15.2015.71
Comminatoria di fallimento. Censure di merito irricevibili
21 settembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.71
Lugano
21
settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 15 settembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 agosto 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 7 agosto 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di fr. 8'002.70 oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio 2015 e agli accessori,
il 28 agosto 2015 l’escutente, appurato che l’escussa non aveva interposto
opposizione, le ha fatto notificare la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 15 settembre 2015 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato per osservazioni né
alla PI 1 né all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento affermando di
Considerandi
avere concordato verbalmente con l’escutente un rientro graduale del suo debito
in 4 mesi, ma ciò nonostante essa avrebbe promosso l’esecuzione in esame. Segnala
di aver pagato fr. 5'144.90 il 14 luglio 2015 a saldo dei debiti per l’intero
2014.
e di voler saldare il resto in 4 rate entro la fine dell’anno. Così
facendo la ricorrente non invoca però alcun motivo formale di annullamento
della comminatoria di fallimento ma solo censure di merito riferite all’esigibilità
del credito posto in esecuzione, che avrebbe invece dovuto far valere
interponendo opposizione al precetto esecutivo. Fondato esclusivamente su
censure irricevibili in questa sede, il ricorso non può che essere respinto,
ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.