15.2015.82
Ricorso contro un pignoramento provvisorio ad anni di distanza. Domanda di restituzione del termine per interporre ricorso per fatti nuovi. Ordine di pignoramento
25 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2015.82
15.2015.84
Lugano
25 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sui ricorsi 9 ottobre 2015 con domanda di
restituzione in intero di
avv. RI 1
(nella sua qualità di esecutore testamentario della
Comunione ereditaria fu PI 3,
patrocinato dall’avv. PA 1)
contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro il pignoramento
eseguito il 22 settembre 2011 nell’esecuzione n. __________5 promossa dalla Comunione ereditaria nei confronti di
PI 2 (inc. 15.2015.82)
e
avverso l’operato dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 16
aprile 2012 nell’esecuzione n. __________2 promossa sempre dalla Comunione ereditaria nei confronti di
PI 4 (inc. 15.2015.84)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________5 emesso dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Biasca il 24 settembre 2010, la Comunione ereditaria (CE) fu PI 1, e
per essa l’esecutore testamentario avv. RI 1, procede contro PI 2 per l’incasso
di fr. 11'666.65 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2010. Per la
medesima somma la CE procede anche contro il fratello PI 4 sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________2 emesso dall’UE di Lugano il 23 settembre
2010.
B. Con
decisione 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta da PI 2 al precetto esecutivo e il 23
maggio 2011 egli ha promosso l’azione di disconoscimento del debito.
Con
decisione 20 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta da PI 2 al precetto esecutivo. Il reclamo
da lui inoltrato contro detta sentenza è stato respinto da questa Camera con
decisione del 19 agosto 2011
(inc. 14.2011.100). L’11 luglio 2011 PI 2 aveva pure
promosso l’azione di disconoscimento del debito.
C. Così
richiesto dalla procedente il 22 settembre 2011 l’UE di Biasca ha pignorato in
via provvisoria la quota di comproprietà di un terzo spettante a PI 2 sulla
particella n. __________ RFD di __________ (BE), assegnandole un valore di fr. 34'500.–.
A
sua volta, il 16 aprile 2012, l’UE di Lugano ha pignorato in via provvisoria la
quota di comproprietà di un terzo spettante a PI 4 sulla medesima particella,
assegnandole un valore di fr. 98'200.–.
D. Il
26 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l’azione di
disconoscimento del debito promossa da PI 2 e il 16 gennaio 2015, essendo
divenuto il pignoramento definitivo, la creditrice ha chiesto di procedere alla
vendita di quanto pignorato.
Il
4 marzo 2015, il Pretore del Distretto di Riviera ha da parte sua stralciato
dal ruolo per desistenza l’azione di disconoscimento del debito promossa da PI
2 e il 18 marzo 2015, essendo divenuto il pignoramento definitivo, la
creditrice ha chiesto di eseguire se necessario dei pignoramenti supplementari
e di procedere alla vendita di quanto pignorato.
E. Con
due ricorsi del 9 ottobre 2015, l’avv. RI 1 postula la restituzione del termine
di ricorso contro i pignoramenti provvisori del 22 settembre 2011 e del 16
aprile 2012 e la loro modifica nel senso che siano estesi innanzitutto alla
rispettiva quota di comproprietà di entrambi i debitori di un terzo della
cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado la particella n.
__________ RFD di __________. Chiede anche che le domande di realizzazione già
da lui presentate siano considerate come vertenti anzitutto su tali quote.
F. Con
osservazioni del 23 ottobre, 9 e 27 novembre 2015 PI 2, rispettivamente PI 4 e
l’UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame che li concerne, mentre con
osservazioni del 3 novembre 2015 l’UE di Biasca si rimette al giudizio di
questa Camera.
G. Con
decreti 14 e 20 ottobre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso ai
ricorsi effetto sospensivo nel senso che fino alla decisione su di essi non si
può procedere alla realizzazione delle quote di comproprietà degli escussi
sulla particella n. __________ RFD di __________.
