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Decisione

15.2015.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 ottobre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha

convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20

gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS

281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta

essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della

comunione ereditaria. Il 4 febbraio 2015, l’Ufficio ha quindi assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito

una sola proposta è pervenuta all’Ufficio, con la quale tre membri della

comunione ereditaria hanno proposto di versare rate mensili varianti da fr. 250.–

a fr. 400.– secondo le proprie possibilità fino a estinzione dei debiti

dell’escussa.

C. Il

3 settembre 2015 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti e precisando che, come risulta dal verbale di conciliazione,

la sostanza immobiliare di pertinenza della comunione ereditaria, composta

della quota di comproprietà B di un mezzo dell’unità di proprietà

per piani n. 3907, pari a 116/1000 della particella n. 462

RFD di Gordola, è gravata da cartelle ipotecarie per

complessivi fr. 379'000.– a fronte di un valore di stima dell’intera

proprietà fr. 922'870.–, motivo per cui l’UE ha attribuito alla quota

ereditaria dell’escussa, che partecipa alla comunione nella misura di un

settimo, un valore “ufficiale” di fr. 38'847.–.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC),

dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.

10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta

Considerandi

dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della

quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel

caso di specie in occasione dei pignoramenti successivi al primo, avvenuto il 21

gennaio 2013, nel quale aveva indicato il valore di stima dell’interessenza

spettante all’escussa nella comunione ereditaria in fr. 15'293.30, l’Ufficio

ha sempre simbolicamente attribuito alla quota un valore di fr. 1.–. È

solo in sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in

fr. 38'847.–, moltiplicando la differenza tra il valore di stima dell’intera

particella n. __________ RFD di Gordola fr. 922'870.– e il

carico ipotecario gravante l’unità n. __________ (pari a complessivi fr. 379'000.–)

per la quota spettante all’escussa di tale unità (un settimo della metà). In

realtà il calcolo è errato, perché l’onere ipotecario non riguarda l’intero

fondo bensì unicamente l’unità n. 3907, sicché esso avrebbe dovuto essere

dedotto dalla sola unità di dell’intero fondo, ciò che avrebbe dato un

risultato negativo di fr. 271'947.10 (116/1000 di fr. 922'870.– meno fr. 379'000.–).

Sennonché è inverosimile che un appartamento di 4 locali con cucina, doppio

servizi e balconi al terzo piano di una palazzina a Gordola non valga almeno il

carico ipotecario che lo grava, e anzi molto di più. D’altronde l’UE non ha

accertato l’effettivo ammontare del debito ipotecario, che parrebbe essere

notevolmente inferiore a fr. 379'000.– stando almeno all’erede CC 7, che

in uno scritto 15 gennaio 2015 alla nipote CC 4 figurante agli atti lo

quantifica in fr. 194'000.–. L’ufficio ha poi erroneamente stabilito la

quota parte di PI 1 nell’e­redità indivisa in un settimo anziché in un solo

dodicesimo, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, essendo di un

mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa

tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il

15.

novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). Ne

consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come

invece richiede l’art. 5 cpv. 3, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso

all’UE per nuovi accertamenti.

3.

Al

riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito

ipotecario gravante l’unità n. __________ e a stabilirne nuovamente il valore

di stima reale, semmai con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF), fermo

restando che la quota parte di PI 1 è di un dodicesimo di quel valore. Fatto

ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un

termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

61.

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è respinta.

2. Gli

atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando

3 che precede.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.