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Decisione

15.2015.74

Ricorso contro l’avviso d’incanto di una cartella ipotecaria al portatore. Rivendicazione di un diritto di comproprietà. Ordine di pignoramento tra quota di comproprietà e cartella ipotecaria che la g

25 marzo 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Saputo,

nell’ambito della procedura in esame, dell’esistenza della quota di comproprietà

di PI 1 anche sulla cartella di secondo grado di fr. 78'000.–, il 9

ottobre 2015 l’esecutore testamentario della successione fu PI 3, avv. RA 1,

aveva chiesto a questa Camera con due ricorsi distinti la restituzione del

termine d’impugnazione del pignora­mento provvisorio eseguito il 22 settembre

2011 a carico d’RI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Biasca (inc.

15.2015.82) e del pignoramento eseguito il 16 aprile 2012 nei confronti di PI 4

nell’esecuzione n. __________ del­l’UE di Lugano (inc. 15.2015.84), così come l’estensione

di quei pignoramenti e delle proprie domande di realizzazione alla quota di

comproprietà spettante all’escussa. I ricorsi sono stati dichiarati tardivi con

sentenza odierna.

L. Nell’asta

pubblica del 4 marzo 2016 l’UE ha aggiudicato la cartella di primo grado a

favore di PI 2 per il suo valore nominale di fr. 22'000.–.

M. Con

richiesta dell’8 marzo 2016 PI 4 ha chiesto la modifica del decreto di effetto

sospensivo del 29 settembre 2015 nel senso che sia ordinato all’UE di

consegnare la cartella ipotecaria di secondo grado a suo padre __________ così

come quella di primo grado una volta che l’esecuzione n. __________4

diretta contro sua sorella sarà stata pagata.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla

conoscenza dell’atto impugnato emesso il 26 agosto 2015

dall’UE di Bellinzona, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17

LEF). Si deve infatti reputare che, come da

loro preteso, i ricorrenti hanno avuto conoscenza del pignoramento della

cartella ipotecaria al portatore gravante per fr. 78'000.–

in secondo grado la particella n. __________ RFD di __________ solo il 17 settembre 2015, non risultando

né dagli atti né dalla decisione citata da PI 2 nelle sue osservazioni (ad 2) –

da cui si evince solo che PI 4 sapeva di “procedure d’incasso” portate avanti

contro la sorella – che il pignoramento sia stato comunicato loro.

2. I

ricorsi d’RI 1 e di PI 4 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono

pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm,

le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che la sentenza odierna

può essere impugnata anche singolarmente.

3. I

ricorrenti si dolgono che l’esecuzione n. __________4 promossa dalla CE fu PI 3

non è garantita dalla cartella ipotecaria al portatore gravante per fr. 78'000.–

in secondo grado la particella n. __________ RFD di __________

bensì da quella che la grava per fr. 22'000.– in primo grado, ch’essi

affermano di avere consegnato alla sorella solo a favore della comunione ere­ditaria

in quella esecuzione (n. __________4). La procedente PI 2 non

avrebbe pertanto alcun diritto sulla cartella ipotecaria di primo grado, la

quale, una volta pagata l’esecuzione in questione, dovrebbe del resto essere

restituita. D’altronde, i ricorrenti sostengono che nell’esecuzione n. __________0

promos­sa da PI 2 la sorella PI 1 non era autorizzata da loro a utilizzare l’importo

totale di fr. 78'000.– della cartella di

secondo grado ma era abilitata a impegnare solo la sua parte,

ossia fr. 26'000.–. A mente dei ricorrenti, pertanto, la cartella

ipotecaria non è vendibile per la sua totalità bensì unicamente per un terzo.

Inoltre, essi aggiungono, il 20 novembre 2014 l’UE ha pignorato il fondo di __________

per fr. 328'615.15 a completa copertura dei crediti di fr. 211'000.–

e di fr. 112'781.10 vantati da PI 2, motivo per cui la cartella ipotecaria

di fr. 78'000.– dovrebbe essere liberata dai pignoramenti

e restituita loro.

