15.2015.78
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Nullità in seguito alla mancata valida notifica dell’istanza e della sentenza di rigetto dell’opposizione
22 febbraio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.78
Lugano
22 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 settembre 2015
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(rappr. dal RA 1,
__________)
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, lo PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di
fr. 155.– oltre agli interessi maturati di fr. 1.90 e correnti del 5%
dal 23 aprile 2015. Al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
decisione del 12 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Capriasca ha rigettato l’opposizione interposta da RI 1 al
summenzionato precetto esecutivo.
C. Avendo
il creditore chiesto il
proseguimento dell’esecuzione, l’8
settembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con ricorso del 26 settembre 2015, RI 1 ha chiesto di annullare
l’avviso di pignoramento, di cancellare il precetto esecutivo e di
riconoscergli un’indennità di fr. 1'000.–.
E. Con
osservazioni 15 dicembre 2015 l’UE si è opposto al ricorso. La parte escutente
è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente si duole, per quanto di
rilevanza nella fattispecie, che il Giudice di pace non l’ha convocato
all’udienza di discussione e neppure gli ha trasmesso la decisione con cui ha
rigettato l’opposizione al precetto esecutivo. Egli allega di aver avuto conoscenza
della decisione solo due giorni prima della presentazione del ricorso, quando
si è recato presso l’CO 1 per informarsi dei motivi del pignoramento.
2. Il
ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie l’atto impugnato
è stato emesso l’8 settembre 2015 dall’UE di Lugano ed è stato trasmesso a RI 1
per posta semplice, motivo per il quale non è dato di sapere quando lo stesso
gli sia pervenuto. Essendo poi illeggibile il timbro postale sulla busta
contenente il ricorso, datato 26 settembre 2015 ma pervenuto a questa Camera
solo il 6 ottobre, non è neppure possibile determinare quando il ricorrente ha
consegnato l’impugnativa alla posta. La questione della tempestività del
ricorso può comunque rimanere aperta in concreto, atteso che le censure
sollevate dal ricorrente devono essere esaminate d’ufficio dall’autorità
esecutiva, poiché se si rilevassero fondate, la decisione del Giudice di pace
sarebbe nulla e con essa anche l’avviso di pignoramento.
3. In effetti, prima che si dia
seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio
d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio
verificare che un’eventuale opposizione
al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata
ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta
l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015
consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale
federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità
di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave
vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o
un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da
determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare
inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze
della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 marzo 2004
consid. 1.1 e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).
4. La notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale
raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un
Considerandi
invio postale raccomandato non
ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte
sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo
carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid.
4).
4.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto
opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la
notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile
(DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2013.74 del 31 maggio 2013,
14.2012.122
dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012; in materia
di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore
[cassa malati, Billag]: DTF 130 III 400 seg.; sentenza della CEF 14.2013.74 del
31.
maggio 2013).
4.2
Nel
caso concreto, il reclamante non ha ritirato l’assegnazione del termine per
presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione,
sicché la stessa è stata rispedita al mittente (v. tracciamento dell’invio postale
riferito alla raccomandata n. __________ del 24 luglio 2015). Medesimo destino
è toccato alla sentenza di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________ del 13 agosto 2015). E,
come visto, dal semplice fatto che l’escusso ha ricevuto il precetto esecutivo
non si può ancora presumere ch’egli dovesse aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto né,
quindi, della sentenza di rigetto.
Le notifiche in questione vanno
quindi considerate non avvenute.
Ne discende la nullità della decisione del Giudice di pace e la conseguente nullità dell’avviso di pignoramento.
5.
Il ricorrente non può invece essere seguito laddove
postula la cancellazione del precetto esecutivo e il riconoscimento a suo
favore di un’indennità di fr. 1'000.–.
5.1
In
effetti, è in linea di principio
escluso ottenere l’annullamento dell’esecuzione con un ricorso all’autorità di
vigilanza cantonale (art. 17 LEF), eccezion fatta quando la stessa è nulla perché manifestamente abusiva (sentenza della CEF 15.2013.63
del 25 giugno 2013 consid. 1 con rinvii). Orbene, neppure il ricorrente
pretende che l’esecuzione in esame sia abusiva e ad ogni modo non fornisce
indizi oggettivi e concreti che l’escutente abbia usato lo strumento
dell’esecuzione per uno scopo che esula da quello dell’istituto, ossia
l’incasso del credito. In siffatte
circostanze l’eventuale annullamento dell’esecuzione è possibile solo per mezzo
dell’azione prevista dagli art. 85 e 85a LEF.
5.2
Per legge, poi, nell’ambito della procura di
ricorso all’autorità di vigilanza cantonale non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso
di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.