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Decisione

15.2015.57

Ricorso contro avvisi di pignoramento. Richiesta di audizione del ricorrente. Presupposti per la sospensione dell’esecuzione

18 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 19 giugno 2015, RI 1 ha chiesto una “ragionevole sospensione

temporanea di tutte le Esecuzioni (in corso ed imminenti)” in attesa di

un “bilancio giuridico da parte di un/a avvocato/a specializzato/a in materia

di Mobbing e di Bossing garantito da un Centro LAVI a titolo di Aiuto

immediato”.

C. Con

atto denominato “complemento al nostro ricorso del 19 giugno 2015”, il 2 luglio

2015 RI 1 ha chiesto anche di essere sentito personalmente da questa Camera,

invitandola ad ammettere agli atti ulteriori due scritti recenti del 19 e 22

giugno 2015, così come tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale di

esecuzione, avv. Fernando Piccirilli, inerenti al “cosiddetto ´Caso RI 1´”.

Egli ha inoltre postulato la concessione immediata del­l’effetto sospensivo e

la rinuncia al prelevamento di tasse, spese e ripetibili.

D. Nelle

sue osservazioni del 29 luglio 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,

pur ritenendo di avere agito in modo corretto, mentre lo Stato del Canton

Ticino non si è espresso sul ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il

ricorso, del 19 giugno 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Non

si pone invece la questione della tempestività del “complemento” di ricorso del

2 luglio 2015, siccome concerne solo richieste processuali.

2. Come

visto, il ricorrente chiede di essere sentito personalmente da questa Camera.

Appare però inutile ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative

e giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale, come

si vedrà (sotto consid. 3), è limitata alla verifica della correttezza dei

provvedimenti impugnati dal profilo esecutivo, questione che nella fattispecie

si avvera semplice, giacché soltanto una decisione giudiziaria di sospensione

delle esecuzioni o una dichiarazione dell’escutente di ritiro delle stesse o

delle domande di proseguimento, debitamente comunicata all’UE, sono idonee a

fermarne il corso. Quanto alla richiesta di ammissione di due scritti recenti

del 19 e 22 giugno 2015, così come di tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale

di esecuzione inerenti al “cosiddetto ´Caso DROZ´”, essa si rivela pure inutile,

poiché i documenti non sono d’acchito di rilievo per la questione in esame, il

ricorrente non facendo valere – per avventura – che tra questi documenti si

trovino una decisione giudiziaria o una dichiarazione dell’escutente suscettive

d’invalidare gli avvisi di pignoramento contestati.

Considerandi

3.

Una

sospensione dell’esecuzione è possibile solo nei casi previsti dalla legge (cfr. art.

78.

cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123, 230 cpv. 4, 297 cpv. 1,

337.

segg. LEF; sentenza della CEF 15.2005.71 del 16 giugno 2005). Tra questi

non rientra l’avvio di una procedura intesa all’allestimento di un “bilancio

giuridico” presso un consultorio per l’aiuto alle vittime di reati né l’esercizio

di un preteso diritto di legittima difesa, fondato su norme (art. 52 CO e 14

segg. CP) che esulano dall’ambito esecutivo. Solo una decisione giudiziaria nel

senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF potrebbe sospendere provvisoriamente le

esecuzioni, comunque non prima dell’esecuzione del pignoramento. Tale

competenza non spetta invece né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza.

D’altronde, non risulta dagli atti – e neppure il ricorrente lo allega – che il

procedente abbia comunicato all’UE di ritirare le esecuzioni o le domande di

proseguimento. Nulla impediva, quindi, l’emanazione degli avvisi di pignoramento

contestati.

Come già ricordato al reclamante in

un altro contesto (sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015, consid.

5.

), le esecuzioni in questione non possono neppure considerarsi sospese dalla

risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008 acclusa al ricorso (“annesso 04”), con cui

il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere in via temporanea i procedimenti

esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei confronti del reclamante. Tale

risoluzione, infatti, non solo non concerne le esecuzioni qui in discussione, le

quali non erano pendenti nel 2008, ma, inoltre, poteva riferirsi solo ai

procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non alle

procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo

federale – la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato nel suo

campo d’applicazione. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.