Lexipedia

Decisione

15.2015.61

Esecuzione di un sequestro generico. Allestimento del verbale di sequestro. Obbligo di informare dei terzi sequestrati. Completamento del verbale di sequestro. Validità del precetto esecutivo di conva

26 novembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

27 novembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’esecuzione

del sequestro presso le società B__________, C__________, __________ H__________,

__________ S__________, P__________ e F__________. Lo stesso giorno l’organo

esecutivo ha emesso il verbale di sequestro. Per quanto riguarda le banche B__________,

C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________, il

verbale non specifica i beni sequestrati, ma si limita a menzionare che alle

stesse “è fatto ordine di

tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, tutto

quanto sequestrato, e meglio come al decreto di sequestro, notificato in

copia seduta stante, a norma di legge e con le diffide di cui agli art. 99 e

275 LEF”. Le banche hanno dichiarato di “aver preso atto e conoscenza del decreto e

verbale di sequestro e delle relative diffide formulate dall’Ufficio Esecuzione

di Lugano”.

Per

quanto attiene invece alla terza sequestrata F__________ il verbale indica

quanto segue:

“Alla presenza dei sottoscritti Funzionari e della

Signora __________ della Società F__________, __________, la stessa dichiara

che le azioni della Società __________ non sono in loro possesso.

In

subordine si procede al sequestro di:

Il

diritto dei convenuti 1, 2 e 3 di ottenere dalla __________, il trasferimento

delle azioni della Società italiana __________, intestate (verosimilmente a

titolo fiduciario) alla stessa __________ (ma di proprietà o comunque di

pertinenza dei convenuti 1, 2 e 3 per l’importo di fr. 145'700'364.85 +

spese”.

C. A

convalida dei sequestri, il 2 gennaio 2015 le otto procedenti hanno fatto spiccare

dall’UE il precetto esecutivo n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 145'832'263.25

oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 dicembre 2013. Avverso lo stesso, RI 1

ha interposto opposizione con scritto del 15 gennaio 2015.

D. Con

ricorso del 3 luglio 2015 RI 1 chiede che il precetto esecutivo appena menzionato

sia annullato e che sia inoltre fatto ordine all’UE di completare ed emettere

un nuovo verbale di sequestro.

E. Con

osservazioni del 17 luglio 2015 le otto società procedenti si sono opposte al

ricorso, postulando che sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia respinto.

L’UE, pur rimettendosi al giudizio della Camera, chiede che il ricorso sia

respinto con osservazioni del 21 agosto 2015.

Considerato

in diritto: 1. Va rilevato preliminarmente che il ricorrente ha impugnato il verbale

di sequestro e il precetto esecutivo di convalida ben oltre il termine di

ricorso di 10 giorni da quello in cui ebbe notizia dei provvedimenti (cfr. art.

17 cpv. 2 LEF), sicché il gravame sembrerebbe, di primo acchito, intempestivo.

Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 28 consid.

1a), l’insorgente ritiene tuttavia che, finché dal verbale di sequestro

allestito dall’ufficio di esecuzione non emerge in modo chiaro quali sono i

beni effettivamente sequestrati – se ve ne sono – e finché non sono state risolte

le difficoltà relative alla pignorabilità di tali beni e ai diritti che i terzi

potrebbero invocare sugli stessi, il sequestro non può considerarsi definitivo

ed è sempre possibile ricorrere all’autorità di vigilanza. A sua detta, nel

caso di specie il verbale di sequestro non è completo, poiché dallo stesso non

si evincono le risposte dei terzi sequestrati né emerge se i beni sequestrati

sono sufficienti, insufficienti o del tutto inesistenti.

Da

parte loro, le resistenti reputano che il ricorso sia palesemente tardivo, il

ricorrente essendo da mesi a conoscenza del contenuto del verbale di sequestro

e del relativo precetto esecutivo di convalida. Secondo loro, la decisione del

Tribunale federale, su cui si fonda il ricorrente, non permette affatto al

debitore d’inter­­porre ricorso senza rispettare il termine di 10 giorni di cui

all’art. 17 cpv. 2 LEF, la stessa riferendosi piuttosto a una situazione di

denegata o ritardata giustizia, in cui il ricorso è ammesso in ogni tempo (art.

