15.2015.77
Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Leasing auto. Spese di trasferta. Spese per l’esercizio del diritto di visita. Rinvio dell’incarto all’UE per ulteriori accertamenti
10 dicembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.77
Lugano
10 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 27 agosto 2015 di
RI 1 (I)
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
riferito all’esecuzione dei sequestri
n. __________ e __________ decretati
il 10 e il 12 agosto 2015 rispettivamente dal Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona e dal Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona, su
istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1 (I)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decreto del 10 agosto 2015 il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro delle indennità per infortunio
e dello stipendio di PI 1 nei confronti della __________, in Giubiasco, sino a
concorrenza di € 3'640.51, pari a fr. 3'893.82, oltre agli interessi
di mora del 5% dal 20 febbraio 2015 su € 887.15 e dall’11 giugno 2015 su € 2'753.36.
Altrettanto ha fatto il Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona con
decreto del 12 agosto 2015 per “il salario (e/o ogni credito)” del debitore nei
confronti dell’assicurazione infortuni SUVA, sede di Bellinzona.
Fatti
B. In
fase di esecuzione dei sequestri, il 17 agosto 2015 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI
1:
Redditi
Debitore
fr.
2'990.00
Totale
fr.
2'990.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'180.00
Affitto
fr.
600.00
Alimenti
fr.
490.00
Costi di trasferta
fr.
80.00
Diritto di visita al figlio
fr.
150.00
Leasing auto
fr.
545.00
Totale
fr.
3'045.00
C. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il
19 agosto 2015 l’UE ha emesso i relativi verbali, dichiarando i sequestri
infruttuosi.
D. Con
ricorso del 27 agosto 2015 RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendone
la riforma nel senso di riconoscere a PI 1 un minimo di esistenza al massimo di
fr. 2'270.–.
E. Con
osservazioni del 30 settembre 2015 l’UE si rimette al giudizio della Camera,
pur rilevando di aver erroneamente riconosciuto al debitore un importo di base
di fr. 1'180.– in luogo di fr. 1'080.–. PI 1 è invece rimasto
silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta il 20
agosto 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento o del sequestro (art. 93 cpv.
3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente ritiene anzitutto che il costo del leasing auto (di fr. 545.–)
è sproporzionato rispetto al reddito attuale del debitore (fr. 2'990.–).
Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale concernente il computo
del canone locatizio nel minimo di esistenza, essa sostiene che il debitore è tenuto
a ridurre i costi del leasing a una misura normale se utilizza un’autovettura costosa
unicamente per sua eccessiva comodità. È inoltre del parere che le spese di
trasferta di fr. 80.– non siano effettive, perlomeno finché il debitore
sarà in infortunio e non dovrà spostarsi per lavoro.
3.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22
consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute
o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più
economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico
indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre
persone (sentenza del Tribunale federale
7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2015.47 del
10 settembre 2015 consid. 5). In particolare, entrano in linea di conto le
spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und
prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad
ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla
benzina e all’usura (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid.
8.1).
3.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che l’Ufficio ha computato il costo del
Considerandi
“leasing auto”, basandosi sul contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo”
prodotto dall’escusso, secondo cui quest’ultimo ha ottenuto un credito di
€ 19'887.80 per l’acquisto di un’automobile usata del valore di € 22'000.–
(una KIA Sorento 2.2 act immatricolata nel settembre 2010), con l’obbligo di
restituire tale importo oltre agli interessi annui del 7,5% mediante corresponsione
di 48 rate mensili di € 488.50 l’una, tranne la prima di € 546.46, per un
totale con i costi del credito di € 23'623.46. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’insorgente, il veicolo non può invero ritenersi lussuoso, il suo
prezzo essendo inferiore a fr. 25'000.– e rientrando pertanto nella
cosiddetta categoria media inferiore (cfr. Circolare della CEF n. 39/2015
del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un
autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, ad 4). Ad ogni modo,
la ricorrente si limita a censurare genericamente l’importo pagato dall’escusso,
ritenendolo eccessivo, senza tuttavia indicare delle offerte concrete di
leasing con un costo inferiore per un veicolo analogo a quello del debitore né
mettere a sua disposizione un veicolo sostitutivo o la somma necessaria per
acquistarlo (nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF). Inoltre, la ricorrente non può
pretendere che il costo di leasing venga interamente ignorato, ma tutt’al più
che sia ridotto a un ammontare adeguato, ciò che però neppure allega. Sotto
questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.
