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Decisione

15.2015.60

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo, che l’UE ha emesso e notificato durante le ferie esecutive

12 ottobre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa

litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;

sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015,

consid. 6).

2.2 Nel

caso in rassegna, per giustificare il carattere a suo dire manifestamente

abusivo del precetto esecutivo la ricorrente si limita a sollevare mere

questioni di merito che riguardano il credito posto in esecuzione (presenza di

difetti presso l’oggetto venduto, che legittimerebbe la sospensione del

pagamento del saldo del prezzo di vendita) e non l’uso stesso dei mezzi offerti

dal diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza (consid. 2.1), non

spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa

invocata dall’escutente. Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi

per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il

comportamento dell’e­­scutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico

precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere

che la procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo

all’istituto dell’esecuzione (incasso del saldo del prezzo di vendita pattuito

nel contratto di compravendita immobiliare del 14 settembre 2012 e del prezzo

di modifiche extra capitolato di cui all’offerta del 17 luglio 2013) non appaiono

invero realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina

impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto nel caso concreto. La

censura si rivela pertanto infondata.

3. La

ricorrente ritiene che il precetto esecutivo sia pure nullo perché è stato

allestito e notificato in un periodo di ferie esecutive, in violazione dell’art.

Considerandi

56.

LEF.

3.1

Giusta

l’art. 56 n. 2 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti

conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti

esecutivi durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la

Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio, salvo in caso di

esecuzione cambiaria. Secondo la giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto

durante le ferie esecutive non è tuttavia nullo, né annullabile. Esso esplica i

suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione

delle ferie (DTF 127 III 176 consid. 3b; 121 III 285 consid. 2b; sentenza del

Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3). Detto altrimenti, la

sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre

opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la

conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003,

pagg. 4-5 e riferimenti citati).

3.2

Nel

caso concreto, l’UE ha emesso e notificato il precetto esecutivo in questione

rispettivamente il 17 e il 20 luglio 2015, ovvero durante le ferie esecutive.

Per quanto attiene all’emissione di quell’atto, non trattandosi di un atto

esecutivo nel senso dell’art. 56 LEF (DTF 120 III 10 consid. 1; sentenza del

Tribunale federale 5A_471/2013, consid. 2.2), nulla può essere rimproverato al­l’Ufficio. Per quanto concerne

invece la notifica, il modo di procedere dell’organo esecutivo, sebbene

contrario all’art. 56 n. 2 LEF, non è sanzionabile con la nullità né con l’annullabilità

del­l’atto esecutivo, la sola conseguenza essendo l’inefficacia temporanea del

precetto (consid. 3.1). Avendo la ricorrente del resto interposto opposizione

già al momento della notifica, l’operato dell’Ufficio non le ha causato alcun

pregiudizio. Ne consegue che il ricorso è infondato anche sotto questo profilo

e va dunque respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.