15.2015.81
Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Importo di base per una coppia con figli comuni. Canone di locazione. Spese di trasferta. Spese per i figli non comprese nel supplemento di base
22 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.81
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 7 agosto 2015 di
RI 1 ()
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano riferito all’esecuzione del sequestro n. __________
decretato il 25 giugno 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, su istanza
della ricorrente nei confronti di
PI 1, ()
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza della RI 1, con decreto del 25 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano
ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________, in
__________, sino a concorrenza di fr. 70'126.55.
Fatti
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 20 luglio 2015 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo
esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
3'700.00
Totale
fr.
3'700.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlia
Affitto
fr.
fr.
360.00
700.00
Riscaldamento
fr.
280.00
Costi di trasferta
fr.
735.00
Pasti fuori domicilio
Lavori faticosi
fr.
fr.
211.00
103.00
Spese convivente
Spese per figlia
fr.
fr.
100.00
500.00
Totale
fr.
4'519.00
C. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il
22 luglio 2015 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro
infruttuoso.
D. Con
ricorso del 7 agosto 2015, la RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo,
chiedendo che venga annullato e che l’incarto sia retrocesso all’UE affinché
provveda al calcolo del minimo d’esistenza tenendo conto delle reali spese e
condizioni di PI 1. In subordine, postula che il computo venga riformato, nel
senso di riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 3'657.–.
E. Con
osservazioni dell’8 ottobre 2015, aderendo parzialmente al ricorso, l’UE ha modificato
il calcolo nel seguente modo (i cambiamenti sono evidenziati in corsivo):
Redditi
Debitore
fr.
4'050.00
Totale
fr.
4'050.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlia
Affitto
fr.
fr.
360.00
550.00
Riscaldamento
fr.
280.00
Costi di trasferta
fr.
716.00
Pasti fuori domicilio
Lavori faticosi
fr.
fr.
211.00
100.00
Spese convivente
Spese per figlia
fr.
fr.
100.00
378.00
Totale
fr.
4'519.00
Visto
l’esito del calcolo, l’UE ha tuttavia confermato la decisione di dichiarare
infruttuoso il sequestro. Dal canto suo, PI 1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 4 agosto 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente sostiene anzitutto che l’UE non ha determinato in maniera corretta
lo stipendio mensile di PI 1. A sua detta, l’Ufficio ha calcolato la media
mensile del salario sulla base dei conteggi da luglio 2014 a giugno 2015, senza
tuttavia considerare che sino a maggio 2015 lo stipendio di PI 1 era oggetto di
una trattenuta a seguito di un precedente sequestro. Nelle osservazioni, l’organo
esecutivo ammette l’errore e conviene che il salario netto ammonta a fr. 4'050.–,
come affermato dall’insorgente.
Dai
conteggi agli atti emerge però che la media mensile dello stipendio di PI 1
corrisponde in realtà a fr. 3'950.–. Non è tuttavia necessario
approfondire la questione a questo stadio della procedura. In esito al giudizio
odierno, in effetti, verrà ordinato il sequestro di tutto quanto eccede
il minimo d’esistenza del debitore (consid. 10), ragione per cui non s’impone
un accertamento preventivo dell’importo preciso del suo salario per i successivi
dodici mesi, comunque impossibile sul piano pratico.
4. In
merito allo stipendio del debitore sequestrato, l’insorgente rimprovera altresì
all’UE di aver basato i propri calcoli unicamente sulle buste paga di PI 1, senza
aver acquisito agli atti il suo certificato di salario. Secondo essa, l’Ufficio
deve acquisire anche tale documento, giacché, oltre al salario, vi figurano tutte
le prestazioni e gli altri vantaggi valutabili in denaro di cui il dipendente
ha beneficiato.
Per
le stesse ragioni esposte sopra (consid. 3), non si giustifica di accogliere la
predetta richiesta, ritenuto che l’Ufficio è tenuto a sequestrare tutto l’ammontare
che eccede il minimo d’esistenza del debitore sequestrato, compresi quindi eventuali
Considerandi
ulteriori redditi pignorabili in aggiunta allo stipendio.
5.
La
ricorrente contesta anche l’importo di base, sostenendo che secondo la Tabella,
il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento ha diritto a fr. 1'350.–
anziché fr. 1'530.–.
Tale
critica è però infondata. L’insorgente dimentica che nel caso di specie PI 1
non vive da solo con sua figlia, bensì con la propria compagna e la figlia che
ha in comune con essa (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento,
pag. 1). Orbene, giusta il punto I/3 della Tabella, l’importo di base per una
coppia con figli comuni è di fr. 1'700.–, somma che nel caso di specie va
ridotta del 10%, poiché il debitore sequestrato risiede in Italia (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 7).
Ne consegue che l’importo di base di fr. 1'530.– è corretto e va dunque
confermato.
6.
La
RI 1 ritiene inoltre il canone di locazione di fr. 700.– oltremodo
elevato, considerato che il debitore risiede in Italia e l’ammontare mensile
esatto è in realtà di € 500.–, pari a fr. 532.–. A tal proposito, l’UE
rileva nelle osservazioni di aver applicato un cambio valuta errato al canone
locatizio di € 500.– pagato dal debitore, sicché l’importo corretto è di fr. 550.–
(al tasso di cambio € 1.–/fr. 1.10) e non fr. 700.–.
Dagli
atti risulta effettivamente che PI 1 corrisponde un canone locatizio di €
500.