17 cpv. 3 LEF), ciò che però l’insorgente neppure ha addotto. Esse rilevano

inoltre che la fattispecie alla base della giurisprudenza in oggetto si

distingue dal caso presente, ritenuto che in quel contesto il Tribunale

federale aveva rimproverato all’ufficio di esecuzione di essere rimasto

inattivo nonostante i terzi sequestrati avessero già fornito informazioni sui

beni sequestrati e le loro dichiarazioni avessero dato adito a interpretazioni

contrastanti. Nel caso concreto, a parere delle resistenti, il ricorrente si lamenta

piuttosto del modo in cui il verbale di sequestro è stato stilato e della mancanza

d’informazioni specifiche sui beni sequestrati presso le banche.

1.1 La

sentenza invocata dal ricorrente stabilisce in sostanza che il sequestro può

essere chiesto anche per beni designati solo nel genere, ma non è perfezionato

fintanto che i beni sequestrati non sono stati specificati e che altre pendenze

in punto alla loro pignorabilità e ai diritti dei terzi non sono state risolte.

Fintanto che l’esecuzione del sequestro è in corso, permane la possibilità di

un ricorso, in particolare per far accertare la caducità del sequestro in

ragione dell’inesistenza di beni sequestrati e la nullità dell’esecuzione di

convalida stante l’assenza del foro speciale del sequestro (DTF 100 III 28

consid. 1a).

1.2 Nel

caso in rassegna, è incontestato che l’UE ha provveduto a eseguire un sequestro

generico – il decreto pretorile limitandosi invero a indicare il sequestro di

tutti i beni mobili, crediti o diritti dei debitori sequestrati o di terze

società depositati presso i vari istituti di credito e fiduciari ivi designati

con sede a Lugano, Agno, Zurigo, Samedan e Basilea – e che all’atto dell’esecuzione

soltanto alcuni beni sequestrati sono stati specificati. Ne consegue che il

verbale di sequestro impugnato non è ancora completo, l’Ufficio non essendosi

Considerandi

ancora espresso sull’esito del sequestro, sicché quest’ultimo è da considerare

ancora in corso. In tali condizioni, come visto, la via del ricorso all’autorità

di vigilanza rimane aperta, segnatamente per far accertare l’assenza di beni

sequestrati. Le contestazioni mosse dalle resistenti sono al riguardo

irrilevanti, il ricorso vertendo proprio sul preteso mancato completamento del

verbale di sequestro, ovvero su un rimprovero di denegata o ritardata giustizia

nel senso dell’art. 17 cpv. 3 LEF, invocabile in ogni tempo. Che poi la censura

sia fondata o no pertiene al merito, non alla sua ricevibilità. Il ricorso si

rivela dunque in principio ammissibile.

2.

Nel

merito, il ricorrente si duole del fatto che l’UE non ha indicato nel verbale

di sequestro se i terzi sequestrati detengono beni a lui appartenenti, se essi

si sono eventualmente appellati alla possibilità di non rilasciare informazioni

al riguardo finché non sia stato comunicato loro che non è stata fatta

opposizione al decreto di sequestro o che l’opposizione è stata rigettata. Egli

rileva al proposito di aver sollecitato a più riprese l’organo esecutivo affinché

si attivasse e richiedesse ai terzi le informazioni necessarie a completare il

verbale. A suo parere, l’Ufficio è però sempre rimasto inattivo e pertanto non

si ha ancora notizia delle risposte dei terzi né dell’esistenza di beni sequestrati,

ragione per cui il sequestro non può essere considerato concluso e le società sequestranti

non possono prevalersi del foro esecutivo speciale del sequestro per procedere

alla convalida dello stesso.

Dal

canto loro, le resistenti si oppongono a tale argomentazione, sostenendo anzitutto

che RI 1 non ha mai sollecitato l’UE a completare il verbale di sequestro e

inoltre che è assolutamente improbabile che allo stato attuale della procedura

le banche sequestrate siano disposte a fornire le informazioni necessarie a

chiudere l’istruttoria e completare il verbale di sequestro. Rilevano in

proposito che sono tuttora pendenti due procedure di opposizione al decreto di

sequestro promosse dalle società Hu__________ e A__________.

