15.2015.76
Pignoramento di relazioni bancarie. Avviso al terzo debitore. Diritto di essere sentito dell'escusso. Motivazione. Ricusa del presidente dell'autorità di vigilanza
9 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.76
Lugano
9 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Walser,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 31 agosto 2015 di
RI
1
contro l’operato dell’
Ufficio
di esecuzione, Lugano, Lugano
e
meglio contro la notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore
datata 18 agosto 2015 (pignoramento di relazioni bancarie) emessa nell'ambito
delle “esecuzioni n. (50)1653913+div.” promosse nei confronti della ricorrente
da
PI
1
PI 2
rappr. dall'RA 1
PI 3
patrocinato dall'avv. PA 1
PI 4
e sulla contestuale domanda di ricusazione che la
ricorrente presenta nei confronti del presidente dell'autorità di vigilanza
giudice Charles
Jaques, Lugano
ritenuto in fatto
e considerando in
diritto:
1. Nell'ambito
di vari procedimenti esecutivi pendenti a carico dell'RI 1 (n. _______.) con
decisione 18 agosto 2015 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto, in
applicazione dell'art. 99 LEF, alla notificazione del pignoramento di un
credito fino a concorrenza di fr. 12'000.– (oltre accessori e interessi
aggiornati) a _______ AG di ______, presso la quale l'escussa figurava titolare
di una relazione bancaria.
2. Con
ricorso 31 agosto/1° settembre 2015 l'RI
1 si aggrava contro il predetto provvedimento affinché ne sia accertata la
nullità, subordinatamente che lo stesso sia annullato, e in via ancor più
subordinata che sia disposta la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi a
suo carico e all'origine di decisioni tuttora impugnate davanti al Tribunale
federale di Losanna. La ricorrente protesta tasse, spese e ripetibili.
3. L'PA 1 postula la reiezione del ricorso. Dal canto suo
l'UE di Lugano si oppone al ricorso, evidenziando di avere agito correttamente.
Le altre parti non hanno formulato osservazioni.
4. Nella
sua qualità di autorità di vigilanza cantonale, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) è competente per l'evasione del
presente ricorso (art. 17 LEF, art. 10 cpv. 4 LALEF, 3 LPR e 48 lett. e LOG).
5. In
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro 10 giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso
concreto l'atto impugnato è stato emesso il 18 agosto 2015 e notificato alla
debitrice escussa il 26/28 agosto 2015 (copia busta d'intimazione allegata al
ricorso). Esso è pertanto ricevibile.
6. La
ricorrente rimprovera all'UE di avere proceduto al pignoramento presso ________ AG senza
una sua preventiva citazione a presentarsi ai propri sportelli, violando in tal
modo il suo diritto di essere sentita fondato sull'art. 29 Cost. Inoltre, l'atto
in questione non specifica chi siano i creditori e a quali precise esecuzioni
si riferisce. A suo modo di vedere, in difetto di tutti questi elementi
essenziali, e non avendo oltretutto l'UE indicato i motivi e le basi legali
all'origine del pignoramento del conto appartenente all'escussa presso la
citata banca, la decisione impugnata è manifestamente nulla e inefficace.
7. Giusta
l'art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da
titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora
innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio. Ove appaia
giustificata dall'urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il
pignoramento, può anche essere adottata a titolo provvisionale prima che
l'escusso sia stato avvisato del pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, n. 65 ad §22).
Qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all'ufficio
d'esecuzione di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del
creditore mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente
gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid.
2).
L'ufficio
notifica il pignoramento del credito al terzo per il tramite del modulo n. 9.
L'atto si distingue da quello con cui l'ufficiale procedente informa il
debitore dell'avvenuto pignoramento formale (art. 96 cpv. 1 LEF; Foëx in Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed., 2010, n. 15 ad art. 96; Lebrecht in
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 7 ad art. 99) che resta
impugnabile davanti all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; Foëx, op. cit., n. 40 ad art. 96). Il
provvedimento conservativo non è d'altra parte il presupposto di un valido
pignoramento (Lebrecht, op. cit.,
n. 10 ad art. 99).
8. La
ricorrente impugna in modo esplicito la notificazione del pignoramento di un
credito emesso in applicazione dell'art. 99 LEF su formulario ufficiale “Mod.
9”, che allega in copia al gravame (ricorso, pag. 3 in basso e decisione
impugnata annessa). Come si spiegherà qui di seguito, gli argomenti proposti
dall'interessata sono nondimeno sprovvisti di qualsiasi fondamento.
8.1 Risulta anzitutto inconferente l'ipotesi
di una lesione dell'art. 29 Cost. sollevata dalla ricorrente per non essere
stata preventivamente citata e sentita da parte dell'UE. Conformemente alla giurisprudenza
sopra evocata (sopra, consid. 7) la notificazione del pignoramento di un
credito al terzo debitore corrisponde a una misura conservativa volta a
garantire l'esecuzione del pignoramento effettivo. Proprio per questo in via
provvisionale può essere adottata prima che il debitore escusso ne sia stato
informato. In quest'ottica pertanto, nell'ambito di una notificazione fondata
sull'art. 99 LEF, la salvaguardia del diritto di essere sentita dell'escussa
avrebbe vanificato a priori gli effetti di una siffatta misura cautelare. La
questione – come ricordato – non va quindi confusa con l'avviso del
pignoramento al debitore escusso emesso giusta gli art. 90 e 96 LEF, atti che
la ricorrente non pretende qui siano oggetto del ricorso in esame.
