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Decisione

15.2015.63

Ricorso contro lo stato di ripartizione. Contestazione su questioni di diritto materiale inammissibile allo stadio del riparto

10 settembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di vigilanza bensì al giudice civile, la giurisprudenza federale non essendo univoca

soltanto sul tipo di procedura da seguire in questo frangente, ovvero se si

deve procedere con una revisione e un nuovo deposito della graduatoria che apre

un’altra volta la via dell’azione di contestazione prevista all’art. 250 LEF

(DTF 31 I 779 segg.; 30 I 438 segg.; cfr. pure DTF 96 III 79 consid. 4; 76

III 41 segg.) oppure con la sospensione della distribuzione del dividendo

conteso, il contestatore (creditore o massa) essendo rinviato a adire il

giudice ordinario perché statuisca sulla sua attribuzione definitiva (DTF 119

III 329 consid. 2f; 91 III 93 consid. 4; 88 III 133; 39 I 535 segg.);

che

nel caso in rassegna l’insorgente non fa valere alcun vizio formale, ma si

limita a contestare la validità del credito della PI 2 e la sua ammissione

nello stato di riparto, ciò che però avrebbe dovuto fare mediante azione di

contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 cpv. 2 LEF entro venti giorni

dal suo deposito;

che,

in effetti, egli non prova e neppure pretende che “l’escamo­­tage” di cui si

duole sia avvenuto o sia stato potuto essere scoperto solo dopo il passaggio in

giudicato della graduatoria;

che

le circostanze e i documenti su cui il ricorrente fonda la propria tesi erano

infatti già noti al momento del deposito della graduatoria, fatta eccezione

della vendita dell’inventario, la quale non ha però alcun influsso sull’esistenza

del credito contestato;

che,

del resto, pur sapendo che la vendita avrebbe avuto luogo al più tardi il 14

aprile 2015 ove la maggioranza dei creditori non si fosse opposta (v. doc. F

Considerandi

accluso al ricorso), il ricorrente non pretende di averla impugnata e quindi

non può contestarla solo ora;

che

di conseguenza non si pone nemmeno il problema di un’eventuale revisione della

graduatoria o di una richiesta cautelare di versamento del prezzo dell’inventario

aggiudicato a favore della PI 2;

che

alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque manifestamente

infondato;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

visto l’esito del procedimento, non è necessario notificare ai partecipanti

alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza (cfr. art.

9.

cpv. 2 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.