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Decisione

15.2015.79

Comminatoria di fallimento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (proposta di giudizio) non ritirata dall’escusso. Prova della notifica della citazione

6 novembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 30 settembre 2015, completato l’8 ottobre, l’RI 1 chiede l’annullamento

della comminatoria di fallimento.

C. Con

osservazioni del 14 ottobre 2015 l’PI 1 conclude per la reiezione del ricorso e

l’UE giunge alla stessa conclusione con le sue del 26 ottobre.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 29 settembre 2015, il ricorso come il suo complemento dell’8 ottobre 2015

sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso

all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di

esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore

di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può

quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni

di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione),

la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

3. Nel

caso specifico, l’RI 1 pretende di non avere ricevuto la decisione di rigetto

dell’opposizione e sottolinea di avere contestato le fatture poste in

esecuzione e sollecitato – senza risultato – i lavori da elettricista che la

creditrice non ha effettuato. Sennonché la Camera ha accertato che __________,

Considerandi

amministratore unico dell’escussa, ha ritirato il 29 aprile 2015 la citazione

all’udienza di conciliazione, indetta dal Giudice di pace per il 20 maggio 2015

in vista della discussione dell’i­­stanza con cui la PI 1 chiedeva di

condannare l’RI 1 a pagarle fr. 3'217.30 e a revocare l’opposi­­zione

interposta alla nota esecuzione (“accertamento del recapito IPLAR” per la

raccomandata n. __________). Avendo rinunciato a presenziare all’udienza, la

ricorrente doveva quindi aspettarsi la notifica di una proposta di giudizio,

siccome la citazione precisava che se la convenuta ingiustificatamente non fosse

comparsa, il giudice avrebbe proceduto come in caso di mancata conciliazione

nel senso degli art. 209-212 CPC, ovvero avrebbe in particolare potuto

sottoporre alle parti una proposta di giudizio trattandosi di una controversia

patrimoniale il cui valore litigioso non supera fr. 5'000.– (art. 210 CPC).

Di conseguenza, pure non ritirata la proposta di rigetto dell’opposizione

(raccomandata n. __________) è reputata validamente notificata il settimo

giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 1 lett. c e 138 cpv. 3 lett.

a CPC), in concreto il 1° luglio 2015, e tale proposta è diventata definitiva 20

giorni dopo, il 21 luglio. Emanata il 2 settembre, posteriormente a quella data,

la comminatoria di fallimento contestata risulta così valida e il ricorso, chiaramente

infondato, va respinto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.