15.2015.64
Ricorso contro l’opposizione al precetto esecutivo
22 dicembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.64
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 agosto 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,
o meglio contro la decisione di riconsiderazione del 23 luglio 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Biasca, RI 1 procede nei confronti di PI 1 per l’incasso
di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014.
Fatti
B. Non
avendo l’escusso interposto opposizione, il 30 giugno 2015 il procedente ne ha
chiesto la prosecuzione, per cui il 6 luglio l’UE ha notificato a PI 1 l’avviso
di pignoramento.
C. Con
scritto del 21 luglio 2015, PI 1 ha formulato opposizione al precetto
esecutivo, asserendo che il precetto esecutivo non gli era stato consegnato
personalmente ma era stato spedito per posta dalla polizia di __________.
Accertato che la notifica effettivamente non era avvenuta regolarmente, la
polizia avendo confermato di avere depositato l’atto nella buca delle lettere
dell’escusso, con provvedimento del 23 luglio 2015 l’UE ha riconsiderato la sua
decisione in merito alla notifica del precetto esecutivo, annullandola,
procedendo nel contempo a una nuova notifica dell’atto al patrocinatore dell’escusso
e prendendo atto dell’opposizione interposta da quest’ultimo.
D. Con
ricorso del 14 agosto 2015, RI 1 chiede alla Camera di annullare la decisione
di riconsiderazione, di accertare che il precetto esecutivo notificato il 5
febbraio 2015 “è rimasto senza
opposizione” e di aprire “un’inchiesta amministrativa sull’operato dell’Ufficio
di esecuzione di Riviera, tendente ad accertare tramite interrogatori con la
partecipazione del ricorrente la procedura applicata al presente caso, e le
ragioni della mancata intimazione del ’ricorso 21.01.2015' del rappresentante del debitore
al creditore”.
E. Nelle
sue osservazioni del 31 agosto 2015 PI 1 conclude in via principale per l’irricevibilità
del ricorso per tardività e in via eventuale e subordinata per la sua reiezione,
mentre nelle sue del 2 settembre 2015 l’UE postula anch’esso la reiezione del
ricorso.
F. Interpellato
con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, RI 1 si è determinato sul rapporto
d’intimazione del noto precetto esecutivo allestito l’11 settembre 2015 dalla
Polizia comunale di Biasca, confermando la sua richiesta di annullare la
decisione di riconsiderazione e di ordinare all’UE di dare seguito senza indugio
alla domanda di proseguire l’esecuzione. Da parte sua, PI 1 ha comunicato di
rinunciare a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La decisione di
riconsiderazione contestata, in effetti, è stata spedita dall’UE di Biasca il 23
luglio 2015 e l’escutente ne è stato avvisato il giorno successivo (a fidarsi
dell’attestazione di tracciamento dell’invio prodotta da PI 1 [doc. 3 accluso
alle osservazioni al ricorso], circostanza di cui si potrebbe invero dubitare,
dal momento che la raccomandata, il 24 luglio, non era ancora giunta a __________,
ma era ancora a __________), sicché il termine di giacenza postale di 7 giorni
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) è scaduto al più
presto il 31 luglio, ovvero durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di ricorso è quindi iniziato
lunedì 3 agosto (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3) ed è così scaduto il 13
agosto, di modo che il ricorso, interposto il penultimo giorno del termine, è
tempestivo.
2. Il
ricorrente giudica “stranissima” la decisione di riconsiderazione impugnata,
perché è avvenuta dopo le ripetute rassicurazioni dell’UE sul prossimo
pignoramento degli immobili dell’escusso. Inoltre, essa è fondata su uno
scritto del 21 luglio 2015 del patrocinatore di PI 1, che il ricorrente afferma
non essergli mai stato intimato. Non è d’altronde dato di sapere chi sia il
funzionario di polizia cui sia stata attribuita la colpa per l’incorretta
notifica. Il ricorrente
invoca quindi una violazione del suo diritto di essere sentito e chiede l’apertura
di un’istruttoria sull’operato dell’UE alla sua presenza.
3. Come
comunicato alle parti con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, il
fatto che il precetto esecutivo è stato intimato a PI 1 mediante invio postale
prioritario sulla scorta di un’autorizzazione firmata da quest’ultimo il 14
agosto 2009, è confermata dal rapporto d’intimazione
11 settembre 2015 della Polizia comunale di __________. La circostanza
non è contestata dalle parti. Non si pone più, d’altronde, il problema del
diritto di essere sentito del ricorrente, giacché egli ha avuto modo di
esprimersi in questa sede su tutti i fatti rilevanti della vertenza, né sono
necessari ulteriori atti istruttori. A questo punto si pone ancora soltanto la
questione delle conseguenze giuridiche di tale intimazione.
