15.2015.79
Comminatoria di fallimento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (proposta di giudizio) non ritirata dall’escusso. Prova della notifica della citazione
6 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.79
Lugano
6 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 30 settembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 settembre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 12 novembre 2014 dall’PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso
di fr. 1'075.45, di fr. 423.80 e di fr. 1'644.75 oltre gli accessori,
il 2 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata
in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con proposta
di giudizio del 23 giugno 2015, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 30 settembre 2015, completato l’8 ottobre, l’RI 1 chiede l’annullamento
della comminatoria di fallimento.
C. Con
osservazioni del 14 ottobre 2015 l’PI 1 conclude per la reiezione del ricorso e
l’UE giunge alla stessa conclusione con le sue del 26 ottobre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 29 settembre 2015, il ricorso come il suo complemento dell’8 ottobre 2015
sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso
all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di
esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore
di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può
quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni
di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione),
la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
3. Nel
caso specifico, l’RI 1 pretende di non avere ricevuto la decisione di rigetto
dell’opposizione e sottolinea di avere contestato le fatture poste in
esecuzione e sollecitato – senza risultato – i lavori da elettricista che la
creditrice non ha effettuato. Sennonché la Camera ha accertato che __________,
Considerandi
amministratore unico dell’escussa, ha ritirato il 29 aprile 2015 la citazione
all’udienza di conciliazione, indetta dal Giudice di pace per il 20 maggio 2015
in vista della discussione dell’istanza con cui la PI 1 chiedeva di
condannare l’RI 1 a pagarle fr. 3'217.30 e a revocare l’opposizione
interposta alla nota esecuzione (“accertamento del recapito IPLAR” per la
raccomandata n. __________). Avendo rinunciato a presenziare all’udienza, la
ricorrente doveva quindi aspettarsi la notifica di una proposta di giudizio,
siccome la citazione precisava che se la convenuta ingiustificatamente non fosse
comparsa, il giudice avrebbe proceduto come in caso di mancata conciliazione
nel senso degli art. 209-212 CPC, ovvero avrebbe in particolare potuto
sottoporre alle parti una proposta di giudizio trattandosi di una controversia
patrimoniale il cui valore litigioso non supera fr. 5'000.– (art. 210 CPC).
Di conseguenza, pure non ritirata la proposta di rigetto dell’opposizione
(raccomandata n. __________) è reputata validamente notificata il settimo
giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 1 lett. c e 138 cpv. 3 lett.
a CPC), in concreto il 1° luglio 2015, e tale proposta è diventata definitiva 20
giorni dopo, il 21 luglio. Emanata il 2 settembre, posteriormente a quella data,
la comminatoria di fallimento contestata risulta così valida e il ricorso, chiaramente
infondato, va respinto.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.