15.2015.74
Ricorso contro l’avviso d’incanto di una cartella ipotecaria al portatore. Rivendicazione di un diritto di comproprietà. Ordine di pignoramento tra quota di comproprietà e cartella ipotecaria che la g
25 marzo 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2015.74
15.2015.75
Lugano
25 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sui ricorsi 23 settembre 2015 di
RI 1
PI 4
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 26 agosto 2015 nelle esecuzioni n.
__________ e __________ promosse rispettivamente da
PI 2
(patrocinata dall’avv. PA 1)
e
avv. RA 1,
(esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 3, patrocinato
dall’avv. PA 2)
nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________0 promossa da PI 2 contro PI 1 (nata __________),
il 21 gennaio 2010 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha proceduto a
concorrenza di fr. 61'347.– più accessori al pignoramento provvisorio di
una cartella ipotecaria di fr. 78'000.– che grava la particella n. __________
RFD di __________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i due
fratelli RI 1e PI 4. Il pignoramento è diventato definitivo con il decreto 2
giugno 2014 del presidente della prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale (inc.4A_189/2014),
che ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata
dall’escussa nella procedura di disconoscimento di debito. Il 17 novembre 2014
l’UE ha pignorato, dietro richiesta dell’escutente del 1° ottobre 2014, la
quota di comproprietà di un terzo del medesimo fondo n. __________ RFD di __________.
B. Il 14 ottobre 2011 nell’esecuzione n. __________4
promossa contro l’escussa dalla comunione ereditaria (CE) fu PI 3 (e per essa
dal suo esecutore testamentario avv. RA 1) l’UE ha pignorato in via provvisoria
per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria
di fr. 22'000.– gravante in I° grado la nota particella n. __________ RFD
di __________. Il pignoramento
è diventato definitivo con decisione 28 febbraio 2014 della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello, che ha respinto l’appello
presentato da PI 1 contro la sentenza 5 settembre 2013 del Pretore del Distretto
di Bellinzona di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito.
C. A beneficio del gruppo n. __________ delle esecuzioni n. __________6
e n. __________9 (ex n. __________) promosse contro PI 1 dalla CE fu PI 3 il 3
giugno 2014 e da PI 2 il 31 ottobre 2012, l’UE di Bellinzona ha pignorato il 17
novembre 2014, per rispettivamente fr. 5'027.20 e, in via provvisoria, per
fr. 223'061.65, la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in I°
grado la nota particella n. __________, la cartella ipotecaria di fr. 78'000.–
gravante in II° grado la medesima particella e la quota di comproprietà di un
terzo spettante all’escussa.
D. Statuendo sul ricorso per denegata
giustizia interposto da PI 2, con sentenza del 21 aprile 2015 (inc. 15.2015.7) questa Camera ha ordinato all’UE di avviare la
realizzazione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 78'000.– e d’incaricare il Betreibungs-
und Konkursamt Berner Oberland di procedere alla
realizzazione della quota di comproprietà di un terzo spettante all’escussa.
E. Il
26 agosto 2015 l’Ufficio ha comunicato a PI 1, a PI 2 e agli eredi fu PI 3 che
il 30 settembre 2015 alle ore 10.00 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________4
e __________0 alla vendita della cartella ipotecaria al portatore gravante in
secondo grado la particella n.
__________.
F. Con
ricorsi del 23 settembre 2015, RI 1 e PI 4 hanno chiesto di annullare la vendita
all’asta della cartella ipotecaria, di liberarla dal
pignoramento e di riconsegnarla loro.
G. Il 29 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso ai
ricorsi effetto sospensivo nel senso che l’asta del 30 novembre 2015 è stata
rinviata.
H. Con
osservazioni 12 ottobre 2015 PI 2 e la CE fu PI 3 hanno chiesto la reiezione
dei ricorsi, mentre il 19 ottobre 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Fatti
I. Saputo,
nell’ambito della procedura in esame, dell’esistenza della quota di comproprietà
di PI 1 anche sulla cartella di secondo grado di fr. 78'000.–, il 9
ottobre 2015 l’esecutore testamentario della successione fu PI 3, avv. RA 1,
aveva chiesto a questa Camera con due ricorsi distinti la restituzione del
termine d’impugnazione del pignoramento provvisorio eseguito il 22 settembre
2011 a carico d’RI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Biasca (inc.
15.2015.82) e del pignoramento eseguito il 16 aprile 2012 nei confronti di PI 4
nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano (inc. 15.2015.84), così come l’estensione
di quei pignoramenti e delle proprie domande di realizzazione alla quota di
comproprietà spettante all’escussa. I ricorsi sono stati dichiarati tardivi con
sentenza odierna.
L. Nell’asta
pubblica del 4 marzo 2016 l’UE ha aggiudicato la cartella di primo grado a
favore di PI 2 per il suo valore nominale di fr. 22'000.–.
M. Con
richiesta dell’8 marzo 2016 PI 4 ha chiesto la modifica del decreto di effetto
sospensivo del 29 settembre 2015 nel senso che sia ordinato all’UE di
consegnare la cartella ipotecaria di secondo grado a suo padre __________ così
come quella di primo grado una volta che l’esecuzione n. __________4
diretta contro sua sorella sarà stata pagata.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla
conoscenza dell’atto impugnato emesso il 26 agosto 2015
dall’UE di Bellinzona, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17
LEF). Si deve infatti reputare che, come da
loro preteso, i ricorrenti hanno avuto conoscenza del pignoramento della
cartella ipotecaria al portatore gravante per fr. 78'000.–
in secondo grado la particella n. __________ RFD di __________ solo il 17 settembre 2015, non risultando
né dagli atti né dalla decisione citata da PI 2 nelle sue osservazioni (ad 2) –
da cui si evince solo che PI 4 sapeva di “procedure d’incasso” portate avanti
contro la sorella – che il pignoramento sia stato comunicato loro.
2. I
ricorsi d’RI 1 e di PI 4 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono
pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm,
le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che la sentenza odierna
può essere impugnata anche singolarmente.
3. I
ricorrenti si dolgono che l’esecuzione n. __________4 promossa dalla CE fu PI 3
non è garantita dalla cartella ipotecaria al portatore gravante per fr. 78'000.–
in secondo grado la particella n. __________ RFD di __________
bensì da quella che la grava per fr. 22'000.– in primo grado, ch’essi
affermano di avere consegnato alla sorella solo a favore della comunione ereditaria
in quella esecuzione (n. __________4). La procedente PI 2 non
avrebbe pertanto alcun diritto sulla cartella ipotecaria di primo grado, la
quale, una volta pagata l’esecuzione in questione, dovrebbe del resto essere
restituita. D’altronde, i ricorrenti sostengono che nell’esecuzione n. __________0
promossa da PI 2 la sorella PI 1 non era autorizzata da loro a utilizzare l’importo
totale di fr. 78'000.– della cartella di
secondo grado ma era abilitata a impegnare solo la sua parte,
ossia fr. 26'000.–. A mente dei ricorrenti, pertanto, la cartella
ipotecaria non è vendibile per la sua totalità bensì unicamente per un terzo.
Inoltre, essi aggiungono, il 20 novembre 2014 l’UE ha pignorato il fondo di __________
per fr. 328'615.15 a completa copertura dei crediti di fr. 211'000.–
e di fr. 112'781.10 vantati da PI 2, motivo per cui la cartella ipotecaria
di fr. 78'000.– dovrebbe essere liberata dai pignoramenti
e restituita loro.
4. Nelle
sue osservazioni PI 2 contesta il diritto di comproprietà vantato dai
ricorrenti sulla cartella ipotecaria di secondo grado e sostiene che la quota
di comproprietà di un terzo dell’escussa sul fondo di __________ copre solo in
minima parte il suo credito, viste le aspettative d’incasso quasi nulle in un’asta
di beni di questo genere, e va comunque realizzata dopo i beni mobili (art. 95
LEF). Anche l’avv. RA 1 contesta la rivendicazione dei ricorrenti, ritenuta
irricevibile in questa sede, oltre che poco verosimile, dal momento ch’essi non
hanno dichiarato di esserne comproprietari nelle procedure di pignoramento
dirette nei loro confronti. E il resistente invoca anche lui la precedenza del
pignoramento della cartella ipotecaria rispetto a quello della quota di
comproprietà, prescritta dall’art. 95 cpv. 2 LEF.
