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Decisione

15.2015.70

Ricorso contro il precetto esecutivo. Indicazione errata del domicilio dell’escutente. Rettifica

6 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso dell’11 agosto 2015, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo con effetto ex tunc e

la costrizione del procedente al versamento di una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.–

a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili. Il 7 settembre 2015

il ricorrente ha chiesto l’evasione del ricorso e segnatamente della domanda di

effetto sospensivo, la quale è stata respinta con decreto del 25 settembre

2015.

C. Il

successivo 7 ottobre, il ricorrente ha chiesto di annettere agli atti la

notifica in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale del 6 ottobre 2015 di

un precetto esecutivo diretto contro PI 1, indicato come “irreperibile”, di

notificare celermente la nuova prova alla controparte e di riformare il decreto

del 25 settembre nel senso dell’accoglimento della domanda di effetto

sospensivo. Con decreto del 12 ottobre 2015, la Camera ha impartito a PI 1,

tramite il patrocinatore indicato sul noto precetto esecutivo (avv. B__________),

un termine di cinque giorni per formulare eventuali osservazioni sulla

richiesta di concessione dell’effetto sospensivo. Il 13 ottobre, l’avv. B__________

ha ritornato il decreto comunicando di non più rappresentare PI 1 e il medesimo

giorno ha fatto lo stesso con l’invito dell’UE di Locarno a formulare eventuali

osservazioni sul ricorso.

D. Con

osservazioni del 15 ottobre 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,

pur ritenendo di avere correttamente emesso il precetto esecutivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal primo giorno utile – ovvero il 2

agosto 2015 – dopo la fine delle ferie estive (dal 15 al 31 luglio, art. 56

LEF), durante le quali l’atto impugnato è stato notificato, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e DTF 96 III 50 consid. 3).

2. RI

1 si duole che l’UE abbia emesso il precetto esecutivo con una falsa attestazione

circa il domicilio di PI 1, che non è a Muralto, come il ricorrente dice di essere

venuto a sapere quando lo stesso ufficio ha dichiarato irricevibile una sua

domanda di esecuzione diretta contro PI 1 proprio per l’assenza di domicilio

nel suo circondario.

3. Giusta

l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in particolare

il nome e il domicilio del creditore e del­l’eventuale suo rappresentante e,

ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione

speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione. Il

precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’ese­cuzione (art. 69

cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di massima

tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d’esecuzione

né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete oppure se sa che sono

false. Ad ogni modo il precetto esecutivo è nullo unicamente se l’ine­sattezza,

l’incompletezza o l’ambiguità riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la

persona del debitore o del creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, è

di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore e non è stata successivamente

sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto esplicitamente o per atti

concludenti atti esecutivi posteriori (Wuthrich/Schoch

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF

con rinvii).

3.1 La

menzione del domicilio dell’escutente sul precetto esecutivo non è considerata

come un elemento essenziale. Del resto, secondo la legge ove il creditore che

dimora all’estero non abbia indicato un domicilio eletto in Svizzera si reputa

eletto presso l’ufficio d’esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF). Il ricorrente

ha d’altronde manifestato di non avere dubbi sull’identità di PI 1. La sua richiesta

di dichiarare nullo il precetto esecutivo deve quindi essere respinta.

3.2 Non

si disconosce, tuttavia, che l’indicazione del domicilio del creditore a __________

è errata. Stante la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop),

infatti, PI 1 ha lasciato la Svizzera, verosimilmente per la Papua Nuova

Guinea, già nel 2008 e comunque il suo recapito attuale è ignoto anche all’UE (v.

la pubblicazione prodotta dal ricorrente il 7 ottobre 2015). Ciò posto, non è

necessario annullare il precetto esecutivo: è sufficiente ordinare all’UE di

registrare PI 1 nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria

sede in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.

4. La

domanda tesa a obbligare PI 1 a versare una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.–

a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili non è motivata ed è

pertanto irricevibile, per tacere del fatto che né la LEF né la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) contengono una norma simile

all’art. 99 CPC, che permetta di esigere da una parte il versamento di una

cauzione processuale (sentenza della CEF 15.2014.11 del 14 marzo 2014, consid.

1).

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso

che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di registrare PI 1

nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria sede.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–presso l’Ufficio

di esecuzione, Locarno.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.