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Decisione

15.2015.55

Ricorso dell’escusso contro la sua citazione presso gli sportelli dell’ufficio d’esecuzione in vista dell’esecuzione del pignoramento

17 agosto 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 31 luglio 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto

sospensivo;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’ap­­pello

(art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10

luglio 2015 e notificato alla destinatario il 20 luglio, il ricorso è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che in merito alla contestazione del diritto di

firma del cursore A__________, va ricordato che in virtù dell’art. 3 lett. a del

regolamento interno dell’Ufficio di esecuzione, adottato il 23 dicembre 2014 in

applicazione dell’art. 8 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato del 17

dicembre 2014 sull’organizzazione dell’Uffi­­cio di esecuzione e dell’Ufficio

dei fallimenti (RL 3.5.1.4.1), al di fuori di alcuni ambiti che non sono di

rilievo nella fattispecie (aste immobiliari, osservazioni ai ricorsi, denunce

penali, rappresentanza dell’Ufficio in vertenze giudiziarie, operazioni

finanziarie e di gestione dei conti dell’Ufficio) “le

comunicazioni e le decisioni dell’Ufficio di esecuzione possono essere firmate

individualmente da ogni suo funzionario nominato”;

che tale

regolamentazione corrisponde del resto a un uso prolungato e ininterrotto ai

sensi dell’art. 1 cpv. 2 CC negli uffici di esecuzione e fallimenti del Canton

Ticino (sentenza della CEF 15.2004.175 dell’11 novembre 2004, consid. 3);

che

la ricorrente non contesta, a giusta ragione, che il cursore A__________ sia a

beneficio di una nomina presso l’UE di Lugano né che tra i compiti di un

cursore vi sia in particolare quello d’interrogare gli escussi in sede di

esecuzione del pignoramento;

che

su questo punto il ricorso è manifestamente infondato;

che

nessuna disposizione di legge impone agli uffici d’esecuzio­­ne d’indicare nei

loro provvedimenti le basi legali su cui poggiano, né la ricorrente ne cita

neppure una;

che ci si può del resto aspettare da

un avvocato che sia a conoscenza dell’obbligo per il debitore di “assistere al

pignoramento o a farvisi rappresentare” (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF), soprattutto

se, come nel caso di specie, ha già ricevuto personalmente diversi avvisi di

pignoramento, i quali riportano sempre il testo dell’art. 91 LEF;

che

per quanto attiene alla pretesa “ineguaglianza di trattamento” denunciata dalla

ricorrente per il fatto che l’UE, in una precedente procedura esecutiva nei

suoi confronti, ha proceduto all’e­­rezione dell’inventario dei beni vincolati

al diritto di ritenzione del locatore in assenza di lei, l’avv. RI 1 pare

dimenticare quanto già ricordatole nella decisione emessa dalla Camera sul

ricorso da lei interposto in quella occasione, cioè che nella procedura d’inventario

non è prevista la

convocazione del debitore, diversamente da quanto avviene per il pignoramento

(art. 90 LEF) (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 4.1 con

rinvii);

che

Considerandi

proprio la differenza di natura tra pignoramento e procedimento d’inventario –

una misura conservativa unilaterale e urgente (nel senso dell’art. 56 principium

LEF, DTF 83 III 114) simile a quella del sequestro giusta gli art. 271 e

segg. LEF – giustifica il diverso trattamento di cui si duole la ricorrente, in

modo quindi palesemente infondato;

che,

per inciso, la citazione impugnata serve anche a garantire alla ricorrente il

diritto di essere sentita, di cui spesso ha invocato la violazione,

segnatamente davanti a questa Camera;

che

come giustamente evidenziato nel provvedimento impugnato, i ricorsi in materia

civile inoltrati dall’avv. RI 1 al Tribunale federale non sospendono il

carattere esecutivo delle sentenze impugnate (art. 103 cpv. 1 LTF);

che

non avendo la ricorrente dimostrato di avere ottenuto dal Tribunale federale la

concessione dell’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF), nulla si oppone alla

continuazione delle esecuzioni in questione, anche se le sentenze non sono ancora

passate in giudicato (v. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 79, 88 e 98 ad art. 84

LEF, con un rinvio alla DTF 130 III 658 consid. 2.1; sentenza della CEF

15.2010.52

del 15 giugno 2010 e 15.2009.100 del 16 settembre 2009);

che

il ricorso va di conseguenza integralmente respinto;

che

per chiarezza va nuovamente impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni

per presentarsi agli sportelli dell’UE in vista dell’esecuzione del

pignoramento;

che la domanda di effetto sospensivo diventa così

senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e di

conseguenza è impartito alla ricorrente un nuovo termine di 10 giorni per

presentarsi agli sportelli dell’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano in vista dell’esecuzione

del pignoramento nelle esecuzioni citate in ingresso, avvertendola che l’i­­nosservanza

di tale diffida è punibile con la multa (art. 323 n. 1 CP).

2.

Non si prelevano spese né si

assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

– Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

– Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona;

;

– OSC

– Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale,

Via

Agostino Maspoli 6, Mendrisio.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la

decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.