5. Come
rilevano i ricorrenti a giusta ragione e ammettono le controparti, a copertura
dell’esecuzione n. __________4 è stata pignorata unicamente la cartella
ipotecaria di fr. 22'000.– di primo grado e non anche quella di fr. 78'000.–
di secondo grado. L’UE ha
verosimilmente perso di vista l’ordine e l’oggetto delle varie esecuzioni
dirette contro PI 1, ossia: 1) il pignoramento eseguito il 21 gennaio 2010 nell’esecuzione
n. __________0 promossa da PI 2 (per fr. 119'847.– al 25 febbraio 2016)
verte sulla cartella di secondo grado e sulla quota di comproprietà di un terzo
spettante all’escussa; 2) il pignoramento eseguito il 14 settembre 2011 nell’esecuzione
n. __________4 della CE PI 3 (per fr. 10'364.20 al 25
febbraio 2016) verte, come detto, solo sulla cartella di fr. 22'000.– di
primo grado; 3) il pignoramento eseguito il 17 novembre 2014 a favore del
gruppo composto delle esecuzioni n. __________6 della CE e n. __________9 (ex
n. __________) di PI 2 (per fr. 233'938.25 complessivi al 25 febbraio
2016) verte su tutti e tre gli oggetti (le due cartelle e la quota di
comproprietà). D’altronde la quota di comproprietà del fondo spettante a RI 1
risulta gravata dal pignoramento eseguito il 22 settembre 2011 dall’UE di
Biasca a favore della comunione ereditaria nell’esecuzione n. __________5 (per
fr. 16'655.55) e il 21 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________ avviata
dall’UE di Bellinzona per conto della Banca __________ (a concorrenza di fr. 14'205.65),
e quella spettante a PI 4 è stata pignorata dall’UE di Lugano il 16 maggio 2012
a favore della CE (per fr. 3'933.10) e il 20 gennaio 2016 a favore del gruppo
composto delle esecuzioni dell’UE di Lugano n. __________) di PI 2 (per fr. 225'350.60)
e n. __________ della CE (per fr. 1'718.35).
Ne
consegue che la cartella ipotecaria di secondo grado non può essere realizzata
a favore dell’esecuzione n. __________4. Diversamente invece da quanto
ritenuto dai ricorrenti la cartella ipotecaria di primo grado è
stata pignorata non solo a favore dell’esecuzione n. __________4 ma successivamente
anche nelle esecuzioni n. __________6 e __________9, motivo per il quale l’estinzione
della prima non avrebbe comunque svincolato la cartella di primo grado dal
pignoramento a favore delle altre due esecuzioni. Contrariamente a quanto
comunicato da PI 4 nel suo scritto dell’8 marzo 2016, infatti, sua sorella non
risulta avere pagato a saldo l’esecuzione n. __________9 ma, secondo la stessa
dichiarazione del patrocinatore di lei acclusa a tale scritto, soltanto un
terzo del suo debito. La questione è ad ogni modo diventata senza oggetto con l’aggiudicazione
a pubblico incanto, il 4 marzo 2016, della cartella di
primo grado (sopra ad L).
6. A sostegno della domanda di restituzione
della cartella ipotecaria di secondo grado i ricorrenti fanno anche valere di
non avere autorizzato la sorella PI 1 a farla pignorare per l’importo totale di
fr. 78'000.– a favore dell’esecuzione n. __________0. A loro dire essa poteva
utilizzare solo la sua parte, ossia fr. 26'000.–, e non anche gli altri
due terzi di loro proprietà.
6.1 Sennonché
la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione
di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al
terzo, circostanza che renderebbe nulla la misura (DTF 108 III 122 consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 2,
2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre
2013). Meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da
Considerandi
pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l’ufficio
ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2), il cui scopo è proprio quello di far accertare eventuali
diritti di proprietà, diritti di pegno od ogni altro diritto o pretesa di terzi
incompatibile con il pignoramento o di cui bisogna tener conto nella
realizzazione dei beni (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1121).
Questioni di merito inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella
competenza del giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (DTF 108 III
122, consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né
dell’autorità di vigilanza.
