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Decisione

15.2015.8

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese accessorie e di riscaldamento dell’abitazione. Vestiario e lavori faticosi. Spese di trasferta. Spese di mantenimento del figliastro del debitore

11 maggio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i punti II/4/a e II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciuti nel

minimo vitale fr. 5.50 per giornata lavorativa in caso di lavori pesanti,

a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per

raggiungere il posto di lavoro, nonché fino a fr. 50.– mensili per spese

accresciute di abbigliamento e di pulizia, ad esempio per il personale di

servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio. Nella

determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve

effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid.

2).

4.2 Nel

caso in rassegna, l’UE aveva riconosciuto all’escusso le spese di vestiario,

poiché il datore di lavoro di quest’ultimo ha dichiarato con scritto del 26

novembre 2014 di fornirgli alcuni indumenti di lavoro, che tuttavia non sono

sufficienti a soddisfare le necessità di un intero anno, motivo per cui “il

materiale che necessita oltre a quello fornito è a carico del singolo

dipendente”. La questione di sapere se tale dichiarazione sia sufficiente a

giustificare l’esistenza di spese di vestiario/lavori faticosi a carico del

debitore non merita ulteriori approfondimenti, dal momento che, in definitiva,

la creditrice chiede soltanto di ridurre tale spesa da fr. 57.– a

fr. 42.– e che l’UE, pur avendo cambiato parere rispetto a quanto deciso

in un primo tempo (v. osservazioni al ricorso del 16 gennaio 2015), non ha riconsiderato

la propria decisione. Vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 20a

cpv. 2 n. 3 LEF), questa Camera può dunque statuire unicamente sull’entità

della spesa, non invece sulla sua ammissibilità, rimasta incontestata. A tal

riguardo, la critica mossa dall’insorgente si rivela fondata. Nelle motivazioni

del 3 dicembre 2014 allegate al nuovo calcolo del minimo d’esistenza l’UE aveva

invero stabilito in fr. 500.– all’anno, ovvero fr. 42.– al mese, le

spese di vestiario, ma ha poi erroneamente indicato nel calcolo l’importo di

fr. 57.–. È palese che si tratta di un errore di trascrizione, che

dev’essere dunque rettificato, sostituendo nel computo la cifra di

fr. 57.– con quella di fr. 42.–.

5. L’insorgente si oppone altresì al riconoscimento di fr. 211.– per

pasti fuori casa, sostenendo che agli atti non sussistono elementi che

permettono di concludere che il debitore sia impossibilitato a recarsi a casa

per pranzo. A suo dire, anzi, l’escusso torna regolarmente a casa per consumare

il pranzo, come emerge dalla dichiarazione scritta di un terzo che lo ha visto

tornare a casa alle 12:10 dell’11 dicembre 2014 con il furgone del Comune di __________

(doc. F). La ricorrente contesta pure il supplemento di fr. 211.– ammesso dall’organo esecutivo, rilevando che non è giustificato dai

documenti agli atti e che nel precedente calcolo del minimo esistenziale

l’organo esecutivo aveva ammesso soltanto fr. 100.– a tale titolo. Ritiene

pertanto che nulla può essere computato all’escusso a titolo di spese per pasti

fuori casa o, subordinatamente, al massimo fr. 100.–. Secondo il

resistente, l’UE ha invece agito correttamente, riconoscendo a suo favore un importo

di fr. 10.– al giorno. Al riguardo sostiene che dalla dichiarazione del

Municipio di __________ emerge chiaramente come il suo lavoro sia

caratterizzato da orari irregolari, soprattutto nel periodo invernale, sicché

l’esigenza di consumare i pasti fuori domicilio è concreta. Ad ogni modo, ove

le contestazioni della ricorrente fossero accolte, il debitore chiede che l’UE

rifaccia una valutazione in contraddittorio, interpellando anche il suo datore

di lavoro, che potrà fornire indicazioni precise sulla media degli interventi

straordinari richiesti annualmente.

5.1 In

base al punto II/4/b della Tabella, sono pure riconosciute nel minimo vitale le

spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto

principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una

professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di

lavoro. Anche in tal caso, l’uf­­ficio d’esecuzione non può tuttavia attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve

effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid.

2).

5.2 Nella

fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– mensili per pasti

fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per

pasto principale), fondandosi pure in tal caso sulla lettera del 26 novembre

2014, con cui il __________ ha dichiarato che il lavoro di operaio comunale

svolto dal debitore può subire diverse variazioni di orario a causa delle

condizioni climatiche, che però non sono prevedibili, soprattutto nel periodo autunno/inverno,

ragione per cui è necessaria la sua disponibilità a recarsi sul posto di lavoro

a qualsiasi orario. Orbene, da tale dichiarazione non emerge che il debitore è

impossibilitato a recarsi a casa per pranzo. Vista la prossimità del proprio

domicilio, che dista appena 4.5 km dal posto di lavoro, in realtà gli bastano

circa 8 minuti (doc. F) per raggiungere la sede di servizio nei giorni –

comunque infrequenti – in cui le condizioni climatiche esigono un suo impiego

urgente sul mezzogiorno. E sebbene le esigenze di servizio dovessero, a volte,

costringerlo a effettuare una pausa pranzo breve, la può anche trascorrere a

casa, dal momento che non ci mette molto più di un quarto d’ora per effettuare

l’andata e il ritorno. In queste circostanze, risulta inutile procedere alla

richiesta audizione testimoniale del suo datore di lavoro.

