15.2015.70
Ricorso contro il precetto esecutivo. Indicazione errata del domicilio dell’escutente. Rettifica
6 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.70
Lugano
6 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 settembre 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 20 luglio 2015 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, d’ignota dimora
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso
di fr. 4'000'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2014. L’escusso
ha interposto opposizione il 24 luglio 2015 all’atto della notifica del
precetto esecutivo.
Fatti
B. Con
ricorso dell’11 agosto 2015, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo con effetto ex tunc e
la costrizione del procedente al versamento di una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.–
a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili. Il 7 settembre 2015
il ricorrente ha chiesto l’evasione del ricorso e segnatamente della domanda di
effetto sospensivo, la quale è stata respinta con decreto del 25 settembre
2015.
C. Il
successivo 7 ottobre, il ricorrente ha chiesto di annettere agli atti la
notifica in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale del 6 ottobre 2015 di
un precetto esecutivo diretto contro PI 1, indicato come “irreperibile”, di
notificare celermente la nuova prova alla controparte e di riformare il decreto
del 25 settembre nel senso dell’accoglimento della domanda di effetto
sospensivo. Con decreto del 12 ottobre 2015, la Camera ha impartito a PI 1,
tramite il patrocinatore indicato sul noto precetto esecutivo (avv. B__________),
un termine di cinque giorni per formulare eventuali osservazioni sulla
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo. Il 13 ottobre, l’avv. B__________
ha ritornato il decreto comunicando di non più rappresentare PI 1 e il medesimo
giorno ha fatto lo stesso con l’invito dell’UE di Locarno a formulare eventuali
osservazioni sul ricorso.
D. Con
osservazioni del 15 ottobre 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,
pur ritenendo di avere correttamente emesso il precetto esecutivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal primo giorno utile – ovvero il 2
agosto 2015 – dopo la fine delle ferie estive (dal 15 al 31 luglio, art. 56
LEF), durante le quali l’atto impugnato è stato notificato, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e DTF 96 III 50 consid. 3).
2. RI
1 si duole che l’UE abbia emesso il precetto esecutivo con una falsa attestazione
circa il domicilio di PI 1, che non è a Muralto, come il ricorrente dice di essere
venuto a sapere quando lo stesso ufficio ha dichiarato irricevibile una sua
domanda di esecuzione diretta contro PI 1 proprio per l’assenza di domicilio
nel suo circondario.
3. Giusta
l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in particolare
il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e,
ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione
speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione. Il
precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’esecuzione (art. 69
cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di massima
tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d’esecuzione
né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete oppure se sa che sono
false. Ad ogni modo il precetto esecutivo è nullo unicamente se l’inesattezza,
l’incompletezza o l’ambiguità riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la
persona del debitore o del creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, è
di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore e non è stata successivamente
sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto esplicitamente o per atti
concludenti atti esecutivi posteriori (Wuthrich/Schoch
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF
con rinvii).
3.1 La
menzione del domicilio dell’escutente sul precetto esecutivo non è considerata
come un elemento essenziale. Del resto, secondo la legge ove il creditore che
dimora all’estero non abbia indicato un domicilio eletto in Svizzera si reputa
eletto presso l’ufficio d’esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF). Il ricorrente
ha d’altronde manifestato di non avere dubbi sull’identità di PI 1. La sua richiesta
di dichiarare nullo il precetto esecutivo deve quindi essere respinta.
3.2 Non
si disconosce, tuttavia, che l’indicazione del domicilio del creditore a __________
è errata. Stante la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop),
infatti, PI 1 ha lasciato la Svizzera, verosimilmente per la Papua Nuova
Guinea, già nel 2008 e comunque il suo recapito attuale è ignoto anche all’UE (v.
la pubblicazione prodotta dal ricorrente il 7 ottobre 2015). Ciò posto, non è
necessario annullare il precetto esecutivo: è sufficiente ordinare all’UE di
registrare PI 1 nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria
sede in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.
4. La
domanda tesa a obbligare PI 1 a versare una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.–
a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili non è motivata ed è
pertanto irricevibile, per tacere del fatto che né la LEF né la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) contengono una norma simile
all’art. 99 CPC, che permetta di esigere da una parte il versamento di una
cauzione processuale (sentenza della CEF 15.2014.11 del 14 marzo 2014, consid.
1).
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso
che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di registrare PI 1
nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria sede.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–presso l’Ufficio
di esecuzione, Locarno.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.