6.2
Nel
caso specifico, le mere affermazioni dei ricorrenti e la circostanza che il
fondo su cui grava la cartella ipotecaria appartenga in comproprietà ai due
fratelli e alla sorella in ragione di un terzo ciascuno non bastano perché si
possa manifestamente escludere che la cartella ipotecaria di fr. 78'000.–
appartenga a PI 1 in esclusiva proprietà, anche perché loro padre __________,
che ora PI 4 indica esserne il legittimo portatore (sopra ad M), ha consegnato
la cartella all’UE senza menzionare che sua figlia non ne sarebbe stata l’unica
proprietaria e ha firmato senza riserve i verbali di pignoramento del 21
gennaio 2010 e del 17 novembre 2014 che ne accertano il pignoramento e il
valore di stima in fr. 78'000.–. La misura, quindi, resiste alla critica.
Non incombe poi all’organo di esecuzione sostituirsi al giudice civile
competente per statuire sulla titolarità della cartella di secondo grado.
Considerate le pretese fatte valere da RI 1 e PI 4, tuttavia, l’Ufficio dovrà
avviare la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e segg.,
impartendo all’escussa e ai creditori un termine per dichiarare se si oppongono
alla rivendicazione (art. 107 cpv. 2 LEF), visto che __________ deteneva la
cartella per conto della figlia nel senso dell’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF. Solo
al termine di tale procedura potrebbe eventualmente porsi la questione dello
svincolo della cartella dal pignoramento per la parte di cui i ricorrenti dovessero
essere considerati proprietari. Ad ogni modo, l’UE di Bellinzona comunicherà l’esito
della procedura di rivendicazione agli UE di Lugano e di Biasca per le rispettive
incombenze (v. sopra ad I), coordinandosi con loro per la realizzazione delle
quote di comproprietà (v. sotto consid. 7.2).
7.
I ricorrenti sostengono ancora che il pignoramento della quota di
comproprietà del fondo di __________ per fr. 328'615.15 basterebbe a coprire
i crediti di fr. 211'000.– e di fr. 112'781.10 vantati da PI 2,
motivo per cui la cartella ipotecaria di fr. 78'000.–
dovrebbe essere liberata dai pignoramenti e restituita loro (o al loro padre).
7.1
In
realtà gli importi aggiornati dei crediti di PI 2 sono un po’ superiori a
quelli indicati dai ricorrenti e la cartella è anche pignorata a favore dell’esecuzione
n. __________6 della CE fu PI 3
(sopra consid. 6), ma soprattutto il valore della quota di comproprietà intestata
all’escussa non è di fr. 328'615.15 bensì di fr. 109'000.–,
pari a un terzo del valore del fondo libero da pegno (di fr. 520'000.– ./.
fr. 191'000.–) secondo il verbale di pignoramento del Betreibungsamt
Oberland del 20 novembre 2014, valore insufficiente al pagamento dei tre crediti
appena menzionati, ammontanti al
25.
febbraio 2016 a complessivi fr. 347'935.85. Nulla
muta al riguardo il fatto che PI 1 avrebbe pagato la quota (interna) di
un terzo del debito che ha nei confronti di PI 2, siccome
rimarrebbe comunque debitrice solidale con i fratelli dei rimanenti due terzi.
Anche tale censura si rivela, in sé, infondata.
7.2
A
ben vedere, invero, la questione del pignoramento separato della cartella e
della quota di comproprietà e dell’ordine di pignoramento (art. 95 LEF)
potrebbe anche non porsi a dipendenza dell’esito della procedura di
rivendicazione della prima e di realizzazione della seconda.
a) Occorre
infatti ricordare che per l’art. 73e cpv. 2 del Regolamento
del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS
281.