H. Il
6 novembre 2015, il ricorrente ha chiesto d’istruire e di decidere in modo
coordinato le due procedure di ricorso da lui inoltrate e i due ricorsi
interposti da PI 2 e PI 4 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’UE
di Bellinzona promosse da PI 5 e dallo stesso RI 1 nei confronti della sorella
degli escussi, PI 3 nata __________ (inc. 15.2015.74/75), e di emanare una direttiva
per cui tutte le esecuzioni che ne sono oggetto “siano in futuro seguite a livello UE sempre dallo
stesso funzionario”.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro due provvedimenti relativi
a quote di comproprietà dello stesso fondo, che necessitano di essere
coordinati, e possono pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5
cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ad anni di distanza dalla notifica degli atti impugnati
eseguiti il 22 settembre 2011 dall’UE di Biasca e il 16 aprile 2012 dall’UE di
Lugano, i ricorsi in esame appaiono d’acchito irricevibili (art. 17 LEF).
2.1 Sennonché
il ricorrente chiede di restituirgli il termine per impugnare i verbali di
pignoramento perché egli dice di essere venuto a conoscenza solo il 1° ottobre 2015 del fatto che gli escussi si pretendono ognuno
comproprietari di un terzo della cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado la
particella n. __________ RFD di __________, quando egli ha potuto prendere
visione dei ricorsi da essi presentati il 23 settembre 2015 nell’ambito di
procedure esecutive promosse contro la sorella (inc. 15.2015.74/75, v. sopra ad
H) e trasmessigli dall’UE di Bellinzona il 30 settembre 2015.
2.2 Secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, la restituzione di un
termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito
ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa.
L’istanza dev’essere scritta e motivata e
deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento
presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4,
2° periodo LEF; Nordmann in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Per
dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può
essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a
causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso
o a un motivo di ritardo scusabile (Nordmann,
op. cit., n. 10 segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
2.3 Nel caso concreto, l’avv.
RI 1 non risulta essere stato impedito a ricorrere entro dieci giorni contro i pignoramenti provvisori del 22 settembre 2011 e del 16 aprile 2012 da un
ostacolo non imputabile a sua colpa. Non contesta, infatti, di avere ricevuto
il primo verbale di pignoramento già nel 2011 (o meglio il 28 ottobre 2011,
come si evince dal timbro apposto sul doc. B acclusa al ricorso), e il secondo
nel 2012 (è stato spedito il 21 maggio 2012). Avrebbe quindi senz’altro potuto
interporre ricorso. Il fatto che né PI 2 né PI 4 avessero a quel momento
dichiarato di essere comproprietari della cartella non costituiva un ostacolo
insormontabile. Quale parte nei procedimenti diretti contro la sorella PI 3
(inc. 15.2015.74/75) il ricorrente sapeva che con lei i due fratelli erano
comproprietari ognuno per un terzo della cartella ipotecaria nominale di primo
rango (ciò del resto risulta dal registro fondiario) e quindi avrebbe potuto
pensare alla possibilità che la cartella ipotecaria al portatore di secondo
grado fosse anch’essa detenuta collettivamente. Gli spettava chiedere agli UE
ulteriori accertamenti sulla questione e ricorrere tempestivamente contro i pignoramenti
ove avesse ritenuto l’istruttoria insufficiente. Ad ogni modo la scoperta di un
motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un
motivo di restituzione del termine (v. i casi citati da Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33, ed Erard, op. cit., n. 22-24 ad
art. 33). Già per questa ragione,
dunque, la domanda di restituzione del termine per ricorrere si avvera
infondata.
