15.2015.85
Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della sentenza di rigetto dell’opposizione
12 gennaio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.85
Lugano
12 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 21 ottobre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso
di fr. 3'240.– oltre agli accessori, il 13 ottobre
2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta
dall’escussa era stata rigettata “in via provvisoria” con sentenza del 12
giugno 2015 dal Giudice di pace del Circolo di Capriasca, le ha notificato la
comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 21 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Il
3 novembre 2015 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
D. Con
osservazioni del 15 dicembre 2015 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso
mentre l’escutente è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, l’RI 1 asserisce di
non avere ricevuto la sentenza 12 giugno 2015 con cui il Giudice di pace del Circolo
di Capriasca ha rigettato “in via provvisoria” l’opposizione da essa interposta all’esecuzione in rassegna. La ricorrente sostiene
inoltre che il primo giudice avrebbe emesso la sentenza impugnata “smentendo le
proprie indicazioni” contenute in un’ordinanza dell’8 giugno 2015, con cui
aveva citato le parti a un’udienza, poi tenutasi il 3 luglio 2015, in cui la
ricorrente ha formulato una proposta transattiva per fr. 2'000.– affermando
di avere ritenuto che il contenzioso fosse ancora “sub judice”.
Considerandi
2.1
Sennonché
l’UE ha accertato che la sentenza di rigetto del 12 giugno 2015 (inc. __________)
è stata notificata (con raccomandata n. __________) alla ricorrente il giorno
successivo (v. scritto 4 dicembre 2015 del giudice di pace citato nelle osservazioni
dell’UE), mentre l’udienza del 3 luglio 2015, cui essa accenna, riguardava un’altra
causa (n. __________), da lei promossa contro la PI 1 per ottenere lo “stralcio
della fattura n° __________” in base alla quale quest’ultima ha chiesto il
rigetto dell’opposizione in esame. La ricorrente non ha contestato tali
accertamenti, che in ogni caso dimostrano che la sentenza di rigetto è stata
regolarmente notificata ed è esecutiva, non risultando né dagli atti né dalle
allegazioni della ricorrente che la sua esecutività sia stata sospesa nel senso
dell’art. 325 cpv. 2 CPC. Infondato, il reclamo va respinto.
2.2
Per
abbondanza, giova ricordare che la decisione di rigetto dell’opposizione in
questione in realtà è stata emessa già il 26 febbraio 2015 mentre l’atto del 12
giugno 2015 ne rappresenta solo la versione motivata, richiesta dalla stessa
ricorrente l’8 marzo. Essa non può quindi pretendere in buona fede di avere pensato
che la causa fosse ancora pendente il 3 luglio 2015 quando si è tenuta l’udienza
nell’altra causa visto che già sapeva che l’istanza di rigetto dell’opposizione
era stata accolta. Non dimostra d’altronde – e neppure sostiene – che la causa
da lei promossa abbia sospeso la procedura di rigetto dell’opposizione.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.