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Decisione

15.2015.88

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Conferma della validità del precetto esecutivo giunto nelle mani dell’escusso ancorché in modo irregolare

13 gennaio 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.88

Lugano

13

gennaio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi

rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nel­l’esecuzione n. __________

promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ricordato il decreto 4 novembre

2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

preso atto che con decisione 15 dicembre 2015

l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i

provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto

opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato

impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può

riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,

dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio

Considerandi

alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie

integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il

ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente

ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’UE successivi alla ricezione

della domanda d’esecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla

solo l’annullamento (implicito) dell’avviso di pignoramento;

osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto

il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, ch’egli

ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);

rammentato che

se il precetto esecutivo è comunque

giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto

esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva

conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);

considerato, in queste circostanze, che il ricorso va

respinto laddove tende all’annulla­­mento del precetto esecutivo;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto con l’annulla­­mento

dell’avviso di pignoramento emesso il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione

n. __________, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.