2.4 D’altronde,
secondo la giurisprudenza il termine di ricorso contro un provvedimento
esecutivo non è prolungato per il fatto che il ricorrente ha saputo solo dopo
la notifica di circostanze o documenti
significativi per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (DTF
73 III 115 segg.; sentenze della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I
822 n. 47c con rinvii e 15.2015.98 consid. 3; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF). Fosse
il provvedimento contestato una decisione giudiziaria, sarebbe invero ipotizzabile
una domanda di revisione (v. ad es. art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, 57 della legge
sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 3.3.1.1], 66 cpv. 2 lett. a della legge
federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Contro i
provvedimenti degli organi esecutivi di prima istanza, invece, né la LEF né il
diritto amministrativo (cfr. art. 57 LPamm e 66 PA a contrario)
prevedono alcuna possibilità di revisione (se non sotto forma di riconsiderazione,
entro i limiti stretti degli art. 17 cpv. 4 LEF, 74 cpv. 2 LPAmm e 24 PA).
Del
resto l’art. 115 cpv. 3 LEF conferisce al portatore di un attestato provvisorio
di carenza di beni il diritto di esigere, entro un anno dalla notificazione del
precetto esecutivo (computato conformemente all’art. 88 cpv. 2 LEF), il pignoramento
di beni nuovamente scoperti, ma senza privilegio rispetto a pignoramenti anteriori
o a creditori in grado di parteciparvi, siccome gli art. 110 e 111 LEF sono
applicabili. Tale norma non avrebbe senso se nelle medesime circostanze i
creditori potessero esigere la restituzione del termine di ricorso contro il
pignoramento eseguito in loro favore per estenderlo ai beni nuovamente
scoperti. Motivo per cui si ritiene che, se l’escusso ha fornito informazioni
inesatte o incomplete in sede di pignoramento dei suoi redditi, è con la via
del pignoramento complementare della quota che si scopre solo dopo pignorabile
che il creditore dovrà procedere e non con una revisione del pignoramento
originario (Jeandin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 115 LEF e il
rinvio alla sentenza 19 marzo 1997 dell’Obergerichtskommission del
Canton Obwalden in BlSchK 2000, 101).
Concludendo, i ricorsi si confermano
ambedue irricevibili siccome tardivi.
3. Per
abbondanza si aggiunga che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l’art.
95 LEF non impone che la quota di comproprietà della cartella ipotecaria sia
pignorata prima della quota di comproprietà del fondo. La proprietà della cartella
è infatti contesa, lo stesso ricorrente, come pure l’altra procedente PI 5, sostenendo
nell’ambito delle procedure di ricorso relative alle esecuzioni promosse contro
PI 3 che quest’ultima ne è l’unica proprietaria (inc. 15.2015.74/75). Ora gli
oggetti rivendicati da terzi sono pignorati per ultimi (art. 95 cpv. 3 LEF),
anche dopo i fondi. Inoltre, nei casi in esame il valore di stima delle quote
di comproprietà del fondo di __________, ognuna di fr. 109'000.– (secondo
il verbale di pignoramento del Betreibungsamt Oberland del 20 novembre
2014), copre i crediti vantati dal ricorrente (al 25 febbraio 2016 di fr. 16'655.55
contro PI 2 e di fr. 3'933.10 nei confronti di PI 4), senza dimenticare
che in occasione della realizzazione delle loro quote di comproprietà del fondo
il pignoramento separato della quota della cartella di secondo grado spettante
loro (se l’esistenza di tali quote venisse confermata) potrebbe essere escluso
in virtù dell’art. 35 cpv. 2 del regolamento del Tribunale
federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) (v. la
sentenza odierna emessa nell’inc. 15.2015.74/75 consid. 7.2). Anche nel merito
Fatti
i ricorsi sarebbero dunque infondati.
4. Per quanto attiene al coordinamento delle procedure esecutive dirette nei
confronti dei fratelli e della sorella, la Camera ha già fornito delle
indicazioni nella sentenza odierna emessa nelle cause di
cui all’inc. 15.2015.74/75 (consid. 7.2/c).
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro PI 2 (inc. 15.2015.82) è irricevibile siccome tardivo.
2. Il
ricorso contro PI 4 (inc. 15.2015.84) è irricevibile siccome tardivo.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
Considerandi
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
a:
– Ufficio di esecuzione, Biasca;
– Ufficio di esecuzione, Lugano;
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.