Dal
canto suo l'UE precisa che in concreto il pignoramento formale non ha ancora
avuto luogo e di avere nondimeno diffidato l'escussa a presentarsi presso i
suoi sportelli per l'esecuzione del provvedimento, ma che l'interessata non si
è presentata (osservazioni UE, pag. 2 in alto e nel mezzo). L'UE ha inoltre spiegato
di avere bloccato il citato conto bancario limitatamente a fr. 12'000.– in modo
da tutelare i creditori procedenti in varie procedure esecutive per le quali
andava da tempo eseguito il pignoramento (osservazioni UE, pag. 2 nel mezzo).
Ciò detto, come tale l'atto qui impugnato è stato trasmesso in copia alla ricorrente il 26 agosto 2015 e
da lei ricevuto il 28 agosto 2015. Accertato d'altra parte – in mancanza di
puntuali contestazioni – il carattere
provvisorio della notificazione 18/28 agosto 2015, la ricorrente non sembra nemmeno
invocare l'inopportunità della misura impugnata, e meglio che quel
provvedimento non fosse dettato da motivi d'urgenza.
8.2 Invano
la ricorrente si duole poi del fatto che la notificazione del pignoramento del
credito non specifica il nominativo dei creditori procedenti e di tutte le
singole esecuzioni alle quali la misura si riferisce. Scopo della notificazione
del pignoramento del credito alla banca, quale terza debitrice giusta l'art. 99
LEF, era di informare quest'ultima “che per essere valido ogni pagamento
dovrà d'ora innanzi essere effettuato all'Ufficio sottoscritto; se è fatto al
debitore escusso, il pagamento potrà essere chiesto una seconda volta”
(decisione impugnata, nel mezzo). E questo prescinde sia dall'identità dei
creditori che procedono contro la debitrice escussa sia dalle specifiche delle
relative esecuzioni in atto. Tali informazioni sarebbero per contro rilevanti
ai fini degli avvisi emessi giusta gli art. 90 e 96 LEF, che però non sono – come
già detto (sopra, consid. 8.1) – qui impugnati.
8.3 Sprovviste
di pertinenza sono pure l'evocata carenza di motivi e l'assenza di riferimenti
alle basi legali a sostegno del pignoramento del conto bancario. Il formulario
impiegato dall'UE indica in modo esplicito che si tratta della “notificazione
del pignoramento di un credito (Art. 99 e 275 LEF)” presentato, oltretutto,
sotto forma del modello ufficiale n. 9 prescritto a questo scopo. Di modo che
anche il riferimento alla specifica base legale è chiaro. Per il resto,
destinataria dell'atto essendo la banca quale terza debitrice, risulta in sé
superfluo un accenno ai motivi all'origine del pignoramento. La questione
sarebbe evidentemente diversa trattandosi degli avvisi al debitore fondati
sugli art. 90 e 96 LEF, che non sono però qui in discussione.
8.4 Invero
la ricorrente sembra altresì dolersi del fatto che il provvedimento impugnato
non indica le generalità di chi lo ha firmato e la sua legittimazione a farlo
(ricorso, pag. 1 nel mezzo). Giova nondimeno ricordare che, per l'art. 3 lett.
a del regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione, adottato il 23 dicembre
2014 in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato
del 17 dicembre 2014 sull'organizzazione dell'Ufficio di esecuzione e
dell'Ufficio dei fallimenti (RL 3.5.1.4.1), al di fuori di alcuni ambiti che
non sono qui di rilievo (aste immobiliari, osservazioni ai ricorsi, denunce
penali, rappresentanza dell'Ufficio in vertenze giudiziarie, operazioni
finanziarie e di gestione dei conti dell'Ufficio) “le comunicazioni e le
decisioni dell'Ufficio di esecuzione possono essere firmate individualmente da
ogni suo funzionario nominato”. In concreto la contestata firma coincide
con la specifica “Ufficio di esecuzione Lugano, settore 3” e il relativo timbro
ufficiale (decisione impugnata, in basso). I dubbi espressi dalla ricorrente
sono quindi ai limiti del pretesto.
Per
Fatti
i motivi che precedono, il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ciò
che consente alla Camera di deciderlo nella composizione a giudice unico (art.
48b LOG).
9. Contestualmente al suo ricorso l'RI 1 chiede – invero
a titolo pregiudiziale – la ricusazione del presidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, giudice Charles Jaques, a cui
rimprovera di avere “arbitrariamente ed illegittimamente emanato una serie
di sentenze tutte tese a favorire la controparte e contestualmente per
Considerandi
danneggiare RI1” e “mostrato nei di lei confronti un'innegabile
ostilità, se non acredine, quantomeno mancanza di sensibilità, favorendo sempre
e puntualmente le sue controparti, ovvero danneggiando RI1” (ricorso, pag.
2).
Poiché
il giudice Charles Jaques non partecipa nel caso concreto alla composizione
della Camera, che decide nella composizione a giudice unico, la domanda di
ricusa diviene priva d’oggetto.
10.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2
n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa del giudice Charles Jaques,
presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza, è priva d'oggetto.
2. Il
ricorso è respinto.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione.