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Decisione

15.2015.85

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della sentenza di rigetto dell’opposizione

12 gennaio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 21 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento.

C. Il

3 novembre 2015 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso.

D. Con

osservazioni del 15 dicembre 2015 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso

mentre l’escutente è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, l’RI 1 asserisce di

non avere ricevuto la sentenza 12 giugno 2015 con cui il Giudice di pace del Circolo

di Capriasca ha rigettato “in via provvisoria” l’op­­posizione da essa interposta all’esecuzione in rassegna. La ricorrente sostiene

inoltre che il primo giudice avrebbe emesso la sentenza impugnata “smentendo le

proprie indicazioni” contenute in un’ordinanza dell’8 giugno 2015, con cui

aveva citato le parti a un’udienza, poi tenutasi il 3 luglio 2015, in cui la

ricorrente ha formulato una proposta transattiva per fr. 2'000.– affermando

di avere ritenuto che il contenzioso fosse ancora “sub judice”.

Considerandi

2.1

Sennonché

l’UE ha accertato che la sentenza di rigetto del 12 giugno 2015 (inc. __________)

è stata notificata (con raccomandata n. __________) alla ricorrente il giorno

successivo (v. scritto 4 dicembre 2015 del giudice di pace citato nelle osservazioni

dell’UE), mentre l’udienza del 3 luglio 2015, cui essa accenna, riguardava un’altra

causa (n. __________), da lei promossa contro la PI 1 per ottenere lo “stralcio

della fattura n° __________” in base alla quale quest’ulti­­ma ha chiesto il

rigetto dell’opposizione in esame. La ricorrente non ha contestato tali

accertamenti, che in ogni caso dimostrano che la sentenza di rigetto è stata

regolarmente notificata ed è esecutiva, non risultando né dagli atti né dalle

allegazioni della ricorrente che la sua esecutività sia stata sospesa nel senso

dell’art. 325 cpv. 2 CPC. Infondato, il reclamo va respinto.

2.2

Per

abbondanza, giova ricordare che la decisione di rigetto dell’opposizione in

questione in realtà è stata emessa già il 26 febbraio 2015 mentre l’atto del 12

giugno 2015 ne rappresenta solo la versione motivata, richiesta dalla stessa

ricorrente l’8 marzo. Essa non può quindi pretendere in buona fede di avere pensato

che la causa fosse ancora pendente il 3 luglio 2015 quando si è tenuta l’udienza

nell’altra causa visto che già sapeva che l’istanza di rigetto dell’opposizione

era stata accolta. Non dimostra d’altronde – e neppure sostiene – che la causa

da lei promossa abbia sospeso la procedura di rigetto dell’opposizione.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.