4. Se l’esecuzione è diretta contro una persona fisica, il precetto
esecutivo si notifica nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare
la sua professione e in sua assenza a persona adulta della sua famiglia o a un
suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF). Ove non si trovi alcuna persona abilitata a
ritirare l’atto esecutivo, esso viene consegnato a un funzionario comunale o di
Considerandi
polizia perché lo rimetta personalmente al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF).
4.1
L’agente
incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio
oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto
aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta
notifica (art. 72 cpv. 2 LEF;
Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
2a ed. 2010, vol. I, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 11 ad art. 72 LEF).
a) Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle
lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida
notifica nel senso degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7; sentenze della CEF
15.2015.33
del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2008.50 del 7 luglio 2008,
consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2), ciò che del resto
figura esplicitamente nella rubrica “Notifica” del precetto (“Una notifica
per lettera (anche raccomandata) non è lecita”). L’inidoneità
della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere dal fatto che l’escusso
abbia preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di
notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (sentenze
della CEF 15.2015.33 del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2007.96 del 31
ottobre 2007 consid. 2; 15.2003.86 dell’11 luglio 2003; sentenza
27.
novembre 1990 dell’Autorità di vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991,
pag. 94; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF).
b) Qualora,
tuttavia, il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché in un
modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal
momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104 consid.
2, 120 III 116 consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze
della CEF 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2, nonché sentenza
15.2003.200
del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).
4.2
Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’autorizzazione
data da PI 1 alla Polizia comunale di __________, l’invio postale del precetto
esecutivo al domicilio di lui non costituisce valida notifica nel senso dell’art.
72.
LEF. Non essendo, d’altronde, né il ricorrente né l’UE, cui incombe l’onere
della prova (sentenze della CEF 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid.
3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003), in grado di dimostrare in
altro modo quando l’escusso ha effettivamente preso conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, si deve ritenere che PI 1 è venuto a conoscenza dell’esistenza
dell’atto esecutivo al più presto il 7 luglio 2015, giorno successivo all’invio
dell’avviso di pignoramento, ch’egli ammette di avere ricevuto. Pur volendo ammettere
ch’egli avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente all’UE per ottenere una copia
del precetto esecutivo, la sua opposizione, interposta il 21 luglio 2015
tramite il proprio patrocinatore, dovrebbe essere ritenuta tempestiva, dal momento
che il termine di opposizione di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), scaduto
durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF), sarebbe stato
prorogato fino a mercoledì 5 agosto 2015 in virtù dell’art. 63 LEF. Corretta,
quindi, la decisione dell’UE di riconsiderare la situazione, registrando l’opposizione
interposta dall’escusso il 21 luglio 2015. Dal profilo formale, invero, l’UE
avrebbe dovuto riconsiderare non la notifica del precetto bensì il pignoramento
eseguito il 13 luglio, annullandolo come richiesto del resto dal patrocinatore
dello stesso PI 1 nello scritto del 21 luglio. La questione non essendo però
stata sollevata dalle parti, non è necessario esaminarla. Infondato, il ricorso
di RI 1 va respinto.
4.3
Non
si giunge a un altro esito neppure alla luce delle osservazioni presentate il 7
dicembre 2015 dal ricorrente. Contrariamente
a quanto egli allega, il precetto esecutivo non è stato correttamente notificato
dalla polizia, siccome essa, come visto, ha manifestamente violato l’art. 72 cpv. 2 LEF. Il fatto che l’escusso l’abbia
preventivamente autorizzata a consegnargli gli atti esecutivi “a mezzo posta”
non la legittimava a disattendere i propri doveri istituzionali, compromettendo
così la sicurezza del diritto voluta dal legislatore. L’autorizzazione risulta
pertanto nulla, l’esigenza di prova della notifica costituendo un
interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini
generali” (sentenza della CEF 15.2003.86 dell’11 luglio 2003,
pag. 2 verso il basso). Del resto, l’autorizzazione non contiene alcuna
dichiarazione di PI 1 in merito alla questione della data della notifica, ma
solo una clausola generica (senza valore giuridico) con cui la polizia declina
ogni responsabilità “in caso di [indeterminate] scadenze giuridiche non
rispettate”. Egli non può, pertanto, essere considerato in malafede quando
afferma di non avere saputo dell’esistenza del precetto esecutivo prima di ricevere
l’avviso di pignoramento.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– , ,
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca, per il tramite della sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.