15.2015.8
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese accessorie e di riscaldamento dell’abitazione. Vestiario e lavori faticosi. Spese di trasferta. Spese di mantenimento del figliastro del debitore
11 maggio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.8
Lugano
11 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’,)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ (gruppo n. __________) promossa dalla ricorrente
nei confronti di
PI 1, Bedano
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro PI
1 per l’incasso di fr. 42'529.60 più accessori.
B. Dando
seguito alla sentenza del 12 novembre 2014 di questa Camera (inc. 15.2014.87), il 3 dicembre 2014 l’UE ha rettificato il
calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso effettuato il 23
giugno 2014. Dopo un’ulteriore correzione, il 5 dicembre 2015 l’organo esecutivo
ha notificato alle parti il seguente nuovo computo:
Guadagno
Debitore fr. 5'126.00 93%
Coniuge fr. 403.00 7%
Totale fr 5'529.00 100%
Minimo d’esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Suppl.
figli minorenni fr. 200.00
Affitto fr. 1'400.00
Spese
accessorie fr. 237.00
Cassa
malati fr. 413.00
Alimenti fr. 500.00
Costi
di trasferta fr. 98.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario/lavori
faticosi fr. 57.00
Posteggio fr. 150.00
Dentista
figlio fr. 166.00
Totale fr. 5'132.00 100%
Quota
del debitore fr. 4'773.00 93%
C. Con ricorso del 15 dicembre 2014 RI 1 si aggrava
contro il calcolo appena menzionato, chiedendone la riforma nel senso di fissare
il minimo d’esistenza di PI 1 in fr. 4'523.30.
D. Con
osservazioni del 30 dicembre 2014 PI 1 postula la reiezione del gravame. L’UE,
dal canto suo, con osservazioni del 16 gennaio 2015 ritiene che il ricorso
merita accoglimento limitatamente alle censure concernenti le spese di riscaldamento
e quelle di vestiario e lavori faticosi, mentre si rimette al giudizio della Camera
per quanto attiene alle altre censure sollevate dalla ricorrente.
E. Il
14 aprile 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a PI 1 un termine di
10 giorni per dimostrare che il padre di Y__________ (2002), figlio di primo letto
della moglie dell’escusso, si è rifiutato di assumere le spese dentistiche del
proprio figlio e che la sua situazione personale ed economica non gli permette
di farsene carico, neppure nella misura contestata dalla ricorrente, ovvero per
la metà dell’importo riconosciuto dall’UE.
F. In
risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 27 aprile 2015 PI 1 ha
dichiarato che “al padre di Y__________ non è stata chiesta la
partecipazione alle spese dentistiche del figlio, ritenuto che la sua
situazione economica non gli avrebbe in ogni caso consentito qualsivoglia
intervento finanziario”. Egli ha specificato altresì che il costo del
dentista è stato affrontato facendo ricorso a un prestito privato.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto impugnato emesso il 5 dicembre 2015, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto
dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali
e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta
l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.
35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d;
108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio
2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). Le parti interessate alla procedura
esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare
quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità
di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto
(DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13
maggio 2011, consid. 2.1).
3. Nella
fattispecie, l’insorgente contesta anzitutto l’ammontare delle spese di riscaldamento
riconosciute al debitore, rilevando che l’UE è incorso in un errore laddove ha
suddiviso in 9 mesi anziché 12 l’importo complessivo che risulta dalla somma
delle tre fatture (del 12 dicembre 2013, del 1° aprile 2014 e del 27 agosto
2014) prodotte dall’escusso unitamente alle relative ricevute di pagamento.
Essa è del parere che tali fatture coprano l’intero arco dell’anno, ragione per
cui le spese di riscaldamento devono essere ridotte a fr. 171.77
(fr. 2'061.35 / 12 mesi), cui vanno aggiunte le spese dello spazzacamino
quantificate dall’UE in fr. 8.–. Il resistente, da parte sua, ritiene
corretto il calcolo effettuato dall’organo esecutivo. Egli sostiene in
proposito che alla fine del mese di dicembre dovrà far fronte a un’ulteriore
spesa per il riscaldamento che andrà conteggiata nell’anno di riferimento, ovvero
il 2014. Nelle osservazioni, l’UE rileva, dal canto suo, che le predette spese
devono correttamente essere suddivise per 12 mesi, corrispondenti al carburante
totale acquistato per un intero anno.
