15.2015.61
Esecuzione di un sequestro generico. Allestimento del verbale di sequestro. Obbligo di informare dei terzi sequestrati. Completamento del verbale di sequestro. Validità del precetto esecutivo di conva
26 novembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.61
Lugano
26 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 3 luglio 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ e il precetto
esecutivo di convalida emesso il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
PI 2,
PI 3,
PI 4,
PI 5,
PI 6,
PI 7,
PI 8,
(patrocinate dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza delle (otto) società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI
7 e PI 8, con decreto del 26 novembre 2014 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di diversi beni depositati presso
vari istituti bancari e fiduciari a Lugano, Agno, Zurigo, Samedan e Basilea nei
confronti di RI 1, J__________, G__________, __________ e __________, sino a
concorrenza di un credito di € 121'170'000.–, pari a fr. 145'700'364.85 al
tasso di cambio del 25 novembre 2014. Le società A__________ SA e
H__________ hanno interposto opposizione al decreto di sequestro per quanto riguarda i beni a esse intestati presso la P__________,
mentre i debitori non vi si sono opposti.
Fatti
B. Il
27 novembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’esecuzione
del sequestro presso le società B__________, C__________, __________ H__________,
__________ S__________, P__________ e F__________. Lo stesso giorno l’organo
esecutivo ha emesso il verbale di sequestro. Per quanto riguarda le banche B__________,
C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________, il
verbale non specifica i beni sequestrati, ma si limita a menzionare che alle
stesse “è fatto ordine di
tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, tutto
quanto sequestrato, e meglio come al decreto di sequestro, notificato in
copia seduta stante, a norma di legge e con le diffide di cui agli art. 99 e
275 LEF”. Le banche hanno dichiarato di “aver preso atto e conoscenza del decreto e
verbale di sequestro e delle relative diffide formulate dall’Ufficio Esecuzione
di Lugano”.
Per
quanto attiene invece alla terza sequestrata F__________ il verbale indica
quanto segue:
“Alla presenza dei sottoscritti Funzionari e della
Signora __________ della Società F__________, __________, la stessa dichiara
che le azioni della Società __________ non sono in loro possesso.
In
subordine si procede al sequestro di:
Il
diritto dei convenuti 1, 2 e 3 di ottenere dalla __________, il trasferimento
delle azioni della Società italiana __________, intestate (verosimilmente a
titolo fiduciario) alla stessa __________ (ma di proprietà o comunque di
pertinenza dei convenuti 1, 2 e 3 per l’importo di fr. 145'700'364.85 +
spese”.
C. A
convalida dei sequestri, il 2 gennaio 2015 le otto procedenti hanno fatto spiccare
dall’UE il precetto esecutivo n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 145'832'263.25
oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 dicembre 2013. Avverso lo stesso, RI 1
ha interposto opposizione con scritto del 15 gennaio 2015.
D. Con
ricorso del 3 luglio 2015 RI 1 chiede che il precetto esecutivo appena menzionato
sia annullato e che sia inoltre fatto ordine all’UE di completare ed emettere
un nuovo verbale di sequestro.
E. Con
osservazioni del 17 luglio 2015 le otto società procedenti si sono opposte al
ricorso, postulando che sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia respinto.
L’UE, pur rimettendosi al giudizio della Camera, chiede che il ricorso sia
respinto con osservazioni del 21 agosto 2015.
Considerato
in diritto: 1. Va rilevato preliminarmente che il ricorrente ha impugnato il verbale
di sequestro e il precetto esecutivo di convalida ben oltre il termine di
ricorso di 10 giorni da quello in cui ebbe notizia dei provvedimenti (cfr. art.
17 cpv. 2 LEF), sicché il gravame sembrerebbe, di primo acchito, intempestivo.
Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 28 consid.
1a), l’insorgente ritiene tuttavia che, finché dal verbale di sequestro
allestito dall’ufficio di esecuzione non emerge in modo chiaro quali sono i
beni effettivamente sequestrati – se ve ne sono – e finché non sono state risolte
le difficoltà relative alla pignorabilità di tali beni e ai diritti che i terzi
potrebbero invocare sugli stessi, il sequestro non può considerarsi definitivo
ed è sempre possibile ricorrere all’autorità di vigilanza. A sua detta, nel
caso di specie il verbale di sequestro non è completo, poiché dallo stesso non
si evincono le risposte dei terzi sequestrati né emerge se i beni sequestrati
sono sufficienti, insufficienti o del tutto inesistenti.
