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni
per presentarsi agli sportelli dell’UE in vista dell’esecuzione del
pignoramento;
che la domanda di effetto sospensivo diventa così
senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e di
conseguenza è impartito alla ricorrente un nuovo termine di 10 giorni per
presentarsi agli sportelli dell’Ufficio di esecuzione di Lugano in vista dell’esecuzione
del pignoramento nelle esecuzioni citate in ingresso, avvertendola che l’inosservanza
di tale diffida è punibile con la multa (art. 323 n. 1 CP).
2.
Non si prelevano spese né si
assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
– Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona;
–
;
– OSC
– Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale,
Via
Agostino Maspoli 6, Mendrisio.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la
decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.