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Decisione

15.2015.71

Comminatoria di fallimento. Censure di merito irricevibili

21 settembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 15 settembre 2015 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato per osservazioni né

alla PI 1 né all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento affermando di

Considerandi

avere concordato verbalmente con l’escutente un rientro graduale del suo debito

in 4 mesi, ma ciò nonostante essa avrebbe promosso l’esecuzione in esame. Segnala

di aver pagato fr. 5'144.90 il 14 luglio 2015 a saldo dei debiti per l’intero

2014.

e di voler saldare il resto in 4 rate entro la fine dell’anno. Così

facendo la ricorrente non invoca però alcun motivo formale di annullamento

della comminatoria di fallimento ma solo censure di merito riferite all’esigibilità

del credito posto in esecuzione, che avrebbe invece dovuto far valere

interponendo opposizione al precetto esecutivo. Fondato esclusivamente su

censure irricevibili in questa sede, il ricorso non può che essere respinto,

ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.