5.3 Alla luce

delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela fondato anche sotto

questo profilo. L’importo riconosciuto a titolo di spese per pasti fuori casa

va dunque stralciato. Nel contempo, come rettamente rilevato dall’insorgente,

le spese di trasferta di fr. 98.–, incontestate, vanno aumentate a

Considerandi

fr. 196.–, tenuto conto dei viaggi necessari al debitore per tornare a

casa sul mezzogiorno.

6.

La

ricorrente si duole, infine, del fatto che l’UE abbia ammesso nel minimo

d’esistenza dell’escusso fr. 166.– per le spese dentistiche di Y__________,

malgrado quest’ultimo sia figlio di primo letto di sua moglie. Al riguardo,

sostiene che secondo la legge il dovere di un coniuge verso i figli

esclusivamente dell’altro coniuge è soltanto sussidiario e indiretto, sicché –

a suo avviso – a PI 1 può essere riconosciuto al massimo un supplemento di

fr. 83.– mensili per le spese dentistiche di Y__________. Il resistente si

limita invece a sostenere che la richiesta dell’insorgente appare assurda.

6.1

Affinché

le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel

computo del minimo di esistenza, è necessario che in capo al debitore sussista

effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di

mantenimento (sentenza della CEF 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid. 2.1 e

riferimenti citati). Giusta l’art. 278 cpv. 2 CC, i coniugi si devono vicendevolmente

adeguata assistenza nell’adempimento dell’ob­­bligo verso i figli nati prima

del matrimonio. Il dovere di assistenza del patrigno è tuttavia sussidiario

rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri figli (sentenza

del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2; DTF 120 II

287, consid. 2b). Vi si può far capo soltanto nella misura in cui

le risorse dei genitori siano insufficienti, il fabbisogno minimo del

patrigno e dei suoi figli sia coperto e l’importo del contributo non sia

superiore a quello che sarebbe stato senza il nuovo matrimonio (sentenza del

Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2).

6.2

Nel

caso di specie, chiamato con ordinanza presidenziale del 14 aprile 2015 a dimostrare il suo dovere di assistenza nei confronti del figliastro Y__________, con scritto

del 27 aprile 2015 PI 1 si è limitato ad affermare di non aver chiesto al padre

di Y__________ alcuna partecipazione alle spese dentistiche del figlio, ritenuto che la sua situazione economica

non gli avrebbe consentito un intervento finanziario. Non avendo l’escusso,

disattendendo quanto esplicitamente richiestogli, dimostrato che il padre di Y__________ non è in grado di assumere la metà dei costi del noto intervento

ortodontico e neppure che il padre ha rifiutato tale partecipazione, la

contestazione della richiesta ricorsuale di escludere dal minimo esistenziale

dell’escusso la metà del costo in questione, rateizzato, si rivela irricevibile

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; 19 cpv. 4 LPR). Non risultando così adempiuto

il primo presupposto previsto dalla giurisprudenza per ammettere un dovere di

assistenza (parziale) del patrigno nei confronti del figlio del suo coniuge,

ovvero l’insufficienza di risorse dei genitori (sopra consid. 6.1), il ricorso

va accolto anche su questo punto senza necessità di ulteriori accertamenti

(sopra consid. 2). Del resto, in una sentenza recente del 3 aprile 2015 (inc.

11.2013

) la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha considerato che, vista

la situazione finanziaria di PI 1, non entrava in linea di conto un suo obbligo

di assistenza verso il figlio dell’attua­le moglie (consid. 6 in fine). Ne discende che la voce inerente alle spese dentistiche va ridotta di metà,

a fr. 83.– mensili.

7.

Alla

luce dei motivi suesposti (sopra consid. 3, 4.2, 5.2, 5.3 e 6.2), in

accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE

va rettificato come segue:

Guadagno

Debitore fr. 5'126.00 93%

Coniuge fr. 403.00 7%

Totale fr 5'529.00 100%

Minimo d’esistenza

Minimo

base fr. 1'700.00

Suppl.

figli minorenni fr. 200.00

Affitto fr. 1'400.00

Spese

accessorie fr. 180.00

Cassa

malati fr. 413.00

Alimenti fr. 500.00

Costi

di trasferta fr. 196.00

Pasti

fuori domicilio fr. 0.00

Vestiario/lavori

faticosi fr. 42.00

Posteggio fr. 150.00

Dentista

figlio fr. 83.00

Totale fr. 4'864.00 100%

Quota

del debitore fr. 4'524.00 93%

Visto quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare

la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.–

mensili (anziché fr. 4'773.–).

8.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine

all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare la quota di salario di PI 1

che eccede il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.–.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.