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Decisione

15.2015.89

Ricorso contro lo stato di ripartizione. Contestazione del dividendo del 2.65% versato ai creditori

4 dicembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.89

Lugano

4 dicembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso del 9 novembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,

o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 29 ottobre 2015 nella

procedura di liquidazione fallimentare della

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 30 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione della PI 1

e il 16 maggio 2014 il Pretore del medesimo tribunale ne ha autorizzato la

liquidazione con la procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF;

che

il credito di fr. 626.25 insinuato da RI 1 sulla scorta di una nota d’onorario

del 9 ottobre 2013 è stato integralmente ammesso e iscritto in terza classe

nella graduatoria (quale n. 6);

che

previa regolare pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio del 21 novembre 2014, la graduatoria e l’inventario

del fallimento sono stati depositati dal 21 novembre all’11 dicembre 2014 e

sono quindi da tempo passati in giudicato;

che

l’Ufficio dei fallimenti ha depositato lo stato di riparto dal 29 ottobre al 9

novembre 2015;

che

secondo lo stato di riparto l’attivo realizzato è di fr. 5'620.37 e le

Considerandi

spese di liquidazione di fr. 4'350.70, onde un saldo disponibile di fr. 1'269.67

per i crediti di complessivi fr. 47'922.99 ammessi in terza classe,

equivalente a un dividendo del 2.65%;

che

il dividendo a favore di RI 1 è pertanto di fr. 16.60 (2.65% di fr. 626.25);

che

con ricorso del 9 novembre 2015 RI 1 contesta tale dividendo e chiede il

pagamento dell’intero ammontare del suo credito, facendo valere la propria

“continuativa e certificata professionalità”, il “chiaro danno” arrecatogli dal

fallimento e la “meritoria opera di valorizzazione dell’impresa e del territorio

svizzero e della Confederazione Svizzera”;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, Raccolta delle leggi del

Cantone Ticino n. 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito

dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 della

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, Raccolta sistematica del

diritto federale n. 281.1]);

che

incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la

graduatoria, l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione

e il conto finale (art. 261 LEF);

che

si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e

dalla liquidazione del fallimento nonché dalla formazione dell’inventario (art.

262.

cpv. 1 LEF), poi la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi

diritti di pegno, in conformità della graduatoria (art. 85 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF,

RS 281.32]);

che

nel caso in esame l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha seguito questi

principi, calcolando in modo corretto il dividendo spettante al ricorrente;

che

il provento netto della realizzazione degli attivi della fallita, sul cui

calcolo il ricorrente non muove alcuna critica, non permette di distribuire ai

creditori, che concorrono fra loro a parità di diritto (art. 220 cpv. 1 LEF),

un dividendo superiore a quello calcolato dall’Ufficio, a prescindere dai

meriti dei creditori o dell’entità del loro danno, su cui l’Ufficio non è chiamato

istituzionalmente a sindacare;

che

incombe infatti fondamentalmente ai creditori stessi di salvaguardare i propri

diritti, scegliendo e monitorando i loro debitori o esigendo garanzie per

evitare che, a causa di un’insufficiente dotazione in capitale, il loro credito

non possa essere integralmente coperto con il provento della realizzazione

coatta degli attivi del debitore non gravati da pegno;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad __________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.