15.2015.63
Ricorso contro lo stato di ripartizione. Contestazione su questioni di diritto materiale inammissibile allo stadio del riparto
10 settembre 2015Italiano6 min
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Incarto n.
15.2015.63
Lugano
10
settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 31 agosto 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio
nell’ambito della liquidazione in via fallimentare della
PI 1, Mendrisio
o meglio contro lo stato
di riparto n. __________ allestito il 17 agosto 2015;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che nella procedura fallimentare aperta nei confronti della PI 1, il
17 agosto 2015 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha allestito lo stato
di riparto n. __________, nel quale ha menzionato come integralmente tacitato
mediante compensazione il credito di fr. 538'400.– garantito da pegno
manuale insinuato dalla PI 2 e ammesso nella graduatoria depositata il 6
febbraio 2015;
che
il deposito dello stato di riparto è poi avvenuto presso l’UF dal 21 al 31
agosto 2015;
che
con ricorso del 31 agosto 2014 (recte 2015) RI 1, il cui credito è stato
ammesso nella graduatoria in 3a classe, si aggrava contro lo stato
di ripartizione, chiedendo che ne venga escluso (“levato”) il credito
riconosciuto a favore della PI 2 e che il ricavato realizzato dalla vendita del
pegno costituito a garanzia di quel credito (v. inventario n. __________ del
Bar/Ristorante __________ e __________) venga ripartito tra tutti i creditori
giusta l’art. 220 LEF;
che
nelle osservazioni al ricorso del 4 settembre 2015 l’UF spiega di aver
rinunciato a trasmettere copia del ricorso alle parti interessate, poiché lo
ritiene manifestamente irricevibile;
che
l’insorgente sostiene in sostanza che “il credito garantito da pegno nello
stato di riparto sia in realtà un escamotage per danneggiare i creditori,
togliendo degli attivi dalla massa” e che lo stato di ripartizione non può
essere accettato, “laddove si inserisce la società PI 2 quale creditrice
tacitata (di pegno manuale), quando quella somma andrebbe semmai divisa tra i
creditori della voragine debitoria lasciata deliberatamente da PI 1 con la corresponsabilità
dei suoi organi, due dei quali si ritrovano proprio nella PI 2” (ricorso,
pag. 4, ad 4);
che
secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura di ricorso contro lo
stato di ripartizione (come peraltro contro ogni altro provvedimento esecutivo,
cfr. art. 17 cpv. 1 LEF ab initio) non possono essere decise
questioni di diritto materiale relative all’esistenza del credito, ritenuto che
in questo stadio della procedura può di regola essere esaminato solo se lo
stato di ripartizione corrisponde alla graduatoria e se è stato allestito in conformità
alle prescrizioni di forma previste all’uopo (DTF 102 III 159 consid. 2;
sentenza del Tribunale federale 5A_705/2012 consid. 5.2);
che
invero, riservati eventuali motivi di nullità (art. 22 LEF) e la facoltà
d’insinuare nuovi crediti (o crediti insinuati sui quali per inavvertenza non
si è ancora deciso: DTF 138 III 438 consid. 4.1) fino alla
chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una graduatoria
definitiva non può essere rimessa in discussione allo stadio del riparto (DTF
102 III 159 consid. 3; 56 III 22; sentenza della CEF 15.2011.88
del 17 ottobre 2011), salvo in casi eccezionali (DTF 111 II 83 consid. 3a e i
rinvii) e, ad ogni modo, solo per motivi che si sono realizzati o che si sono
conosciuti dopo che la stessa è passata in giudicato (DTF 102 III 159 consid.
3; sentenza del Tribunale federale 5A_705/2012 consid. 5.2);
che,
in ogni caso, la modifica della graduatoria per fatti nuovi non compete all’autorità
Fatti
di vigilanza bensì al giudice civile, la giurisprudenza federale non essendo univoca
soltanto sul tipo di procedura da seguire in questo frangente, ovvero se si
deve procedere con una revisione e un nuovo deposito della graduatoria che apre
un’altra volta la via dell’azione di contestazione prevista all’art. 250 LEF
(DTF 31 I 779 segg.; 30 I 438 segg.; cfr. pure DTF 96 III 79 consid. 4; 76
III 41 segg.) oppure con la sospensione della distribuzione del dividendo
conteso, il contestatore (creditore o massa) essendo rinviato a adire il
giudice ordinario perché statuisca sulla sua attribuzione definitiva (DTF 119
III 329 consid. 2f; 91 III 93 consid. 4; 88 III 133; 39 I 535 segg.);
che
nel caso in rassegna l’insorgente non fa valere alcun vizio formale, ma si
limita a contestare la validità del credito della PI 2 e la sua ammissione
nello stato di riparto, ciò che però avrebbe dovuto fare mediante azione di
contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 cpv. 2 LEF entro venti giorni
dal suo deposito;
che,
in effetti, egli non prova e neppure pretende che “l’escamotage” di cui si
duole sia avvenuto o sia stato potuto essere scoperto solo dopo il passaggio in
giudicato della graduatoria;
che
le circostanze e i documenti su cui il ricorrente fonda la propria tesi erano
infatti già noti al momento del deposito della graduatoria, fatta eccezione
della vendita dell’inventario, la quale non ha però alcun influsso sull’esistenza
del credito contestato;
che,
del resto, pur sapendo che la vendita avrebbe avuto luogo al più tardi il 14
aprile 2015 ove la maggioranza dei creditori non si fosse opposta (v. doc. F
Considerandi
accluso al ricorso), il ricorrente non pretende di averla impugnata e quindi
non può contestarla solo ora;
che
di conseguenza non si pone nemmeno il problema di un’eventuale revisione della
graduatoria o di una richiesta cautelare di versamento del prezzo dell’inventario
aggiudicato a favore della PI 2;
che
alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque manifestamente
infondato;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
visto l’esito del procedimento, non è necessario notificare ai partecipanti
alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza (cfr. art.
9.
cpv. 2 LPR);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.