Da
parte loro, le resistenti reputano che il ricorso sia palesemente tardivo, il
ricorrente essendo da mesi a conoscenza del contenuto del verbale di sequestro
e del relativo precetto esecutivo di convalida. Secondo loro, la decisione del
Tribunale federale, su cui si fonda il ricorrente, non permette affatto al
debitore d’interporre ricorso senza rispettare il termine di 10 giorni di cui
all’art. 17 cpv. 2 LEF, la stessa riferendosi piuttosto a una situazione di
denegata o ritardata giustizia, in cui il ricorso è ammesso in ogni tempo (art.
17 cpv. 3 LEF), ciò che però l’insorgente neppure ha addotto. Esse rilevano
inoltre che la fattispecie alla base della giurisprudenza in oggetto si
distingue dal caso presente, ritenuto che in quel contesto il Tribunale
federale aveva rimproverato all’ufficio di esecuzione di essere rimasto
inattivo nonostante i terzi sequestrati avessero già fornito informazioni sui
beni sequestrati e le loro dichiarazioni avessero dato adito a interpretazioni
contrastanti. Nel caso concreto, a parere delle resistenti, il ricorrente si lamenta
piuttosto del modo in cui il verbale di sequestro è stato stilato e della mancanza
d’informazioni specifiche sui beni sequestrati presso le banche.
1.1 La
sentenza invocata dal ricorrente stabilisce in sostanza che il sequestro può
essere chiesto anche per beni designati solo nel genere, ma non è perfezionato
fintanto che i beni sequestrati non sono stati specificati e che altre pendenze
in punto alla loro pignorabilità e ai diritti dei terzi non sono state risolte.
Fintanto che l’esecuzione del sequestro è in corso, permane la possibilità di
un ricorso, in particolare per far accertare la caducità del sequestro in
ragione dell’inesistenza di beni sequestrati e la nullità dell’esecuzione di
convalida stante l’assenza del foro speciale del sequestro (DTF 100 III 28
consid. 1a).
1.2 Nel
caso in rassegna, è incontestato che l’UE ha provveduto a eseguire un sequestro
generico – il decreto pretorile limitandosi invero a indicare il sequestro di
tutti i beni mobili, crediti o diritti dei debitori sequestrati o di terze
società depositati presso i vari istituti di credito e fiduciari ivi designati
con sede a Lugano, Agno, Zurigo, Samedan e Basilea – e che all’atto dell’esecuzione
soltanto alcuni beni sequestrati sono stati specificati. Ne consegue che il
verbale di sequestro impugnato non è ancora completo, l’Ufficio non essendosi
Considerandi
ancora espresso sull’esito del sequestro, sicché quest’ultimo è da considerare
ancora in corso. In tali condizioni, come visto, la via del ricorso all’autorità
di vigilanza rimane aperta, segnatamente per far accertare l’assenza di beni
sequestrati. Le contestazioni mosse dalle resistenti sono al riguardo
irrilevanti, il ricorso vertendo proprio sul preteso mancato completamento del
verbale di sequestro, ovvero su un rimprovero di denegata o ritardata giustizia
nel senso dell’art. 17 cpv. 3 LEF, invocabile in ogni tempo. Che poi la censura
sia fondata o no pertiene al merito, non alla sua ricevibilità. Il ricorso si
rivela dunque in principio ammissibile.
2.
Nel
merito, il ricorrente si duole del fatto che l’UE non ha indicato nel verbale
di sequestro se i terzi sequestrati detengono beni a lui appartenenti, se essi
si sono eventualmente appellati alla possibilità di non rilasciare informazioni
al riguardo finché non sia stato comunicato loro che non è stata fatta
opposizione al decreto di sequestro o che l’opposizione è stata rigettata. Egli
rileva al proposito di aver sollecitato a più riprese l’organo esecutivo affinché
si attivasse e richiedesse ai terzi le informazioni necessarie a completare il
verbale. A suo parere, l’Ufficio è però sempre rimasto inattivo e pertanto non
si ha ancora notizia delle risposte dei terzi né dell’esistenza di beni sequestrati,
ragione per cui il sequestro non può essere considerato concluso e le società sequestranti
non possono prevalersi del foro esecutivo speciale del sequestro per procedere
alla convalida dello stesso.
Dal
canto loro, le resistenti si oppongono a tale argomentazione, sostenendo anzitutto
che RI 1 non ha mai sollecitato l’UE a completare il verbale di sequestro e
inoltre che è assolutamente improbabile che allo stato attuale della procedura
le banche sequestrate siano disposte a fornire le informazioni necessarie a
chiudere l’istruttoria e completare il verbale di sequestro. Rilevano in
proposito che sono tuttora pendenti due procedure di opposizione al decreto di
sequestro promosse dalle società Hu__________ e A__________.
2.1
Come
già esposto sopra (consid. 1.1), il sequestro può essere chiesto anche per beni
designati solo nel genere, ma non è perfezionato fintanto che i beni sequestrati
non sono stati specificati e che altre pendenze in punto alla loro pignorabilità
e ai diritti dei terzi non sono state risolte. A tal uopo, i terzi sono tenuti
a informare l’ufficio di esecuzione incaricato di eseguire il sequestro, come
in caso di pignoramento, l’art. 275 LEF rinviando invero all’art. 91 LEF. Tale
obbligo sorge tuttavia soltanto dopo lo spirare del termine di opposizione di
cui all’art. 278 LEF, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull’opposizione
al decreto di sequestro (DTF 125 III 397 consid. 2e). Qualora i terzi detentori
dei beni rifiutino di fornire le informazioni che consentono all’ufficio di
specificare gli oggetti sequestrati, quest’ultimo può limitarsi a designarli
soltanto nel loro genere, tale misura essendo sufficiente ad assicurare l’esecuzione
del sequestro (DTF 125 III 395 consid. 2c/cc; 66 III 30; 63 III 63). Ciò non
esime tuttavia l’ufficio dall’invitare i terzi, presso cui si trovano gli
oggetti da sequestrare, a fornire precise informazioni e indicare le loro risposte
nel verbale di sequestro, onde decidere infine se il sequestro risulta
infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (DTF 101 III 62 consid. 1; 100
III 29 consid. 2). Occorre invero evitare, per quanto possibile, qualsiasi incertezza,
in modo da ridurre i casi in cui siano istruiti in Svizzera dei processi a un
foro speciale – come quello del sequestro (art. 52 LEF) – che si rivela in seguito
esistito soltanto in apparenza (DTF 100 III 29 consid. 2).
2.2
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che su richiesta delle debitrici G__________
e J__________, con scritti del 24 giugno 2015 l’UE ha invitato le banche B__________,
C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________ a
indicare se sono in possesso di beni di proprietà delle due debitrici. Tutti i
predetti istituiti bancari hanno risposto di non detenere beni di pertinenza
delle debitrici. Dall’incarto trasmesso a questa Camera non risulta invece che
l’Ufficio abbia proceduto allo stesso modo per quanto riguarda RI 1. È vero che
in questo caso il ricorrente stesso, contrariamente a quanto allega senza
riscontro oggettivo, non ha chiesto alcunché all’Ufficio, diversamente da
quanto fatto da G__________ e J__________. D’altronde, egli non rende verosimile
che gli istituti bancari siano disposti e tenuti già ora a fornire all’organo
esecutivo le informazioni richieste, segnatamente perché egli avrebbe dato loro
l’autorizzazione a comunicare all’UE l’esito del sequestro prima della conclusione
delle procedure di opposizione ancora in corso. A prescindere dai dubbi che il
comportamento del ricorrente suscita quanto alla sua buona fede, dal verbale di
sequestro risulta comunque, seppur implicitamente (v. sopra consid. B), che le
banche non hanno voluto informare l’UE immediatamente e fintanto che l’opposizione
dell’A__________ SA non sarà stata ritirata o respinta, l’UE non potrà esigere
dalle stesse di comunicare l’esito del sequestro, dal momento che tale
opposizione conclude anche, in via principale, per l’annullamento integrale del
sequestro (doc. 3 accluso alle osservazioni delle resistenti). A futura memoria,
l’UE è comunque invitato a verbalizzare il rifiuto dei terzi, cui ha notificato
il decreto di sequestro, d’informare sull’esito prima che il decreto sia diventato
definitivo.
2.3
Ad
ogni modo, anche se le altre banche, all’infuori della P__________, fossero già
ora tenute a informare sull’esito del sequestro per quanto le concerne, l’organo
esecutivo potrebbe ultimare il verbale di sequestro al più presto soltanto ad
avvenuta conclusione delle due procedure di opposizione al decreto di sequestro
promosse dall’A__________ e dalla H__________ (doc. 3 e 4), che riguardano
(essenzialmente) i beni da sequestrare presso la P__________. Ne consegue che,
sia come sia, la domanda del ricorrente di far ordine all’Ufficio di completare
il verbale di sequestro ed emetterne uno nuovo si rivela, allo stato attuale,
prematura. Altrettanto vale per la richiesta di annullare il precetto esecutivo
di convalida del sequestro, cui non può essere dato seguito senza sapere in definitiva
se i terzi sequestrati detengono beni appartenenti a RI 1 o sono suoi debitori.
Il ricorso si rivela così infondato e va dunque respinto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.