4. Nelle

sue osservazioni PI 2 contesta il diritto di comproprietà vantato dai

ricorrenti sulla cartella ipotecaria di secondo grado e sostiene che la quota

di comproprietà di un terzo dell’escussa sul fondo di __________ copre solo in

minima parte il suo credito, viste le aspettative d’incasso quasi nulle in un’asta

di beni di questo genere, e va comunque realizzata dopo i beni mobili (art. 95

LEF). Anche l’avv. RA 1 contesta la rivendicazione dei ricorrenti, ritenuta

irricevibile in questa sede, oltre che poco verosimile, dal momento ch’essi non

hanno dichiarato di esserne comproprietari nelle procedure di pignoramento

dirette nei loro confronti. E il resistente invoca anche lui la precedenza del

pignoramento della cartella ipotecaria rispetto a quello della quota di

comproprietà, prescritta dall’art. 95 cpv. 2 LEF.

5. Come

rilevano i ricorrenti a giusta ragione e ammettono le controparti, a copertura

dell’esecuzione n. __________4 è stata pignorata unicamente la cartella

ipotecaria di fr. 22'000.– di primo grado e non anche quella di fr. 78'000.–

di secondo grado. L’UE ha

verosimilmente perso di vista l’ordine e l’oggetto delle varie esecuzioni

dirette contro PI 1, ossia: 1) il pignoramento eseguito il 21 gennaio 2010 nell’esecuzione

n. __________0 promossa da PI 2 (per fr. 119'847.– al 25 febbraio 2016)

verte sulla cartella di secondo grado e sulla quota di comproprietà di un terzo

spettante all’escussa; 2) il pignoramento eseguito il 14 settembre 2011 nell’esecuzione

n. __________4 della CE PI 3 (per fr. 10'364.20 al 25

febbraio 2016) verte, come detto, solo sulla cartella di fr. 22'000.– di

primo grado; 3) il pignoramento eseguito il 17 novembre 2014 a favore del

gruppo composto delle esecuzioni n. __________6 della CE e n. __________9 (ex

n. __________) di PI 2 (per fr. 233'938.25 complessivi al 25 febbraio

2016) verte su tutti e tre gli oggetti (le due cartelle e la quota di

comproprietà). D’al­­tronde la quota di comproprietà del fondo spettante a RI 1

risulta gravata dal pignoramento eseguito il 22 settembre 2011 dall’UE di

Biasca a favore della comunione ereditaria nel­l’esecuzione n. __________5 (per

fr. 16'655.55) e il 21 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________ avviata

dall’UE di Bellinzona per conto della Banca __________ (a concorrenza di fr. 14'205.65),

e quella spettante a PI 4 è stata pignorata dall’UE di Lugano il 16 maggio 2012

a favore della CE (per fr. 3'933.10) e il 20 gennaio 2016 a favore del gruppo

composto delle esecuzioni dell’UE di Lugano n. __________) di PI 2 (per fr. 225'350.60)

e n. __________ della CE (per fr. 1'718.35).

Ne

consegue che la cartella ipotecaria di secondo grado non può essere realizzata

a favore dell’esecuzione n. __________4. Diversamente invece da quanto

ritenuto dai ricorrenti la cartella ipotecaria di primo grado è

stata pignorata non solo a favore del­l’esecuzione n. __________4 ma successivamente

anche nelle esecuzioni n. __________6 e __________9, motivo per il quale l’estinzione

della prima non avrebbe comunque svincolato la cartella di primo grado dal

pignoramento a favore delle altre due esecuzioni. Contrariamente a quanto

comunicato da PI 4 nel suo scritto dell’8 marzo 2016, infatti, sua sorella non

risulta avere pagato a saldo l’esecuzione n. __________9 ma, secondo la stessa

dichiarazione del patrocinatore di lei acclusa a tale scritto, soltanto un

terzo del suo debito. La questione è ad ogni modo diventata senza oggetto con l’aggiudicazione

a pubblico incanto, il 4 marzo 2016, della cartella di

primo grado (sopra ad L).

6. A sostegno della domanda di restituzione

della cartella ipotecaria di secondo grado i ricorrenti fanno anche valere di

non avere autorizzato la sorella PI 1 a farla pignorare per l’importo totale di

fr. 78'000.– a favore dell’esecuzione n. __________0. A loro dire essa poteva

utilizzare solo la sua parte, ossia fr. 26'000.–, e non anche gli altri

due terzi di loro proprietà.

6.1 Sennonché

la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione

di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al

terzo, circostanza che renderebbe nulla la misura (DTF 108 III 122 consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 2,

2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre

2013). Meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da

Considerandi

pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l’ufficio

ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2), il cui scopo è proprio quello di far accertare eventuali

diritti di proprietà, diritti di pegno od ogni altro diritto o pretesa di terzi

incompatibile con il pignoramento o di cui bisogna tener conto nella

realizzazione dei beni (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1121).

