15.2015.88
Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Conferma della validità del precetto esecutivo giunto nelle mani dell’escusso ancorché in modo irregolare
13 gennaio 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.88
Lugano
13
gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi
rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ricordato il decreto 4 novembre
2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
preso atto che con decisione 15 dicembre 2015
l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i
provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto
opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
Considerandi
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie
integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);
accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente
ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’UE successivi alla ricezione
della domanda d’esecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla
solo l’annullamento (implicito) dell’avviso di pignoramento;
osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto
il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, ch’egli
ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);
rammentato che
se il precetto esecutivo è comunque
giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto
esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva
conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);
considerato, in queste circostanze, che il ricorso va
respinto laddove tende all’annullamento del precetto esecutivo;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto con l’annullamento
dell’avviso di pignoramento emesso il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione
n. __________, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.