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Decisione

15.2015.80

Esecuzione del sequestro. Legittimazione a ricorrere. Contestazione della titolarità delle pretese successorie sequestrate

11 maggio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di RI 1 sulla comunione ereditaria fu P__________”, elencando specificatamente singoli beni da sequestrare.

B. Su

istanza della RI 1, con decreto del 3 agosto 2015 il Giudice di pace del

circolo del Ticino ha ordinato il sequestro dell’interessenza di RI 1 nella

successione fu P__________ sino a concorrenza di fr. 4'845.95 oltre alle

spese.

C. Il

15 luglio e il 6 agosto 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha

eseguito i decreti di sequestro e il 9 settembre 2015 ha trasmesso i relativi

verbali alle parti.

D. Con

ricorso del 21 settembre 2015 RI 1 ha chiesto di annullare i verbali di

sequestro.

E. Con

osservazioni del 2 ottobre 2015 la Confederazione Svizzera si è limitata a

riassumere quanto accaduto mentre con osservazioni 6 ottobre 2016 l’UE si è opposto

al ricorso.

F. Statuendo

von decreto del 22 ottobre 2015, il Giudice di pace del circolo del Ticino ha

ammesso l’opposizione al sequestro presentata il 3 agosto 2015 da RI 1 e ha

revocato il sequestro decretato a favore della PI 2.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla

notifica degli atti impugnati notificati dall’UE il 9 settembre 2015 e quindi

ricevuto dal patrocinatore del ricorrente al più presto il giorno successivo,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene che, come risulta dal certificato ereditario rilasciato il 17

giugno 2015, egli non è erede di P__________, motivo per cui, avendo l’Ufficio

sequestrato beni che in realtà non sono di sua proprietà, i sequestri dovrebbero

essere annullati.

3. La

legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di

ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio.

3.1 Legittimato

a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto sono lesi dalla misura

dell’ufficio, ovvero colui che giustifica

un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento

e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità

maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015

consid. 2.1 con i rinvii). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio,

quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando

Considerandi

non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni

oggetto della realizzazione in corso (DTF

112.

III 3 consid. 1b) come pure quando non è toccato nei suoi interessi

specifici (DTF 112 III 6 consid.

4; Cometta, Commentario alla LPR,

1998, n. 3.3.1 ad art. 7 LPR; sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio

2015.

consid. 5).

3.2

Nel

caso in rassegna RI 1 sostiene di non essere erede di P__________, sicché il

sequestro verterebbe su beni che non sono di sua proprietà e dovrebbe di

conseguenza essere annullato. Così

facendo, egli non fa però valere alcun interesse personale e concreto, motivo

per cui il ricorso dev’essere dichiarato

inammissibile (v. sentenza della CEF 15.2008.51 del 12 settembre 2008, RtiD

2009.

I 730 n. 63c, consid. 4).

4.

Ad

ogni buon conto il ricorso si rivela inammissibile anche per un altro motivo.

4.1

In

materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono

limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e

alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti materiali del

sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità

dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva

competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF). Contro l’esecuzione di

un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17

LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione

del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si

riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382

consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2014.75 consid.

2.

, 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

49.

ad § 51). Un caso di nullità è dato quando i beni da sequestrare fanno

indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo.

4.2

Ora,

nel caso specifico se è pur vero che il certificato ereditario rilasciato il 17

giugno 2015 sulla base del testamento olografo del 28 novembre 2009 attesta che

unica erede del defunto __________ P__________ è la figlia __________, la sola

produzione di tale atto non permette di escludere che contro il testamento

pubblicato il 18 dicembre 2014 siano state o saranno successivamente presentate

azioni di nullità (art. 519 segg. CC), azioni di riduzione (art. 522 segg. CC)

oppure petizioni di eredità (art. 598 segg. CC) nei termini previsti

rispettivamente agli art. 521, 523 e 600 CC. In effetti, il certificato

ereditario altro non è che la

dichiarazione rilasciata dal Pretore all’erede istituita dopo un mese dalla comunicazione

ai partecipanti all’eredità dell’avvenuta pubblicazione del testamento – in

assenza di contestazione da parte degli eredi legittimi o dei beneficiari di

precedenti disposizioni (art. 558 cpv. 1 CC) – che essa è riconosciuta erede,

riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC). Non

si può quindi escludere che il ricorrente abbia pretese nei confronti della

successione. I beni da sequestrare non

risultando così fare indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo, non

sussiste un caso di nullità del decreto

di sequestro che l’autorità di vigilanza debba accertare d’ufficio. Anche sotto

questo profilo il ricorso si rivela dunque inammissibile.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.