Questioni di merito inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella

competenza del giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (DTF 108 III

122, consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né

dell’autorità di vigilanza.

6.2

Nel

caso specifico, le mere affermazioni dei ricorrenti e la circostanza che il

fondo su cui grava la cartella ipotecaria appartenga in comproprietà ai due

fratelli e alla sorella in ragione di un terzo ciascuno non bastano perché si

possa manifestamente escludere che la cartella ipotecaria di fr. 78'000.–

appartenga a PI 1 in esclusiva proprietà, anche perché loro padre __________,

che ora PI 4 indica esserne il legittimo portatore (sopra ad M), ha consegnato

la cartella all’UE senza menzionare che sua figlia non ne sarebbe stata l’unica

proprietaria e ha firmato senza riserve i verbali di pignoramento del 21

gennaio 2010 e del 17 novembre 2014 che ne accertano il pignoramento e il

valore di stima in fr. 78'000.–. La misura, quindi, resiste alla critica.

Non incombe poi all’organo di esecuzione sostituirsi al giudice civile

competente per statuire sulla titolarità della cartella di secondo grado.

Considerate le pretese fatte valere da RI 1 e PI 4, tuttavia, l’Ufficio dovrà

avviare la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e segg.,

impartendo all’e­­scussa e ai creditori un termine per dichiarare se si oppongono

alla rivendicazione (art. 107 cpv. 2 LEF), visto che __________ deteneva la

cartella per conto della figlia nel senso del­l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF. Solo

al termine di tale procedura potrebbe eventualmente porsi la questione dello

svincolo della cartella dal pignoramento per la parte di cui i ricorrenti dovessero

essere considerati proprietari. Ad ogni modo, l’UE di Bellinzona comunicherà l’esito

della procedura di rivendicazione agli UE di Lugano e di Biasca per le rispettive

incombenze (v. sopra ad I), coordinandosi con loro per la realizzazione delle

quote di comproprietà (v. sotto consid. 7.2).

7.

I ricorrenti sostengono ancora che il pignoramento della quota di

comproprietà del fondo di __________ per fr. 328'615.15 basterebbe a coprire

i crediti di fr. 211'000.– e di fr. 112'781.10 vantati da PI 2,

motivo per cui la cartella ipotecaria di fr. 78'000.–

dovrebbe essere liberata dai pignoramenti e restituita loro (o al loro padre).

7.1

In

realtà gli importi aggiornati dei crediti di PI 2 sono un po’ superiori a

quelli indicati dai ricorrenti e la cartella è anche pignorata a favore dell’esecuzione

n. __________6 della CE fu PI 3

(sopra consid. 6), ma soprattutto il valore della quota di comproprietà intestata

all’escussa non è di fr. 328'615.15 bensì di fr. 109'000.–,

pari a un terzo del valore del fondo libero da pegno (di fr. 520'000.– ./.

fr. 191'000.–) secondo il verbale di pignoramento del Betreibungsamt

Oberland del 20 novembre 2014, valore insufficiente al pagamento dei tre crediti

appena menzionati, ammontanti al

25.

febbraio 2016 a complessivi fr. 347'935.85. Nulla

muta al riguardo il fatto che PI 1 avrebbe pagato la quota (interna) di

un terzo del debito che ha nei confronti di PI 2, siccome

rimarrebbe comunque debitrice solidale con i fratelli dei rimanenti due terzi.

Anche tale censura si rivela, in sé, infondata.

7.2

A

ben vedere, invero, la questione del pignoramento separato della cartella e

della quota di comproprietà e dell’ordine di pignoramento (art. 95 LEF)

potrebbe anche non porsi a dipendenza dell’esito della procedura di

rivendicazione della prima e di realizzazione della seconda.

a) Occorre

infatti ricordare che per l’art. 73e cpv. 2 del Regolamento

del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS

281.

) prima di realizzare una quota di comproprietà, ove l’intero fondo sia

gravato da pegno, l’ufficio d’esecu­­zione deve condurre

trattative con i creditori titolari di un diritto di pegno sull’intero fondo e

con gli altri comproprietari, in vista di ripartire il pegno sulle singole

quote; qualora il debitore risponda solidalmente con gli altri comproprietari

di un debito ipotecario garantito dall’intero fondo, l’ufficio cercherà di

perfezionare una corrispondente ripartizione del debito. In alternativa, esso può

tentare di ottenere, conducendo trattative con gli interessati, lo scioglimento

del rapporto di comproprietà, in modo che sia possibile soddisfare interamente

o parzialmente il creditore procedente con il prodotto della particella attribuita

al debitore o della quota del debitore sul prodotto della vendita dell’intero

fondo o della somma pertoccantegli in seguito all’acquisto della sua quota parte

di uno o più comproprietari (art. 73e cpv. 3 RFF). Nella misura in cui,

giusta le norme del diritto civile, per la modifica di rapporti giuridici

occorre la collaborazione del debitore, l’ufficio agisce in suo luogo e vece

(art. 23c e 73e cpv. 4 RFF). Soltanto se i menzionati tentativi

non sono andati a buon fine si può porre la stessa quota di comproprietà all’incanto

pubblico (art. 73f RFF).

b) Nel

caso in rassegna, di conseguenza, poiché la cartella ipotecaria di secondo

grado grava l’intera particella n. __________ RFD di __________, prima di porre

all’asta la quota di comproprietà spettante a PI 1, l’UE di Bellinzona dovrà

procedere alle incombenze stabilite all’art. 73e RFF appena ricordate.

Ora, se la rivendicazione dei ricorrenti venisse accolta, è possibile che l’UE

riesca a ottenere il consenso di tutti gli interessati per una ripartizione dei

pegni sulle singole quote in ragione di un terzo per ognuna di esse. In tal

caso, la quota della cartella di secondo grado gravante la quota di PI 1 non

potrebbe più essere realizzata separatamente da tale quota (art. 35 cpv. 2

RFF). Si avrebbe anche la stessa conseguenza in caso di reiezione della rivendicazione

ove l’UE trovasse comunque un accordo per la ripartizione dei pegni sulle

singole quote, con la differenza che i creditori a beneficio del pignoramento

della cartella di secondo grado, poi divisa in tre parti, potrebbero esigere la

realizzazione delle parti gravanti le quote di comproprietà d’RI 1 e PI

4.

Non da ultimo, poiché per ognuna delle tre quote di comproprietà è già

pendente una domanda di realizzazione, è anche ipotizzabile la vendita dell’intero

fondo facendo astrazione della cartella di secondo grado (art. 35 cpv. 2 RFF) e

ripartendo poi il ricavato tra i tre fratelli, dopo avere pagato i rispettivi

creditori (cfr. per analogia art. 73e cpv. 3 RFF).

c) Fatto

sta che allo stadio attuale delle procedure il pignoramento della cartella di

secondo grado non può essere tolto. I ricorsi in esame possono quindi essere

accolti solo in parte, nel senso che prima di eventualmente porre la cartella

all’asta l’UE di Bellinzona avvierà la procedura di rivendicazione (sopra

consid. 6.2) e determinerà poi se realizzarla separatamente dalla quota di

comproprietà dell’escussa tentando l’esperimento di conciliazione prescritto

dall’art. 73e RFF (sopra consid. 7.2/a-b). Al riguardo l’UE di Bellinzona

coinvolgerà gli UE di Biasca e di Lugano per quanto concerne le quote di

comproprietà d’RI 1 e PI 4 (se la loro quota sarà ancora a quel momento oggetto

di una domanda di realizzazione), così come tutti i creditori a beneficio di un

pegno sull’intero fondo, fermo restando che ogni ufficio agirà in luogo e vece del

debitore domiciliato nel proprio circondario (art. 73e cpv. 4 RFF; Annen in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2

e 8 ad art. 1 RFF).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

pronuncia: 1. Le procedure di ricorso di RI 1

(inc. n. 15.2015.74) e di PI 4 (inc. n. 15.2015.75) sono congiunte.

2.

I

ricorsi d’RI 1 e di PI 4 sono parzialmente accolti, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona

di determinarsi come ai considerandi 6.2 e 7.2. Avvierà quindi dapprima la

procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di secondo grado che grava la particella n. __________ RFD di __________,

comunicandone l’esito agli Uffici di esecuzione di Biasca e Lugano, e determinerà

poi se realizzare la cartella separatamente dalla quota di comproprietà di PI 1

tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF,

esteso se occorre alle quote d’RI 1 e PI 4.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione:

– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio di esecuzione, Biasca;

– Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.