15.2015.57
Ricorso contro avvisi di pignoramento. Richiesta di audizione del ricorrente. Presupposti per la sospensione dell’esecuzione
18 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.57
Lugano
18 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 19 giugno 2015 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
agenzia di Faido, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 22
giugno 2015 nelle esecuzioni n. __________1/2 e __________3/4/5 promosse nei
confronti del ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi citati in ingresso, l’11 giugno 2015 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Bellinzona, agenzia di Faido, ha emesso gli avvisi di
pignoramento per il 22 giugno.
Fatti
B. Con
ricorso del 19 giugno 2015, RI 1 ha chiesto una “ragionevole sospensione
temporanea di tutte le Esecuzioni (in corso ed imminenti)” in attesa di
un “bilancio giuridico da parte di un/a avvocato/a specializzato/a in materia
di Mobbing e di Bossing garantito da un Centro LAVI a titolo di Aiuto
immediato”.
C. Con
atto denominato “complemento al nostro ricorso del 19 giugno 2015”, il 2 luglio
2015 RI 1 ha chiesto anche di essere sentito personalmente da questa Camera,
invitandola ad ammettere agli atti ulteriori due scritti recenti del 19 e 22
giugno 2015, così come tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale di
esecuzione, avv. Fernando Piccirilli, inerenti al “cosiddetto ´Caso RI 1´”.
Egli ha inoltre postulato la concessione immediata dell’effetto sospensivo e
la rinuncia al prelevamento di tasse, spese e ripetibili.
D. Nelle
sue osservazioni del 29 luglio 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,
pur ritenendo di avere agito in modo corretto, mentre lo Stato del Canton
Ticino non si è espresso sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il
ricorso, del 19 giugno 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Non
si pone invece la questione della tempestività del “complemento” di ricorso del
2 luglio 2015, siccome concerne solo richieste processuali.
2. Come
visto, il ricorrente chiede di essere sentito personalmente da questa Camera.
Appare però inutile ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative
e giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale, come
si vedrà (sotto consid. 3), è limitata alla verifica della correttezza dei
provvedimenti impugnati dal profilo esecutivo, questione che nella fattispecie
si avvera semplice, giacché soltanto una decisione giudiziaria di sospensione
delle esecuzioni o una dichiarazione dell’escutente di ritiro delle stesse o
delle domande di proseguimento, debitamente comunicata all’UE, sono idonee a
fermarne il corso. Quanto alla richiesta di ammissione di due scritti recenti
del 19 e 22 giugno 2015, così come di tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale
di esecuzione inerenti al “cosiddetto ´Caso DROZ´”, essa si rivela pure inutile,
poiché i documenti non sono d’acchito di rilievo per la questione in esame, il
ricorrente non facendo valere – per avventura – che tra questi documenti si
trovino una decisione giudiziaria o una dichiarazione dell’escutente suscettive
d’invalidare gli avvisi di pignoramento contestati.
Considerandi
3.
Una
sospensione dell’esecuzione è possibile solo nei casi previsti dalla legge (cfr. art.
78.
cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123, 230 cpv. 4, 297 cpv. 1,
337.
segg. LEF; sentenza della CEF 15.2005.71 del 16 giugno 2005). Tra questi
non rientra l’avvio di una procedura intesa all’allestimento di un “bilancio
giuridico” presso un consultorio per l’aiuto alle vittime di reati né l’esercizio
di un preteso diritto di legittima difesa, fondato su norme (art. 52 CO e 14
segg. CP) che esulano dall’ambito esecutivo. Solo una decisione giudiziaria nel
senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF potrebbe sospendere provvisoriamente le
esecuzioni, comunque non prima dell’esecuzione del pignoramento. Tale
competenza non spetta invece né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza.
D’altronde, non risulta dagli atti – e neppure il ricorrente lo allega – che il
procedente abbia comunicato all’UE di ritirare le esecuzioni o le domande di
proseguimento. Nulla impediva, quindi, l’emanazione degli avvisi di pignoramento
contestati.
Come già ricordato al reclamante in
un altro contesto (sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015, consid.
5.
), le esecuzioni in questione non possono neppure considerarsi sospese dalla
risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008 acclusa al ricorso (“annesso 04”), con cui
il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere in via temporanea i procedimenti
esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei confronti del reclamante. Tale
risoluzione, infatti, non solo non concerne le esecuzioni qui in discussione, le
quali non erano pendenti nel 2008, ma, inoltre, poteva riferirsi solo ai
procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non alle
procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo
federale – la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato nel suo
campo d’applicazione. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.