15.2015.68
Ricorso contro la notifica di un precetto esecutivo
26 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.68
Lugano
26 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° settembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’annullamento della notifica di precetto esecutivo emesso nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. La
RI 1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 38'000.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 27 aprile 2015. Il 1° giugno 2015 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona ha emesso il precetto esecutivo n. __________,
che la posta ha consegnato alla moglie dell’escusso l’8 giugno. Per un
disguido, l’impiegata dell’ufficio postale di __________ ha registrato l’opposizione
formulata dalla moglie solo nel sistema informatico ma non l’ha segnata sul
precetto esecutivo.
Fatti
B. Ignaro
dell’errore, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento il 19 agosto 2015. Il 25
dello stesso mese, PI 1 ha comunicato all’UE che sua moglie aveva in realtà
interposto opposizione all’atto della notifica del precetto esecutivo ma l’addetta
postale aveva omesso di trascriverla sul precetto, ciò che la stessa addetta ha
confermato con uno scritto del 25 agosto.
C. Il
27 agosto 2015, avvalendosi della facoltà di riconsiderare i propri provvedimenti,
l’UE ha annullato la notifica del precetto esecutivo e ne ha preannunciato una
nuova notificazione.
D. Con
ricorso del 1° settembre 2015, la RI 1 si è opposta alla decisione di riconsiderazione
chiedendone implicitamente l’annullamento.
E. Con
osservazioni presentate con un messaggio elettronico del 7 settembre 2015, PI 1
si è opposto al ricorso, invitando l’UE a procedere a una nuova notificazione,
mentre quest’ultimo ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27
agosto 2015 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF). Le osservazioni presentate da PI 1 sono invece irricevibili,
poiché non sono firmate (v. art. 7 cpv. 2 LPR per il rinvio dell’art. 9 cpv. 4
LPR). Non è però necessario impartirgli un termine per
rimediare a tale irregolarità, visto l’esito del giudizio odierno, che non
pregiudica i suoi interessi.
2. La
ricorrente sostiene che la notifica del precetto esecutivo non può essere annullata
perché l’escusso non l’ha respinto. A suo parere eventuali mancanze dell’ufficio
postale “esulano dalla questione centrale che il Precetto è stato di fatto
accolto”.
3. Ora,
come risulta senza equivoco dalla dichiarazione scritta 25 agosto 2015 di __________
– l’impiegata postale che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo –,
la moglie dell’escusso, cui è stato consegnato l’atto allo sportello, ha
manifestato a voce la propria opposizione totale, ma per un disguido l’addetta
postale ha segnato l’opposizione solo nel sistema informatico e non sugli esemplari
cartacei del precetto esecutivo. La sua dichiarazione è del resto corroborata
dall’estratto stampato del “dettaglio evento” tratto dal sistema informatico,
che alla voce “evento” indica “20 –
Recapitato allo sportello LEG13 – Opposizione totale”. Non si può
quindi dire che l’escusso, tramite la moglie cui il precetto poteva validamente
essere notificato (v. art. 64 cpv. 1 LEF), non vi si sia opposto.
4. D’altronde,
contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il disguido dell’impiegata
postale non è senza rilievo sulla procedura esecutiva. Come pubblico documento
nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo costituisce
sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesattezza
del suo contenuto (DTF 120 III
118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art.
9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die
Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1998, pag. 171, n.
7.87). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare
della veridicità del contenuto del documento (sentenza
9 giugno 1986 dell’Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in:
BlSchK 1988, pag. 231–233; sentenze della CEF 15.2003.166 del 2 aprile 2004
consid. 3 e 15.2002.93 del 30 agosto 2002 consid. 2/a). Orbene, nel caso
specifico è la stessa impiegata postale a confermare l’incompletezza del
precetto esecutivo, vale a dire la persona preposta dalla legge a notificarlo
(art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche
verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF).
5. La
decisione impugnata, tuttavia, non può essere confermata nella misura in cui
annulla la notifica del precetto esecutivo. Risulta infatti chiaramente dalla
dichiarazione dell’addetta postale e dalle allegazioni dell’escusso che la
notifica è avvenuta in modo del tutto regolare come pure la formulazione di un’opposizione
da parte della moglie dell’escusso. Era pertanto inutile, in tali circostanze,
annullare la notifica del precetto esecutivo. L’UE avrebbe invece dovuto
semplicemente accertare l’avvenuta opposizione e annullare l’avviso di
pignoramento, con comunicazione alle parti. In definitiva, la decisione
impugnata va riformata in tal senso (art. 21 LEF).
6. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e
1.1 della decisione impugnata sono annullati e così riformati:
1. È accertata e registrata nel sistema
informatico dell’Ufficio d’esecuzione l’opposizione interposta l’8 giugno 2015
al precetto esecutivo n. __________.
1.1 È
annullato l’avviso di pignoramento emesso il 19 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.