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Decisione

15.2015.83

Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione al precetto esecutivo, nel frattempo però rigettata in via definitiva

18 novembre 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 8 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annul­lamento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 3 novembre 2015 la PI 1 chiede di respingere il ricorso e l’UE

conclude nello stesso senso nelle sue del 7 novembre 2015.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

Considerandi

caso specifico, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento

asserendo di aver presentato “opposizione tempestivamente e giuridicamente

valid[a]”. Sennonché la procedente, sia con la domanda di proseguire

l’esecuzione che con le sue osservazioni al ricorso ha prodotto la sentenza 15

luglio 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 1,

debitamente certificata come passata in giudicato, con cui egli ha in

particolare rigettato l’opposizione in questione in via definitiva (dispositivo

1§). Il ricorso è quindi manifestamente infondato, se non al limite del

temerario, e va respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.