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Decisione

15.2015.7

Ricorso per ritardata giustizia

21 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

14 aprile 2015 l’UE ha inoltrato a questa Camera una e-mail del 1° aprile 2015

del notaio __________, con cui quest’ultima chiede conferma che dietro

pagamento di fr. 345'682.20 possa ottenere la restituzione delle due cartelle

ipotecarie pignorate e informa che l’importo in questione verosimilmente le

sarebbe stato messo a disposizione per l’inizio di agosto del 2015, data di

pagamento del prezzo di compravendita della casa di U__________.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per

denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

3 LPR).

2. Dall’esposizione

dei fatti appena ricordati si evince che nell’ese­­cuzione n. __________0, la domanda di

realizzazione della cartella ipotecaria di fr. 78'000.– e della quota di

comproprietà di un terzo della particella di U__________ giace dal 10 settembre

2014 (sopra ad B). I termini, d’ordine stabiliti dalla legge per la

realizzazione dei beni mobili e immobili, di rispettivamente due (art. 122 cpv.

1 LEF) e tre mesi (art. 133 cpv. 1 LEF), sono già scaduti alla fine dello

scorso anno e l’UE non ha ancora chiesto al Betreibungs- und Konkursamt

Berner Oberland, in via rogatoria, di procedere alla realizzazione dei beni

oggetto di un pignoramento già da tempo definitivo, malgrado i solleciti dell’escutente

20 novembre 2014, 4 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015 (sopra ad D) e il ricorso

per ritardata giustizia in esame.

2.1 Va

dato atto all’UE che a fronte dell’intenzione manifestata dall’escussa di voler

pagare le procedure esecutive in corso, era opportuno concederle qualche tempo

per dare seguito alla sua dichiarazione, ciò a cui la ricorrente ha del resto implicitamente

acconsentito all’inizio di quest’anno (sopra ad G). Tuttavia, dopo l’interruzione

delle trattative e il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2015 per il

pagamento dei crediti posti in esecuzione (sopra ad H), passate le ferie

pasquali l’UE avrebbe dovuto riattivare l’esecuzione. Nulla muta al riguardo la

comunicazione 1° aprile 2015 del notaio __________, su un possibile pagamento

all’ini­­zio dell’agosto del 2015, visto l’atteggiamento passato dell’e­scus­­­sa,

la relativa indeterminazione della comunicazione in questione e la distanza

dall’an­nunciata estinzione delle pendenze, incompatibile con i termini di

legge. D’altronde, le oggettive difficoltà dell’UE in termini di organico, per

cui la Camera ha comprensione, non costituiscono un motivo di dilazione delle

operazioni, il Cantone essendo responsabile di dotare i suoi uffici di un

effettivo sufficiente per garantire il tempestivo avanzamento delle procedure

(DTF 119 III 3 consid. 3).

2.2 Giova

poi rammentare che l’avvio della procedura di realizzazione non impedisce, con

l’accordo dei creditori pignoranti, una vendita a trattative private (art. 130

e 143b LEF), ciò che per gli immobili presuppone ad ogni modo il preventivo

allestimento dell’elenco oneri (art. 143b cpv. 2 LEF), a cura dell’ufficio

rogato (art. 75 cpv. 1 Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il tempo necessario

a tale incombenza costituisce un ulteriore motivo perché si dia immediato

seguito alla domanda di realizzazione.

2.3 Il

ricorso va quindi accolto su questo punto e l’UE invitato ad avviare la

realizzazione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 78'000.– che grava la particella n. __________ RFD di U__________ e, posto che il credito posto in esecuzione a causa degli interessi

maturati nel frattempo (v. sopra ad A) oggi supera fr. 110'000.–,

incaricare il Betreibungs- und Konkursamt Berner

Oberland di procedere alla realizzazione della quota

di comproprietà di un terzo della particella n. __________ RFD di U__________

spettante all’e­­scussa, stimata in fr. 109'000.– dall’ufficio bernese il

20 novembre 2014. A scanso di equivoci va precisato che la realizzazione

separata della cartella e del fondo non è contraria all’art. 35 cpv. 2 RFF,

poiché nel caso specifico l’escussa non è (unica) proprietaria del fondo su cui

grava la cartella.

3. Quanto

alla richiesta di completare il pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________2,

si osserva che la situazione esecutiva in questa procedura non è chiara. Nei tre

incarti trasmessi alla Camera figura solo il verbale (interno) delle operazioni

del pignoramento (del 17 novembre 2014) e non il verbale (definitivo) del

pignoramento provvisorio delle cartelle ipotecarie, della quota di comproprietà

di un terzo e della fideiussione assicurativa di fr. 225'000.–. Inoltre,

non è dato di sapere se il pignoramento di quest’ultimo oggetto è stato

fruttuoso e se l’esecuzione n. __________6 fa parte dello stesso gruppo di

quelle promosse dalla ricorrente. In siffatte circostanze, il ricorso dev’essere

parzialmente accolto anche su questo punto, nel senso di ordinare all’UE di

allestire il verbale definitivo relativo al pignoramento del 17 novembre 2014 e

di valutare se i crediti vantati dalla ricorrente sono coperti o se invece è

necessario procedere a un pignoramento complementare di beni mobili e redditi.

L’UE coglierà anche tale occasione per aggiornare tutti gli incarti riferiti a PI

1, riordinandoli.

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. ll ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato all’Ufficio

esecuzione di Bellinzona di procedere alle operazioni indicate ai considerandi

2.3 e 3.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.