) prima di realizzare una quota di comproprietà, ove l’intero fondo sia
gravato da pegno, l’ufficio d’esecuzione deve condurre
trattative con i creditori titolari di un diritto di pegno sull’intero fondo e
con gli altri comproprietari, in vista di ripartire il pegno sulle singole
quote; qualora il debitore risponda solidalmente con gli altri comproprietari
di un debito ipotecario garantito dall’intero fondo, l’ufficio cercherà di
perfezionare una corrispondente ripartizione del debito. In alternativa, esso può
tentare di ottenere, conducendo trattative con gli interessati, lo scioglimento
del rapporto di comproprietà, in modo che sia possibile soddisfare interamente
o parzialmente il creditore procedente con il prodotto della particella attribuita
al debitore o della quota del debitore sul prodotto della vendita dell’intero
fondo o della somma pertoccantegli in seguito all’acquisto della sua quota parte
di uno o più comproprietari (art. 73e cpv. 3 RFF). Nella misura in cui,
giusta le norme del diritto civile, per la modifica di rapporti giuridici
occorre la collaborazione del debitore, l’ufficio agisce in suo luogo e vece
(art. 23c e 73e cpv. 4 RFF). Soltanto se i menzionati tentativi
non sono andati a buon fine si può porre la stessa quota di comproprietà all’incanto
pubblico (art. 73f RFF).
b) Nel
caso in rassegna, di conseguenza, poiché la cartella ipotecaria di secondo
grado grava l’intera particella n. __________ RFD di __________, prima di porre
all’asta la quota di comproprietà spettante a PI 1, l’UE di Bellinzona dovrà
procedere alle incombenze stabilite all’art. 73e RFF appena ricordate.
Ora, se la rivendicazione dei ricorrenti venisse accolta, è possibile che l’UE
riesca a ottenere il consenso di tutti gli interessati per una ripartizione dei
pegni sulle singole quote in ragione di un terzo per ognuna di esse. In tal
caso, la quota della cartella di secondo grado gravante la quota di PI 1 non
potrebbe più essere realizzata separatamente da tale quota (art. 35 cpv. 2
RFF). Si avrebbe anche la stessa conseguenza in caso di reiezione della rivendicazione
ove l’UE trovasse comunque un accordo per la ripartizione dei pegni sulle
singole quote, con la differenza che i creditori a beneficio del pignoramento
della cartella di secondo grado, poi divisa in tre parti, potrebbero esigere la
realizzazione delle parti gravanti le quote di comproprietà d’RI 1 e PI
4.
Non da ultimo, poiché per ognuna delle tre quote di comproprietà è già
pendente una domanda di realizzazione, è anche ipotizzabile la vendita dell’intero
fondo facendo astrazione della cartella di secondo grado (art. 35 cpv. 2 RFF) e
ripartendo poi il ricavato tra i tre fratelli, dopo avere pagato i rispettivi
creditori (cfr. per analogia art. 73e cpv. 3 RFF).
c) Fatto
sta che allo stadio attuale delle procedure il pignoramento della cartella di
secondo grado non può essere tolto. I ricorsi in esame possono quindi essere
accolti solo in parte, nel senso che prima di eventualmente porre la cartella
all’asta l’UE di Bellinzona avvierà la procedura di rivendicazione (sopra
consid. 6.2) e determinerà poi se realizzarla separatamente dalla quota di
comproprietà dell’escussa tentando l’esperimento di conciliazione prescritto
dall’art. 73e RFF (sopra consid. 7.2/a-b). Al riguardo l’UE di Bellinzona
coinvolgerà gli UE di Biasca e di Lugano per quanto concerne le quote di
comproprietà d’RI 1 e PI 4 (se la loro quota sarà ancora a quel momento oggetto
di una domanda di realizzazione), così come tutti i creditori a beneficio di un
pegno sull’intero fondo, fermo restando che ogni ufficio agirà in luogo e vece del
debitore domiciliato nel proprio circondario (art. 73e cpv. 4 RFF; Annen in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2
e 8 ad art. 1 RFF).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
pronuncia: 1. Le procedure di ricorso di RI 1
(inc. n. 15.2015.74) e di PI 4 (inc. n. 15.2015.75) sono congiunte.
2.
I
ricorsi d’RI 1 e di PI 4 sono parzialmente accolti, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
di determinarsi come ai considerandi 6.2 e 7.2. Avvierà quindi dapprima la
procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di secondo grado che grava la particella n. __________ RFD di __________,
comunicandone l’esito agli Uffici di esecuzione di Biasca e Lugano, e determinerà
poi se realizzare la cartella separatamente dalla quota di comproprietà di PI 1
tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF,
esteso se occorre alle quote d’RI 1 e PI 4.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione:
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio di esecuzione, Biasca;
– Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.