15.2015.60
Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo, che l’UE ha emesso e notificato durante le ferie esecutive
12 ottobre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.60
Lugano
12 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 28 luglio 2015 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 17 luglio 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. A domanda della PI 1, il 17 luglio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo n. __________
per l’incasso di complessivi fr. 105'209.75 oltre ad accessori, indicando
quale titolo di credito: “Atto
pubblico notarile n. 660 del 14.09.2012, notaio avv. __________, Compravendita
immobiliare con costituzione di diritto di recupera”.
B. All’atto
della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 luglio 2015, l’escussa vi
ha interposto opposizione.
C. Con
“reclamo” (recte ricorso) del 28 luglio 2015 l’avv. RI 1 chiede di
accertare la nullità o decretare l’annullamento del precetto esecutivo e di
ordinare all’UE di non comunicare a terzi l’“indebita” esecuzione promossa nei
suoi confronti.
D. Con
osservazioni del 10 agosto 2015 la PI 1 postula la reiezione del gravame, come
pure l’Ufficio nelle proprie del 20 agosto 2015.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza – nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 20 luglio 2015, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso l’insorgente premette anzitutto di aver acquistato dalla PI
1 la quota di PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________
e di aver trattenuto “legittimamente” l’ultima tranche del pagamento del prezzo
a causa di diversi gravi difetti riscontrati presso l’appartamento venduto e notificati
alla parte venditrice, oltre ad “altre inadempienze” della stessa. Per tale
ragione, la ricorrente è del parere che con il precetto esecutivo in oggetto la
PI 1 persegue in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, segnatamente
quello di angariarla, sicché l’esecuzione è chiaramente vessatoria e manifestamente
abusiva.
2.1 La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149 consid. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e
3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio
al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
Fatti
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La
censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso
stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa
litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;
sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015,
consid. 6).
2.2 Nel
caso in rassegna, per giustificare il carattere a suo dire manifestamente
abusivo del precetto esecutivo la ricorrente si limita a sollevare mere
questioni di merito che riguardano il credito posto in esecuzione (presenza di
difetti presso l’oggetto venduto, che legittimerebbe la sospensione del
pagamento del saldo del prezzo di vendita) e non l’uso stesso dei mezzi offerti
dal diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza (consid. 2.1), non
spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa
invocata dall’escutente. Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi
per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il
comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico
precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere
che la procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo
all’istituto dell’esecuzione (incasso del saldo del prezzo di vendita pattuito
nel contratto di compravendita immobiliare del 14 settembre 2012 e del prezzo
di modifiche extra capitolato di cui all’offerta del 17 luglio 2013) non appaiono
invero realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina
impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto nel caso concreto. La
censura si rivela pertanto infondata.
3. La
ricorrente ritiene che il precetto esecutivo sia pure nullo perché è stato
allestito e notificato in un periodo di ferie esecutive, in violazione dell’art.
Considerandi
56.
LEF.
3.1
Giusta
l’art. 56 n. 2 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la
Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio, salvo in caso di
esecuzione cambiaria. Secondo la giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto
durante le ferie esecutive non è tuttavia nullo, né annullabile. Esso esplica i
suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione
delle ferie (DTF 127 III 176 consid. 3b; 121 III 285 consid. 2b; sentenza del
Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3). Detto altrimenti, la
sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre
opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la
conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003,
pagg. 4-5 e riferimenti citati).
3.2
Nel
caso concreto, l’UE ha emesso e notificato il precetto esecutivo in questione
rispettivamente il 17 e il 20 luglio 2015, ovvero durante le ferie esecutive.
Per quanto attiene all’emissione di quell’atto, non trattandosi di un atto
esecutivo nel senso dell’art. 56 LEF (DTF 120 III 10 consid. 1; sentenza del
Tribunale federale 5A_471/2013, consid. 2.2), nulla può essere rimproverato all’Ufficio. Per quanto concerne
invece la notifica, il modo di procedere dell’organo esecutivo, sebbene
contrario all’art. 56 n. 2 LEF, non è sanzionabile con la nullità né con l’annullabilità
dell’atto esecutivo, la sola conseguenza essendo l’inefficacia temporanea del
precetto (consid. 3.1). Avendo la ricorrente del resto interposto opposizione
già al momento della notifica, l’operato dell’Ufficio non le ha causato alcun
pregiudizio. Ne consegue che il ricorso è infondato anche sotto questo profilo
e va dunque respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.