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Decisione

15.2015.64

Ricorso contro l’opposizione al precetto esecutivo

22 dicembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

avendo l’escusso interposto opposizione, il 30 giugno 2015 il procedente ne ha

chiesto la prosecuzione, per cui il 6 luglio l’UE ha notificato a PI 1 l’avviso

di pignoramento.

C. Con

scritto del 21 luglio 2015, PI 1 ha formulato opposizione al precetto

esecutivo, asserendo che il precetto esecutivo non gli era stato consegnato

personalmente ma era stato spedito per posta dalla polizia di __________.

Accertato che la notifica effettivamente non era avvenuta regolarmente, la

polizia avendo confermato di avere depositato l’atto nella buca delle lettere

dell’escusso, con provvedimento del 23 luglio 2015 l’UE ha riconsiderato la sua

decisione in merito alla notifica del precetto esecutivo, annullandola,

procedendo nel contempo a una nuova notifica dell’atto al patrocinatore dell’escusso

e prendendo atto dell’opposizione interposta da quest’ultimo.

D. Con

ricorso del 14 agosto 2015, RI 1 chiede alla Ca­mera di annullare la decisione

di riconsiderazione, di accertare che il precetto esecutivo notificato il 5

febbraio 2015 “è rimasto senza

opposizione” e di aprire “un’inchiesta amministrativa sull’o­­perato dell’Ufficio

di esecuzione di Riviera, tendente ad accertare tramite interrogatori con la

partecipazione del ricorrente la procedura applicata al presente caso, e le

ragioni della mancata intimazione del ’ricor­so 21.01.2015' del rappresentante del debitore

al creditore”.

E. Nelle

sue osservazioni del 31 agosto 2015 PI 1 conclude in via principale per l’irricevibilità

del ricorso per tardività e in via eventuale e subordinata per la sua reiezione,

mentre nelle sue del 2 settembre 2015 l’UE postula anch’esso la reiezione del

ricorso.

F. Interpellato

con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, RI 1 si è determinato sul rapporto

d’intimazione del noto precetto esecutivo allestito l’11 settembre 2015 dalla

Polizia comunale di Biasca, confermando la sua richiesta di annullare la

decisione di riconsiderazione e di ordinare all’UE di dare seguito senza indugio

alla domanda di proseguire l’esecuzione. Da parte sua, PI 1 ha comunicato di

rinunciare a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La decisione di

riconsiderazione contestata, in effetti, è stata spedita dall’UE di Biasca il 23

luglio 2015 e l’escutente ne è stato avvisato il giorno successivo (a fidarsi

dell’attestazione di tracciamento dell’invio prodotta da PI 1 [doc. 3 accluso

alle osservazioni al ricorso], circostanza di cui si potrebbe invero dubitare,

dal momento che la raccomandata, il 24 luglio, non era ancora giunta a __________,

ma era ancora a __________), sicché il termine di giacenza postale di 7 giorni

(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) è scaduto al più

presto il 31 luglio, ovvero durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di ricorso è quindi iniziato

lunedì 3 agosto (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3) ed è così scaduto il 13

agosto, di modo che il ricorso, interposto il penultimo giorno del termine, è

tempestivo.

2. Il

ricorrente giudica “stranissima” la decisione di riconsiderazione impugnata,

perché è avvenuta dopo le ripetute rassicurazioni dell’UE sul prossimo

pignoramento degli immobili dell’escusso. Inoltre, essa è fondata su uno

scritto del 21 luglio 2015 del patrocinatore di PI 1, che il ricorrente afferma

non essergli mai stato intimato. Non è d’altronde dato di sapere chi sia il

funzionario di polizia cui sia stata attribuita la colpa per l’in­­corretta

notifica. Il ricorrente

invoca quindi una violazione del suo diritto di essere sentito e chiede l’apertura

di un’istruttoria sull’ope­rato dell’UE alla sua presenza.

3. Come

comunicato alle parti con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, il

fatto che il precetto esecutivo è stato intimato a PI 1 mediante invio postale

prioritario sulla scorta di un’autorizzazione firmata da quest’ultimo il 14

agosto 2009, è confermata dal rapporto d’intimazione

11 settembre 2015 della Polizia comunale di __________. La circostanza

non è contestata dalle parti. Non si pone più, d’altronde, il problema del

diritto di essere sentito del ricorrente, giacché egli ha avuto modo di

esprimersi in questa sede su tutti i fatti rilevanti della vertenza, né sono

necessari ulteriori atti istruttori. A questo punto si pone ancora soltanto la

questione delle conseguenze giuridiche di tale intimazione.

