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Decisione

15.2015.87

Ricorso contro le condizioni di asta immobiliare. Stima. Piede d’asta. Tardività

20 gennaio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori (in particolare quelli che hanno chiesto la realizzazione), né il

debitore, cui i creditori possono esigere la rifusione delle spese (art. 68

cpv. 1 LEF), hanno un interesse legittimo a vendite che non coprono neppure le

spese, mentre ai possibili offerenti non può essere riconosciuto alcun

interesse degno di protezione a potersi aggiudicare il fondo senza pagarne le

spese di realizzazione (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile siccome tardivo.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– __________,

Considerandi

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– __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.