La
censura mossa dalla ricorrente merita accoglimento. Da un esame delle fatture
si evince invero che le forniture di olio combustibile per l’impianto di
riscaldamento hanno luogo ogni 4 mesi circa, ovvero 3 volte all’anno e non 4,
come pretende il resistente senza però corroborare le sue asserzioni con alcuna
prova. Fosse anche vero quanto afferma quest’ultimo, ovvero che alla fine di
dicembre 2014 avrebbe fatto fronte ad un’altra fattura da conteggiare nell’anno
di riferimento 2014, circostanza comunque non comprovata, seguendo il suo
ragionamento occorrerebbe escludere dal conteggio la fattura del 12 dicembre 2013, in quanto legata all’anno precedente (2013). Le fatture rimarrebbero dunque sempre 3 per un
anno intero, per tacere del fatto che le stesse non fanno riferimento a consumi
passati, ma alla fornitura di olio combustibile per un uso futuro. Sia come
sia, l’UE ha commesso un errore nel suddividere per 9 mesi anziché 12 l’importo
complessivo (fr. 2'061.35) risultante dalla somma delle fatture prodotte
dall’escusso. Le spese di riscaldamento vanno dunque ridotte a fr. 171.80,
cui si aggiungono le spese dello spazzacamino di fr. 8.– rimaste
incontestate. Le spese accessorie riconosciute all’escusso devono pertanto
essere rettificate in fr. 179.80.
4. L’insorgente
sostiene che l’UE ha sbagliato a calcolare anche le spese per vestiario e
lavori faticosi. Al riguardo, essa si domanda anzitutto se nella fattispecie il
lavoro svolto dal debitore rientra nella definizione di lavori faticosi ai
sensi della summenzionata Tabella. A prescindere da ciò, rileva che l’organo
esecutivo ha computato nel minimo d’esistenza un importo di fr. 57.– nonostante
nelle motivazioni contenute nel suo scritto del 3 dicembre 2014 avesse
riconosciuto al debitore circa fr. 500.– all’anno per spese di vestiario e
lavori faticosi, vale a dire soltanto fr. 42.– al mese. Per tale ragione,
la ricorrente ritiene che la posta per lavori faticosi debba essere rettificata
in fr. 42.–. Il resistente reputa invece corretto il calcolo dell’UE,
ritenuto che la dichiarazione scritta del 26 novembre 2014 del suo datore di
lavoro, il Comune di __________, prodotta dinanzi all’organo esecutivo, conferma
ch’egli deve far fronte personalmente alle spese per l’abbigliamento
particolare richiesto per l’espletamento di determinati lavori. Nelle
osservazioni l’UE sostiene, infine, che agli atti non vi sono elementi da cui è
possibile dedurre che il debitore necessita di un vestiario particolare o ha
esigenze accresciute di vitto dovute a lavori pesanti, a turni o di notte,
siccome la dichiarazione del Municipio è generica e fa riferimento a possibili
eventi climatici che non sono dimostrati.
4.1 Secondo
Fatti
i punti II/4/a e II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciuti nel
minimo vitale fr. 5.50 per giornata lavorativa in caso di lavori pesanti,
a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per
raggiungere il posto di lavoro, nonché fino a fr. 50.– mensili per spese
accresciute di abbigliamento e di pulizia, ad esempio per il personale di
servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio. Nella
determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve
effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid.
2).