–. Per quanto attiene al tasso di cambio, l’Ufficio non fa riferimento ad
alcun dato ufficiale, mentre la ricorrente rinvia al tasso del 6 agosto 2015
indicato nel sito internet www.fxtop.com. Su tale sito, a ben vendere, è però indicato
un tasso di cambio di € 1.–/fr. 1.0713 al 6 agosto 2015, sicché l’importo
corretto è di fr. 535.– (arrotondati) anziché 532.–.
7.
La
ricorrente censura pure che l’importo di fr. 100.– per le spese della
convivente è stato impropriamente incluso nel minimo esistenziale del debitore
sequestrato. Al riguardo, pur rimettendosi al giudizio di questa Camera, l’UE spiega
nelle osservazioni di aver ritenuto corretto riconoscere tale importo a titolo
di spese mediche della convivente di PI 1, vista la sua malattia.
7.1
In
base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento
o del sequestro. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in
particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (cfr. DTF
129.
III 244 seg.; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93).
7.2
Nel
caso in rassegna, l’UE ha fondato la propria decisione su una fattura di €
71,90 che la __________ ha emesso il 9 febbraio 2015 nei confronti di __________,
convivente di PI 1. Tale documento non indica tuttavia quale prestazione è
stata fornita. Neppure sono presenti agli atti certificati medici da cui emerge
che la convivente del debitore sequestrato soffre di una malattia cronica che la
obbliga a sottoporsi a continui trattamenti medici. In queste circostanze, l’UE
non poteva ammettere tale spesa nel minimo d’esistenza di PI 1. L’importo di fr. 100.–
dev’essere quindi stralciato dal calcolo.
8.
La ricorrente si duole anche dell’ammissione dei costi di trasferta di fr. 716.–,
rilevando che dovrebbero essere già compresi nell’importo di base. Specifica
inoltre che “le spese di trasporto” non vanno comunque conteggiate, poiché lo
stesso debitore non utilizza l’auto per lavoro, come ad esempio fanno i
rappresentanti. Ad ogni modo, qualora debbano essere riconosciute, l’insorgente
reputa che tali spese siano eccessive, poiché la distanza tra il domicilio (San
Fedele Intelvi) e il luogo di lavoro (Bedano) di PI 1, determinata dall’UE in 2'100
km/mese, è esagerata. A suo parere, i chilometri percorsi dal debitore
corrispondono in realtà a 1'300 al mese, sicché appare corretta una spesa mensile
di fr. 455.–. Da parte sua, l’Ufficio afferma di aver determinato tali
spese, tenendo conto del fatto che il debitore percorre due volte al giorno una
distanza di 33 km per 21,7 giorni lavorativi in media al mese (osservazioni al
ricorso, pag. 2).
8.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal
1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del
debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015
del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un
autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
8.2
Le
censure mosse dall’insorgente lasciano il tempo che trovano. Anzitutto, le
spese di trasferta non sono già comprese nell’importo di base, che include
unicamente le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e
salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico,
assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per
la luce e la cucina (Tabella, ad I). In secondo luogo, ciò che fa stato per
riconoscere le spese di trasferta è che il veicolo sia necessario al debitore
per conseguire il suo reddito (consid. 8.1), sicché è irrilevante che PI 1 non
sia un rappresentante. È invero incontestato che egli ne abbia bisogno per
recarsi al lavoro.
8.3
Per
quanto attiene ai chilometri percorsi al mese, il calcolo dell’UE è
effettivamente errato. Malgrado la distanza tra il domicilio e il luogo di
lavoro sia di 33 km (v. sito map.search.ch/San-Fedele-Intelvi..Bedano) e il debitore la percorra due volte al giorno, l’Ufficio si è fondato
su un numero di giorni lavorativi medio (21,7) sbagliato. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2012.114 del 14 novembre 2012), il
numero di giorni lavorativi medio all’anno è infatti pari a 230, ovvero 19,16
giorni al mese. Tenuto conto di tale circostanza, conformemente alla Circolare n. 39/2015
citata sopra (consid. 8), nel caso presente i costi di trasferta ammontano a fr. 435.–.
L’importo ammesso dall’organo esecutivo va dunque rettificato in tal senso.
9.
L’insorgente,
infine, reputa eccessive le spese di fr. 500.– computate in più del minimo
di base per la figlia, poiché per l’asilo e i buoni pasto il padre sostiene una
spesa mensile di € 344.–, corrispondente a suo dire a fr. 366.–. Nelle
osservazioni, l’UE ammette che tali spese ammontano effettivamente a € 344.–,
pari tuttavia a fr. 378.40 al tasso di cambio di € 1.–/fr. 1.10. Come già esposto
sopra per il canone locatizio (consid. 6), anche in tal caso risulta
determinate il tasso del 6 agosto 2015 indicato nel sito internet www.fxtop.com
(€ 1.–/fr. 1.0713). L’importo corretto è dunque di fr. 369.– arrotondati (€
344.
– x 1.0713).
10.
Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 6, 7, 8 e 9), in parziale accoglimento del
ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va rettificato
come segue:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlia
Affitto
fr.
fr.
360.00
535.00
Riscaldamento
fr.
280.00
Costi di trasferta
fr.
435.00
Pasti fuori domicilio
Lavori faticosi
fr.
fr.
211.00
100.00
Spese convivente
Spese per figlia
fr.
fr.
0.00
369.00
Totale
fr.
3'820.00
Visto
quanto precede, all’organo esecutivo dev’essere ordinato di sequestrare la
quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 3'820.–
mensili (anziché fr. 4'519.–).
11.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto
ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di sequestrare la quota di salario
di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 3'820.–.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.