15.2015.72
Ricorso contro un’esecuzione che l’escusso allega vertere su una pretesa già oggetto di un’altra esecuzione. Contestazione della legittimazione dell’escu-tente. Potere di cognizione dell’autorità di v
23 settembre 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.72
Lugano
23 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 21 settembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione n. __________ promossa il 9 settembre 2015 nei confronti
del ricorrente da
PI 1, __________
(c/o __________, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che a richiesta della PI 1, il 9 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________
per l’incasso di fr. 5'366.50 risultante dall’atto di carenza di beni n.
4459/07 rilasciato il 14 gennaio 2008 a favore della __________ di Lucerna;
che
il 15 settembre 2015 RI 1 ha interposto opposizione a tale atto e il 18 settembre
l’ha impugnato con ricorso a questa Camera e chiestone l’annullamento, allegando
che il credito sarebbe già stata “precedentemente intimata” da un altro
creditore;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avvio di una seconda
esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro
Considerandi
della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione
o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III
384.
consid. 1 e 2, con rinvii);
che
il debitore che intende impedire che costui aggredisca il suo patrimonio
più volte per lo stesso credito può interporre opposizione o, se l’identità dei
crediti è manifesta, chiedere con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17
LEF) l’annullamento della o delle esecuzioni superflue (sentenza della CEF
15.2014.105
del 5 novembre 2014, consid. 3);
che
nel caso concreto non solo il ricorrente non ha citato l’altra esecuzione che a
suo dire verterebbe sullo stesso credito fatto valere dalla PI 1, ma neppure ha
preteso che l’altro procedente abbia già domandato la continuazione dell’esecuzione
o abbia il diritto di farlo;
che
sapere chi sia il vero creditore della pretesa posta in esecuzione è questione
di merito, sottratta al potere di cognizione sia dell’UE sia dell’autorità di
vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1°
dicembre 2005 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015,
consid. 3.1);
che
ad ogni buon conto la questione verrà se del caso esaminata dal giudice in un’eventuale
procedura di rigetto dell’opposizione;
che
pacificamente infondato, il ricorso va così respinto;
che
visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato intimato né alla procedente
né all’Ufficio d’esecuzione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.