4.2 Nel
caso in rassegna, l’UE aveva riconosciuto all’escusso le spese di vestiario,
poiché il datore di lavoro di quest’ultimo ha dichiarato con scritto del 26
novembre 2014 di fornirgli alcuni indumenti di lavoro, che tuttavia non sono
sufficienti a soddisfare le necessità di un intero anno, motivo per cui “il
materiale che necessita oltre a quello fornito è a carico del singolo
dipendente”. La questione di sapere se tale dichiarazione sia sufficiente a
giustificare l’esistenza di spese di vestiario/lavori faticosi a carico del
debitore non merita ulteriori approfondimenti, dal momento che, in definitiva,
la creditrice chiede soltanto di ridurre tale spesa da fr. 57.– a
fr. 42.– e che l’UE, pur avendo cambiato parere rispetto a quanto deciso
in un primo tempo (v. osservazioni al ricorso del 16 gennaio 2015), non ha riconsiderato
la propria decisione. Vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 20a
cpv. 2 n. 3 LEF), questa Camera può dunque statuire unicamente sull’entità
della spesa, non invece sulla sua ammissibilità, rimasta incontestata. A tal
riguardo, la critica mossa dall’insorgente si rivela fondata. Nelle motivazioni
del 3 dicembre 2014 allegate al nuovo calcolo del minimo d’esistenza l’UE aveva
invero stabilito in fr. 500.– all’anno, ovvero fr. 42.– al mese, le
spese di vestiario, ma ha poi erroneamente indicato nel calcolo l’importo di
fr. 57.–. È palese che si tratta di un errore di trascrizione, che
dev’essere dunque rettificato, sostituendo nel computo la cifra di
fr. 57.– con quella di fr. 42.–.
5. L’insorgente si oppone altresì al riconoscimento di fr. 211.– per
pasti fuori casa, sostenendo che agli atti non sussistono elementi che
permettono di concludere che il debitore sia impossibilitato a recarsi a casa
per pranzo. A suo dire, anzi, l’escusso torna regolarmente a casa per consumare
il pranzo, come emerge dalla dichiarazione scritta di un terzo che lo ha visto
tornare a casa alle 12:10 dell’11 dicembre 2014 con il furgone del Comune di __________
(doc. F). La ricorrente contesta pure il supplemento di fr. 211.– ammesso dall’organo esecutivo, rilevando che non è giustificato dai
documenti agli atti e che nel precedente calcolo del minimo esistenziale
l’organo esecutivo aveva ammesso soltanto fr. 100.– a tale titolo. Ritiene
pertanto che nulla può essere computato all’escusso a titolo di spese per pasti
fuori casa o, subordinatamente, al massimo fr. 100.–. Secondo il
resistente, l’UE ha invece agito correttamente, riconoscendo a suo favore un importo
di fr. 10.– al giorno. Al riguardo sostiene che dalla dichiarazione del
Municipio di __________ emerge chiaramente come il suo lavoro sia
caratterizzato da orari irregolari, soprattutto nel periodo invernale, sicché
l’esigenza di consumare i pasti fuori domicilio è concreta. Ad ogni modo, ove
le contestazioni della ricorrente fossero accolte, il debitore chiede che l’UE
rifaccia una valutazione in contraddittorio, interpellando anche il suo datore
di lavoro, che potrà fornire indicazioni precise sulla media degli interventi
straordinari richiesti annualmente.
5.1 In
base al punto II/4/b della Tabella, sono pure riconosciute nel minimo vitale le
spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto
principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una
professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di
lavoro. Anche in tal caso, l’ufficio d’esecuzione non può tuttavia attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve
effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid.
2).
5.2 Nella
fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– mensili per pasti
fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per
pasto principale), fondandosi pure in tal caso sulla lettera del 26 novembre
2014, con cui il __________ ha dichiarato che il lavoro di operaio comunale
svolto dal debitore può subire diverse variazioni di orario a causa delle
condizioni climatiche, che però non sono prevedibili, soprattutto nel periodo autunno/inverno,
ragione per cui è necessaria la sua disponibilità a recarsi sul posto di lavoro
a qualsiasi orario. Orbene, da tale dichiarazione non emerge che il debitore è
impossibilitato a recarsi a casa per pranzo. Vista la prossimità del proprio
domicilio, che dista appena 4.5 km dal posto di lavoro, in realtà gli bastano
circa 8 minuti (doc. F) per raggiungere la sede di servizio nei giorni –
comunque infrequenti – in cui le condizioni climatiche esigono un suo impiego
urgente sul mezzogiorno. E sebbene le esigenze di servizio dovessero, a volte,
costringerlo a effettuare una pausa pranzo breve, la può anche trascorrere a
casa, dal momento che non ci mette molto più di un quarto d’ora per effettuare
l’andata e il ritorno. In queste circostanze, risulta inutile procedere alla
richiesta audizione testimoniale del suo datore di lavoro.
5.3 Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela fondato anche sotto
questo profilo. L’importo riconosciuto a titolo di spese per pasti fuori casa
va dunque stralciato. Nel contempo, come rettamente rilevato dall’insorgente,
le spese di trasferta di fr. 98.–, incontestate, vanno aumentate a
Considerandi
fr. 196.–, tenuto conto dei viaggi necessari al debitore per tornare a
casa sul mezzogiorno.
