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Decisione

15.2015.78

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Nullità in seguito alla mancata valida notifica dell’istanza e della sentenza di rigetto dell’opposizione

22 febbraio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione del 12 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Capriasca ha rigettato l’opposizione interposta da RI 1 al

summenzionato precetto esecutivo.

C. Avendo

il creditore chiesto il

proseguimento dell’esecuzione, l’8

settembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Con ricorso del 26 settembre 2015, RI 1 ha chiesto di annullare

l’avviso di pignoramento, di cancellare il precetto esecutivo e di

riconoscergli un’indennità di fr. 1'000.–.

E. Con

osservazioni 15 dicembre 2015 l’UE si è opposto al ricorso. La parte escutente

è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente si duole, per quanto di

rilevanza nella fattispecie, che il Giudice di pace non l’ha convocato

all’udienza di discussione e neppure gli ha trasmesso la decisione con cui ha

rigettato l’op­­posizione al precetto esecutivo. Egli allega di aver avuto conoscenza

della decisione solo due giorni prima della presentazione del ricorso, quando

si è recato presso l’CO 1 per informarsi dei motivi del pignoramento.

2. Il

ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla

notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie l’atto impugnato

è stato emesso l’8 settembre 2015 dall’UE di Lugano ed è stato trasmesso a RI 1

per posta semplice, motivo per il quale non è dato di sapere quando lo stesso

gli sia pervenuto. Essendo poi illeggibile il timbro postale sulla busta

contenente il ricorso, datato 26 settembre 2015 ma pervenuto a questa Camera

solo il 6 ottobre, non è neppure possibile determinare quando il ricorrente ha

consegnato l’impugnativa alla posta. La questione della tempestività del

ricorso può comunque rimanere aperta in concreto, atteso che le censure

sollevate dal ricorrente devono essere esaminate d’ufficio dall’autorità

esecutiva, poiché se si rilevassero fondate, la decisione del Giudice di pace

sarebbe nulla e con essa anche l’avviso di pignoramento.

3. In effetti, prima che si dia

seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio

d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio

verificare che un’eventuale opposizione

al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata

ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta

l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015

consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale

federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità

di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di

prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave

vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o

un’in­sufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da

determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare

inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze

della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 mar­zo 2004

consid. 1.1 e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).

4. La notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fat­ta mediante invio postale

raccomandato o in altro modo contro ri­cevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un

Considerandi

invio postale raccoman­dato non

ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte

sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid.

4).

4.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto

opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la

notifica di un’istanza di rigetto dell’op­­posizione, sicché la finzione di

notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile

(DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2013.74 del 31 maggio 2013,

14.2012.122

dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012; in materia

di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore

[cassa malati, Billag]: DTF 130 III 400 seg.; sentenza della CEF 14.2013.74 del

31.

maggio 2013).

4.2

Nel

caso concreto, il reclamante non ha ritirato l’assegnazione del termine per

presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione,

sicché la stessa è stata rispedita al mittente (v. tracciamento dell’invio postale

riferito alla raccomandata n. __________ del 24 luglio 2015). Medesimo destino

è toccato alla sentenza di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________ del 13 agosto 2015). E,

come visto, dal semplice fatto che l’escusso ha ricevuto il precetto esecutivo

non si può ancora presumere ch’egli dovesse aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto né,

quindi, della sentenza di rigetto.

Le notifiche in questione vanno

quindi considerate non avvenute.

Ne discende la nullità della decisione del Giudice di pace e la conseguente nullità dell’avviso di pignoramento.

5.

Il ricorrente non può invece essere seguito laddove

postula la cancellazione del precetto esecutivo e il riconoscimento a suo

favore di un’indennità di fr. 1'000.–.

5.1

In

effetti, è in linea di principio

escluso ottenere l’annullamento dell’esecuzione con un ricorso all’autorità di

vigilanza cantonale (art. 17 LEF), eccezion fatta quando la stessa è nulla perché manifestamente abusiva (sentenza della CEF 15.2013.63

del 25 giugno 2013 consid. 1 con rinvii). Orbene, neppure il ricorrente

pretende che l’esecuzione in esame sia abusiva e ad ogni modo non fornisce

indizi oggettivi e concreti che l’escutente abbia usato lo strumento

dell’esecuzione per uno scopo che esula da quello dell’istituto, ossia

l’incasso del credito. In siffatte

circostanze l’eventuale annullamento dell’esecuzione è possibile solo per mezzo

dell’azione prevista dagli art. 85 e 85a LEF.

5.2

Per legge, poi, nell’ambito della procura di

ricorso all’autorità di vigilanza cantonale non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso

di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecu­­zione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.