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Decisione

15.2015.82

Ricorso contro un pignoramento provvisorio ad anni di distanza. Domanda di restituzione del termine per interporre ricorso per fatti nuovi. Ordine di pignoramento

25 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi sarebbero dunque infondati.

4. Per quanto attiene al coordinamento delle procedure esecutive dirette nei

confronti dei fratelli e della sorella, la Camera ha già fornito delle

indicazioni nella sentenza odierna emessa nelle cause di

cui all’inc. 15.2015.74/75 (consid. 7.2/c).

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso contro PI 2 (inc. 15.2015.82) è irricevibile siccome tardivo.

2. Il

ricorso contro PI 4 (inc. 15.2015.84) è irricevibile siccome tardivo.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

Considerandi

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

a:

– Ufficio di esecuzione, Biasca;

– Ufficio di esecuzione, Lugano;

– Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.