6.
La
ricorrente si duole, infine, del fatto che l’UE abbia ammesso nel minimo
d’esistenza dell’escusso fr. 166.– per le spese dentistiche di Y__________,
malgrado quest’ultimo sia figlio di primo letto di sua moglie. Al riguardo,
sostiene che secondo la legge il dovere di un coniuge verso i figli
esclusivamente dell’altro coniuge è soltanto sussidiario e indiretto, sicché –
a suo avviso – a PI 1 può essere riconosciuto al massimo un supplemento di
fr. 83.– mensili per le spese dentistiche di Y__________. Il resistente si
limita invece a sostenere che la richiesta dell’insorgente appare assurda.
6.1
Affinché
le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel
computo del minimo di esistenza, è necessario che in capo al debitore sussista
effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di
mantenimento (sentenza della CEF 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid. 2.1 e
riferimenti citati). Giusta l’art. 278 cpv. 2 CC, i coniugi si devono vicendevolmente
adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima
del matrimonio. Il dovere di assistenza del patrigno è tuttavia sussidiario
rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri figli (sentenza
del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2; DTF 120 II
287, consid. 2b). Vi si può far capo soltanto nella misura in cui
le risorse dei genitori siano insufficienti, il fabbisogno minimo del
patrigno e dei suoi figli sia coperto e l’importo del contributo non sia
superiore a quello che sarebbe stato senza il nuovo matrimonio (sentenza del
Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2).
6.2
Nel
caso di specie, chiamato con ordinanza presidenziale del 14 aprile 2015 a dimostrare il suo dovere di assistenza nei confronti del figliastro Y__________, con scritto
del 27 aprile 2015 PI 1 si è limitato ad affermare di non aver chiesto al padre
di Y__________ alcuna partecipazione alle spese dentistiche del figlio, ritenuto che la sua situazione economica
non gli avrebbe consentito un intervento finanziario. Non avendo l’escusso,
disattendendo quanto esplicitamente richiestogli, dimostrato che il padre di Y__________ non è in grado di assumere la metà dei costi del noto intervento
ortodontico e neppure che il padre ha rifiutato tale partecipazione, la
contestazione della richiesta ricorsuale di escludere dal minimo esistenziale
dell’escusso la metà del costo in questione, rateizzato, si rivela irricevibile
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; 19 cpv. 4 LPR). Non risultando così adempiuto
il primo presupposto previsto dalla giurisprudenza per ammettere un dovere di
assistenza (parziale) del patrigno nei confronti del figlio del suo coniuge,
ovvero l’insufficienza di risorse dei genitori (sopra consid. 6.1), il ricorso
va accolto anche su questo punto senza necessità di ulteriori accertamenti
(sopra consid. 2). Del resto, in una sentenza recente del 3 aprile 2015 (inc.
11.2013
) la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha considerato che, vista
la situazione finanziaria di PI 1, non entrava in linea di conto un suo obbligo
di assistenza verso il figlio dell’attuale moglie (consid. 6 in fine). Ne discende che la voce inerente alle spese dentistiche va ridotta di metà,
a fr. 83.– mensili.
7.
Alla
luce dei motivi suesposti (sopra consid. 3, 4.2, 5.2, 5.3 e 6.2), in
accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE
va rettificato come segue:
Guadagno
Debitore fr. 5'126.00 93%
Coniuge fr. 403.00 7%
Totale fr 5'529.00 100%
Minimo d’esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Suppl.
figli minorenni fr. 200.00
Affitto fr. 1'400.00
Spese
accessorie fr. 180.00
Cassa
malati fr. 413.00
Alimenti fr. 500.00
Costi
di trasferta fr. 196.00
Pasti
fuori domicilio fr. 0.00
Vestiario/lavori
faticosi fr. 42.00
Posteggio fr. 150.00
Dentista
figlio fr. 83.00
Totale fr. 4'864.00 100%
Quota
del debitore fr. 4'524.00 93%
Visto quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare
la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.–
mensili (anziché fr. 4'773.–).
8.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine
all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare la quota di salario di PI 1
che eccede il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.–.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.