4. Se l’esecuzione è diretta contro una persona fisica, il precetto

esecutivo si notifica nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare

la sua professione e in sua assenza a persona adulta della sua famiglia o a un

suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF). Ove non si trovi alcuna persona abilitata a

ritirare l’atto esecutivo, esso viene consegnato a un funzionario comunale o di

Considerandi

polizia perché lo rimetta personalmente al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF).

4.1

L’agente

incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio

oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto

aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta

notifica (art. 72 cpv. 2 LEF;

Angst, Basler Kommentar zum SchKG,

2a ed. 2010, vol. I, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch,

Basler Kom­mentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 11 ad art. 72 LEF).

a) Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle

lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida

notifica nel senso degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7; sentenze della CEF

15.2015.33

del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2008.50 del 7 luglio 2008,

consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2), ciò che del resto

figura esplicitamente nella rubrica “Notifica” del precetto (“Una notifica

per lettera (anche raccomandata) non è lecita”). L’inidoneità

della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere dal fatto che l’escusso

abbia preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di

notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (sentenze

della CEF 15.2015.33 del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2007.96 del 31

ottobre 2007 consid. 2; 15.2003.86 dell’11 luglio 2003; sentenza

27.

novembre 1990 del­l’Autorità di vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991,

pag. 94; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF).

b) Qualora,

tuttavia, il precetto esecutivo sia comunque giunto all’e­scusso ancorché in un

modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal

momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104 consid.

2, 120 III 116 consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze

della CEF 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2, nonché sentenza

15.2003.200

del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

4.2

Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’autoriz­­zazione

data da PI 1 alla Polizia comunale di __________, l’invio postale del precetto

esecutivo al domicilio di lui non costituisce valida notifica nel senso dell’art.

72.

LEF. Non essendo, d’altronde, né il ricorrente né l’UE, cui incombe l’onere

della prova (sentenze della CEF 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid.

3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003), in grado di dimostrare in

altro modo quando l’escusso ha effettivamente preso conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, si deve ritenere che PI 1 è venuto a conoscenza dell’e­­sistenza

dell’atto esecutivo al più presto il 7 luglio 2015, giorno successivo all’invio

dell’avviso di pignoramento, ch’egli ammette di avere ricevuto. Pur volendo ammettere

ch’egli avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente all’UE per ottenere una copia

del precetto esecutivo, la sua opposizione, interposta il 21 luglio 2015

tramite il proprio patrocinatore, dovrebbe essere ritenuta tempestiva, dal momento

che il termine di opposizione di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), scaduto

durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF), sarebbe stato

prorogato fino a mercoledì 5 agosto 2015 in virtù dell’art. 63 LEF. Corretta,

quindi, la decisione dell’UE di riconsiderare la situazione, registrando l’opposizio­­ne

interposta dall’escusso il 21 luglio 2015. Dal profilo formale, invero, l’UE

avrebbe dovuto riconsiderare non la notifica del precetto bensì il pignoramento

eseguito il 13 luglio, annullandolo come richiesto del resto dal patrocinatore

dello stesso PI 1 nello scritto del 21 luglio. La questione non essendo però

stata sollevata dalle parti, non è necessario esaminarla. Infondato, il ricorso

di RI 1 va respinto.

4.3

Non

si giunge a un altro esito neppure alla luce delle osservazioni presentate il 7

dicembre 2015 dal ricorrente. Contrariamente

a quanto egli allega, il precetto esecutivo non è stato correttamente notificato

dalla polizia, siccome essa, come visto, ha ma­nifestamente violato l’art. 72 cpv. 2 LEF. Il fatto che l’escusso l’abbia

preventivamente autorizzata a consegnargli gli atti esecutivi “a mezzo posta”

non la legittimava a disattendere i propri doveri istituzionali, compromettendo

così la sicurezza del diritto voluta dal legislatore. L’autorizzazione risulta

pertanto nulla, l’esi­genza di prova della notifica costituendo un

interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini

generali” (sentenza della CEF 15.2003.86 dell’11 luglio 2003,

pag. 2 verso il basso). Del resto, l’autorizzazione non contiene alcuna

dichiarazione di PI 1 in merito alla questione della data della notifica, ma

solo una clausola generica (senza valore giuridico) con cui la polizia declina

ogni responsabilità “in caso di [indeterminate] scadenze giuridiche non

rispettate”. Egli non può, pertanto, essere considerato in malafede quan­do

afferma di non avere saputo dell’esistenza del precetto esecutivo prima di ricevere

l’avviso di pignoramento.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– , ,

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca, per il tramite della sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.