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Decisione

15.2015.68

Ricorso contro la notifica di un precetto esecutivo

26 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ignaro

dell’errore, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento il 19 agosto 2015. Il 25

dello stesso mese, PI 1 ha comunicato all’UE che sua moglie aveva in realtà

interposto opposizione all’atto della notifica del precetto esecutivo ma l’addetta

postale aveva omesso di trascriverla sul precetto, ciò che la stessa addetta ha

confermato con uno scritto del 25 agosto.

C. Il

27 agosto 2015, avvalendosi della facoltà di riconsiderare i propri provvedimenti,

l’UE ha annullato la notifica del precetto esecutivo e ne ha preannunciato una

nuova notificazione.

D. Con

ricorso del 1° settembre 2015, la RI 1 si è opposta alla decisione di riconsiderazione

chiedendone implicitamente l’annullamento.

E. Con

osservazioni presentate con un messaggio elettronico del 7 settembre 2015, PI 1

si è opposto al ricorso, invitando l’UE a procedere a una nuova notificazione,

mentre quest’ulti­­mo ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27

agosto 2015 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF). Le osservazioni presentate da PI 1 sono invece irricevibili,

poiché non sono firmate (v. art. 7 cpv. 2 LPR per il rinvio dell’art. 9 cpv. 4

LPR). Non è però necessario impartirgli un termine per

rimediare a tale irregolarità, visto l’esito del giudizio odierno, che non

pregiudica i suoi interessi.

2. La

ricorrente sostiene che la notifica del precetto esecutivo non può essere annullata

perché l’escusso non l’ha respinto. A suo parere eventuali mancanze dell’ufficio

postale “esulano dalla questione centrale che il Precetto è stato di fatto

accolto”.

3. Ora,

come risulta senza equivoco dalla dichiarazione scritta 25 agosto 2015 di __________

– l’impiegata postale che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo –,

la moglie dell’e­­scusso, cui è stato consegnato l’atto allo sportello, ha

manifestato a voce la propria opposizione totale, ma per un disguido l’ad­­detta

postale ha segnato l’opposizione solo nel sistema informatico e non sugli esemplari

cartacei del precetto esecutivo. La sua dichiarazione è del resto corroborata

dall’estratto stampato del “dettaglio evento” tratto dal sistema informatico,

che alla voce “evento” indica “20 –

Recapitato allo sportello LEG13 – Opposizione totale”. Non si può

quindi dire che l’escusso, tramite la moglie cui il precetto poteva validamente

essere notificato (v. art. 64 cpv. 1 LEF), non vi si sia opposto.

4. D’altronde,

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il disguido dell’impiegata

postale non è senza rilievo sulla procedura esecutiva. Come pubblico documento

nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo costituisce

sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesat­­tezza

del suo contenuto (DTF 120 III

118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art.

9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die

Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1998, pag. 171, n.

7.87). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare

della veridicità del contenuto del documento (sentenza

9 giugno 1986 dell’Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in:

BlSchK 1988, pag. 231–233; sentenze della CEF 15.2003.166 del 2 aprile 2004

consid. 3 e 15.2002.93 del 30 agosto 2002 consid. 2/a). Orbene, nel caso

specifico è la stessa impiegata postale a confermare l’incompletezza del

precetto esecutivo, vale a dire la persona preposta dalla legge a notificarlo

(art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche

verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF).

5. La

decisione impugnata, tuttavia, non può essere confermata nella misura in cui

annulla la notifica del precetto esecutivo. Risulta infatti chiaramente dalla

dichiarazione dell’addetta postale e dalle allegazioni dell’escusso che la

notifica è avvenuta in modo del tutto regolare come pure la formulazione di un’oppo­sizione

da parte della moglie dell’escusso. Era pertanto inutile, in tali circostanze,

annullare la notifica del precetto esecutivo. L’UE avrebbe invece dovuto

semplicemente accertare l’avvenuta opposizione e annullare l’avviso di

pignoramento, con comunicazione alle parti. In definitiva, la decisione

impugnata va riformata in tal senso (art. 21 LEF).

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e

1.1 della decisione impugnata sono annullati e così riformati:

1. È accertata e registrata nel sistema

informatico dell’Ufficio d’ese­cuzione l’opposizione interposta l’8 giugno 2015

al precetto esecutivo n. __________.

1.1 È

annullato l’avviso di pignoramento emesso il 19 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.