3.3
Relativamente
ai costi di trasferta di fr. 80.–, l’UE si è limitato a indicare nel
verbale interno delle operazioni di pignoramento che si tratta di spese
relative a un non meglio specificato trattamento medico cui l’escusso deve
sottoporsi a seguito di un infortunio. Agli atti non figura tuttavia alcun
documento giustificativo in tal senso, né l’Ufficio ha fornito ulteriori
indicazioni nelle proprie osservazioni. In tali circostanze, questa spesa non
poteva senz’altro essere computata nel minimo di esistenza. D’altronde, l’organo
esecutivo neppure sembra aver accertato fino a quando il debitore sarà inabilitato
a lavorare, sicché non è possibile stabilire a partire da quale momento
potranno essere computate le spese di trasferta per recarsi al lavoro. In
queste condizioni, l’incarto dev’essere retrocesso all’Ufficio, affinché
chiarisca la questione.
4.
L’insorgente
contesta inoltre l’importo di fr. 150.– ammesso per l’esercizio del
diritto di visita al figlio dell’escusso. Essa rileva al riguardo che suo
figlio vive nello stesso Comune di lui, ossia __________ (I), ragione per cui l’importo
riconosciuto non si giustifica secondo lei quale spesa di trasferta per fargli
visita.
L’UE,
invero, non ha specificato il motivo per cui ha ammesso l’importo di fr. 150.–
a titolo di esercizio del diritto di visita. Non si comprende in altri termini
se si tratta di costi di trasferta per visitare il figlio, di spese
straordinarie di mantenimento non incluse nel contributo alimentare di fr. 490.–
o di altro. Risulta dunque impossibile controllare la decisione
impugnata su questa specifica posizione e pertanto si giustifica di retrocedere
l’incarto all’UE per procedere a ulteriori accertamenti anche su tale
circostanza.
5.
In
definitiva, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere
rinviato all’UE affinché proceda agli accertamenti già menzionati e a quanto
meglio precisato nei considerandi che seguono (5.1-5.4), non potendosi
escludere che il loro esito determini un sequestro almeno in parte fruttuoso.
Va da sé che l’Ufficio dovrà comunque riesaminare la situazione di PI 1 tenendo
conto di tutte le modifiche rilevanti che sono intervenute sino al momento
della nuova esecuzione del sequestro.
5.1
Ai
fini del nuovo calcolo, l’Ufficio dovrà anzitutto correggere l’importo di
base, sostituendo la cifra di fr. 1'180.– con quella di fr. 1'080.–
che corrisponde al minimo di base per persona sola di fr. 1'200.– ridotto del
10% ove il debitore sia domiciliato in Italia (sentenza della CEF 15.2014.43
del 9 ottobre 2014 consid. 7).
5.2
L’UE
dovrà inoltre accertare se l’escusso è ancora inabilitato a lavorare a causa
dell’infortunio e, in caso affermativo, sino a che data. Porrà al debitore
specifiche domande al riguardo, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel
verbale interno delle operazioni di pignoramento, e lo inviterà a produrre i
certificati medici e la decisione di concessione delle indennità per perdita di
guadagno dell’assicurazione infortuni SUVA. L’organo esecutivo stabilirà in
seguito a partire da quale momento potranno essere riconosciute le spese di
trasferta per recarsi al lavoro. I relativi costi andranno calcolati
conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre
2015.
sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai
fini del calcolo del minimo esistenziale. Andranno pure computati in aggiunta i
costi di leasing (consid. 3.2).
5.3
L’organo
esecutivo è altresì chiamato a procedere a ulteriori accertamenti sui costi
assunti dal debitore per l’esercizio del diritto di visita a suo figlio. A tal
fine, dovrà anzitutto stabilire se il figlio vive effettivamente nello stesso
paese del padre. Inviterà dunque l’escusso a produrre ogni documento utile al
riguardo, come pure eventuali ricevute di pagamento di spese straordinarie di
mantenimento, ovvero di costi assolutamente necessari giusta l’art. 93 LEF che
non sono già compresi nel contributo di mantenimento di fr. 490.–. In
mancanza di giustificativi, le spese in questione non potranno essere riconosciute.
5.4
L’UE
verificherà infine se l’escusso abita con i propri genitori senza pagare alcuna
pigione, come sostiene la ricorrente sulla scorta del certificato di residenza
(doc. E) e dell’avviso di ricevimento di un atto giudiziario indirizzato all’escusso
e ritirato da sua madre (doc. F), o se invece dal 1° settembre 2015 egli risiede
nell’appartamento sito in __________ a __________ (I) e paga un canone
locatizio di € 550.– al mese, come sembra emergere dalla dichiarazione scritta
presente agli atti, rilasciata da __________. A tal uopo, l’Ufficio si farà
consegnare dall’escusso il contratto di locazione e i giustificativi di pagamento
del canone locatizio.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto
è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda a
ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul sequestro del salario e
delle indennità di infortunio nel senso del considerando 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.