15.2015.67
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2 ottobre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.67
Lugano
2 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella procedura avviata su istanza 3 settembre 2015 dell’Ufficio
di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
PI 1 __________
nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di
CC 4, __________
CC 2, __________
CC 3, __________
CC 5, __________
CC 6, __________
CC 7, __________
nelle
varie esecuzioni (gruppi 2-9) promosse contro l’escussa da:
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(entrambi
rappr. dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)
__________,
__________
__________,
c/o __________, __________
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
__________,
__________
__________,
__________
__________,
__________
__________,
__________
__________,
__________
__________
__________
(rappr.
__________)
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(rappr. da __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse
contro PI 1 il 21 gennaio 2013, il 4 novembre 2013, il 17 febbraio 2014, il 10
marzo 2014, il 26 maggio 2014, il 4 agosto 2014, il 6 ottobre 2014, il 10
novembre 2014, il 19 gennaio 2015 e il 6 luglio 2015, l’Ufficio esecuzione (UE)
di Locarno ha pignorato i “diritti spettanti all’escussa nella comunione
ereditaria” composta oltre a lei di CC 4, CC 2, CC 3, CC 5, CC 6 e CC 7. In
sede di pignoramento il 21 gennaio 2013 l’Ufficio ha indicato il valore di stima
dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione in fr. 15'293.30,
mentre nei successivi verbali lo ha quantificato in fr. 1.–.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha
convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20
gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS
281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta
essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della
comunione ereditaria. Il 4 febbraio 2015, l’Ufficio ha quindi assegnato agli
interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete
per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito
una sola proposta è pervenuta all’Ufficio, con la quale tre membri della
comunione ereditaria hanno proposto di versare rate mensili varianti da fr. 250.–
a fr. 400.– secondo le proprie possibilità fino a estinzione dei debiti
dell’escussa.
C. Il
3 settembre 2015 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti e precisando che, come risulta dal verbale di conciliazione,
la sostanza immobiliare di pertinenza della comunione ereditaria, composta
della quota di comproprietà B di un mezzo dell’unità di proprietà
per piani n. 3907, pari a 116/1000 della particella n. 462
RFD di Gordola, è gravata da cartelle ipotecarie per
complessivi fr. 379'000.– a fronte di un valore di stima dell’intera
proprietà fr. 922'870.–, motivo per cui l’UE ha attribuito alla quota
ereditaria dell’escussa, che partecipa alla comunione nella misura di un
settimo, un valore “ufficiale” di fr. 38'847.–.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC),
dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.
10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta
Considerandi
dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della
quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel
caso di specie in occasione dei pignoramenti successivi al primo, avvenuto il 21
gennaio 2013, nel quale aveva indicato il valore di stima dell’interessenza
spettante all’escussa nella comunione ereditaria in fr. 15'293.30, l’Ufficio
ha sempre simbolicamente attribuito alla quota un valore di fr. 1.–. È
solo in sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in
fr. 38'847.–, moltiplicando la differenza tra il valore di stima dell’intera
particella n. __________ RFD di Gordola fr. 922'870.– e il
carico ipotecario gravante l’unità n. __________ (pari a complessivi fr. 379'000.–)
per la quota spettante all’escussa di tale unità (un settimo della metà). In
realtà il calcolo è errato, perché l’onere ipotecario non riguarda l’intero
fondo bensì unicamente l’unità n. 3907, sicché esso avrebbe dovuto essere
dedotto dalla sola unità di dell’intero fondo, ciò che avrebbe dato un
risultato negativo di fr. 271'947.10 (116/1000 di fr. 922'870.– meno fr. 379'000.–).
Sennonché è inverosimile che un appartamento di 4 locali con cucina, doppio
servizi e balconi al terzo piano di una palazzina a Gordola non valga almeno il
carico ipotecario che lo grava, e anzi molto di più. D’altronde l’UE non ha
accertato l’effettivo ammontare del debito ipotecario, che parrebbe essere
notevolmente inferiore a fr. 379'000.– stando almeno all’erede CC 7, che
in uno scritto 15 gennaio 2015 alla nipote CC 4 figurante agli atti lo
quantifica in fr. 194'000.–. L’ufficio ha poi erroneamente stabilito la
quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa in un settimo anziché in un solo
dodicesimo, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, essendo di un
mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa
tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il
15.
novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). Ne
consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come
invece richiede l’art. 5 cpv. 3, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso
all’UE per nuovi accertamenti.
3.
Al
riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito
ipotecario gravante l’unità n. __________ e a stabilirne nuovamente il valore
di stima reale, semmai con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF), fermo
restando che la quota parte di PI 1 è di un dodicesimo di quel valore. Fatto
ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un
termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è respinta.
2. Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando
3 che precede.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.