15.2015.80
Esecuzione del sequestro. Legittimazione a ricorrere. Contestazione della titolarità delle pretese successorie sequestrate
11 maggio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.80
Lugano
11
maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
relativo all’esecuzione dei sequestri n. __________ e n. __________ decretati
il 14 luglio 2015 dall’RA 1 e il 3 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo
del Ticino nei confronti del ricorrente a favore rispettivamente di
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Berna)
PI 2,
ritenuto
in fatto: A. Il 14 luglio 2015, a nome della Confederazione
Svizzera l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso nei
confronti di RI 1 una richiesta di garanzia per fr. 60'000.– a copertura dell’imposta sul valore aggiunto da lui
dovuta. Lo stesso giorno tale autorità ha decretato il sequestro di “tutti
Fatti
i diritti di RI 1 sulla comunione ereditaria fu P__________”, elencando specificatamente singoli beni da sequestrare.
B. Su
istanza della RI 1, con decreto del 3 agosto 2015 il Giudice di pace del
circolo del Ticino ha ordinato il sequestro dell’interessenza di RI 1 nella
successione fu P__________ sino a concorrenza di fr. 4'845.95 oltre alle
spese.
C. Il
15 luglio e il 6 agosto 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha
eseguito i decreti di sequestro e il 9 settembre 2015 ha trasmesso i relativi
verbali alle parti.
D. Con
ricorso del 21 settembre 2015 RI 1 ha chiesto di annullare i verbali di
sequestro.
E. Con
osservazioni del 2 ottobre 2015 la Confederazione Svizzera si è limitata a
riassumere quanto accaduto mentre con osservazioni 6 ottobre 2016 l’UE si è opposto
al ricorso.
F. Statuendo
von decreto del 22 ottobre 2015, il Giudice di pace del circolo del Ticino ha
ammesso l’opposizione al sequestro presentata il 3 agosto 2015 da RI 1 e ha
revocato il sequestro decretato a favore della PI 2.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla
notifica degli atti impugnati notificati dall’UE il 9 settembre 2015 e quindi
ricevuto dal patrocinatore del ricorrente al più presto il giorno successivo,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene che, come risulta dal certificato ereditario rilasciato il 17
giugno 2015, egli non è erede di P__________, motivo per cui, avendo l’Ufficio
sequestrato beni che in realtà non sono di sua proprietà, i sequestri dovrebbero
essere annullati.
3. La
legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di
ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio.
3.1 Legittimato
a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto sono lesi dalla misura
dell’ufficio, ovvero colui che giustifica
un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento
e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità
maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015
consid. 2.1 con i rinvii). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio,
quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando
Considerandi
non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni
oggetto della realizzazione in corso (DTF
112.
III 3 consid. 1b) come pure quando non è toccato nei suoi interessi
specifici (DTF 112 III 6 consid.
4; Cometta, Commentario alla LPR,
1998, n. 3.3.1 ad art. 7 LPR; sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio
2015.
consid. 5).
3.2
Nel
caso in rassegna RI 1 sostiene di non essere erede di P__________, sicché il
sequestro verterebbe su beni che non sono di sua proprietà e dovrebbe di
conseguenza essere annullato. Così
facendo, egli non fa però valere alcun interesse personale e concreto, motivo
per cui il ricorso dev’essere dichiarato
inammissibile (v. sentenza della CEF 15.2008.51 del 12 settembre 2008, RtiD
2009.
I 730 n. 63c, consid. 4).
4.
Ad
ogni buon conto il ricorso si rivela inammissibile anche per un altro motivo.
4.1
In
materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono
limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e
alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti materiali del
sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità
dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva
competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF). Contro l’esecuzione di
un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17
LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione
del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si
riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382
consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2014.75 consid.
2.
, 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
49.
ad § 51). Un caso di nullità è dato quando i beni da sequestrare fanno
indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo.
4.2
Ora,
nel caso specifico se è pur vero che il certificato ereditario rilasciato il 17
giugno 2015 sulla base del testamento olografo del 28 novembre 2009 attesta che
unica erede del defunto __________ P__________ è la figlia __________, la sola
produzione di tale atto non permette di escludere che contro il testamento
pubblicato il 18 dicembre 2014 siano state o saranno successivamente presentate
azioni di nullità (art. 519 segg. CC), azioni di riduzione (art. 522 segg. CC)
oppure petizioni di eredità (art. 598 segg. CC) nei termini previsti
rispettivamente agli art. 521, 523 e 600 CC. In effetti, il certificato
ereditario altro non è che la
dichiarazione rilasciata dal Pretore all’erede istituita dopo un mese dalla comunicazione
ai partecipanti all’eredità dell’avvenuta pubblicazione del testamento – in
assenza di contestazione da parte degli eredi legittimi o dei beneficiari di
precedenti disposizioni (art. 558 cpv. 1 CC) – che essa è riconosciuta erede,
riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC). Non
si può quindi escludere che il ricorrente abbia pretese nei confronti della
successione. I beni da sequestrare non
risultando così fare indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo, non
sussiste un caso di nullità del decreto
di sequestro che l’autorità di vigilanza debba accertare d’ufficio. Anche sotto
questo profilo il ricorso si rivela dunque inammissibile.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.