2.1

Come

già esposto sopra (consid. 1.1), il sequestro può essere chiesto anche per beni

designati solo nel genere, ma non è perfezionato fintanto che i beni sequestrati

non sono stati specificati e che altre pendenze in punto alla loro pignorabilità

e ai diritti dei terzi non sono state risolte. A tal uopo, i terzi sono tenuti

a informare l’ufficio di esecuzione incaricato di eseguire il sequestro, come

in caso di pignoramento, l’art. 275 LEF rinviando invero all’art. 91 LEF. Tale

obbligo sorge tuttavia soltanto dopo lo spirare del termine di opposizione di

cui all’art. 278 LEF, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull’opposi­zione

al decreto di sequestro (DTF 125 III 397 consid. 2e). Qualora i terzi detentori

dei beni rifiutino di fornire le informazioni che consentono all’ufficio di

specificare gli oggetti sequestrati, quest’ultimo può limitarsi a designarli

soltanto nel loro genere, tale misura essendo sufficiente ad assicurare l’esecuzione

del sequestro (DTF 125 III 395 consid. 2c/cc; 66 III 30; 63 III 63). Ciò non

esime tuttavia l’ufficio dall’invitare i terzi, presso cui si trovano gli

oggetti da sequestrare, a fornire precise informazioni e indicare le loro risposte

nel verbale di sequestro, onde decidere infine se il sequestro risulta

infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (DTF 101 III 62 consid. 1; 100

III 29 consid. 2). Occorre invero evitare, per quanto possibile, qualsiasi incertezza,

in modo da ridurre i casi in cui siano istruiti in Svizzera dei processi a un

foro speciale – come quello del sequestro (art. 52 LEF) – che si rivela in seguito

esistito soltanto in apparenza (DTF 100 III 29 consid. 2).

2.2

Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che su richiesta delle debitrici G__________

e J__________, con scritti del 24 giugno 2015 l’UE ha invitato le banche B__________,

C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________ a

indicare se sono in possesso di beni di proprietà delle due debitrici. Tutti i

predetti istituiti bancari hanno risposto di non detenere beni di pertinenza

delle debitrici. Dall’incarto trasmesso a questa Camera non risulta invece che

l’Ufficio abbia proceduto allo stesso modo per quanto riguarda RI 1. È vero che

in questo caso il ricorrente stesso, contrariamente a quanto allega senza

riscontro oggettivo, non ha chiesto alcunché all’Uf­ficio, diversamente da

quanto fatto da G__________ e J__________. D’altronde, egli non rende verosimile

che gli istituti bancari siano disposti e tenuti già ora a fornire all’organo

esecutivo le informazioni richieste, segnatamente perché egli avrebbe dato loro

l’autorizzazione a comunicare all’UE l’esito del sequestro prima della conclusione

delle procedure di opposizione ancora in corso. A prescindere dai dubbi che il

comportamento del ricorrente suscita quanto alla sua buona fede, dal verbale di

sequestro risulta comunque, seppur implicitamente (v. sopra consid. B), che le

banche non hanno voluto informare l’UE immediatamente e fintanto che l’opposizione

dell’A__________ SA non sarà stata ritirata o respinta, l’UE non potrà esigere

dalle stesse di comunicare l’esito del sequestro, dal momento che tale

opposizione conclude anche, in via principale, per l’annullamento integrale del

sequestro (doc. 3 accluso alle osservazioni delle resistenti). A futura memoria,

l’UE è comunque invitato a verbalizzare il rifiuto dei terzi, cui ha notificato

il decreto di sequestro, d’informare sull’esito prima che il decreto sia diventato

definitivo.

2.3

Ad

ogni modo, anche se le altre banche, all’infuori della P__________, fossero già

ora tenute a informare sull’esito del sequestro per quanto le concerne, l’organo

esecutivo potrebbe ultimare il verbale di sequestro al più presto soltanto ad

avvenuta conclusione delle due procedure di opposizione al decreto di sequestro

promosse dall’A__________ e dalla H__________ (doc. 3 e 4), che riguardano

(essenzialmente) i beni da sequestrare presso la P__________. Ne consegue che,

sia come sia, la domanda del ricorrente di far ordine all’Ufficio di completare

il verbale di sequestro ed emetterne uno nuovo si rivela, allo stato attuale,

prematura. Altrettanto vale per la richiesta di annullare il precetto esecutivo

di convalida del sequestro, cui non può essere dato seguito senza sapere in definitiva

se i terzi sequestrati detengono beni appartenenti a RI 1 o sono suoi debitori.

Il ricorso si rivela così infondato e va dunque respinto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.