15.2015.89
Ricorso contro lo stato di ripartizione. Contestazione del dividendo del 2.65% versato ai creditori
4 dicembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.89
Lugano
4 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso del 9 novembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,
o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 29 ottobre 2015 nella
procedura di liquidazione fallimentare della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 30 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione della PI 1
e il 16 maggio 2014 il Pretore del medesimo tribunale ne ha autorizzato la
liquidazione con la procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF;
che
il credito di fr. 626.25 insinuato da RI 1 sulla scorta di una nota d’onorario
del 9 ottobre 2013 è stato integralmente ammesso e iscritto in terza classe
nella graduatoria (quale n. 6);
che
previa regolare pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio del 21 novembre 2014, la graduatoria e l’inventario
del fallimento sono stati depositati dal 21 novembre all’11 dicembre 2014 e
sono quindi da tempo passati in giudicato;
che
l’Ufficio dei fallimenti ha depositato lo stato di riparto dal 29 ottobre al 9
novembre 2015;
che
secondo lo stato di riparto l’attivo realizzato è di fr. 5'620.37 e le
Considerandi
spese di liquidazione di fr. 4'350.70, onde un saldo disponibile di fr. 1'269.67
per i crediti di complessivi fr. 47'922.99 ammessi in terza classe,
equivalente a un dividendo del 2.65%;
che
il dividendo a favore di RI 1 è pertanto di fr. 16.60 (2.65% di fr. 626.25);
che
con ricorso del 9 novembre 2015 RI 1 contesta tale dividendo e chiede il
pagamento dell’intero ammontare del suo credito, facendo valere la propria
“continuativa e certificata professionalità”, il “chiaro danno” arrecatogli dal
fallimento e la “meritoria opera di valorizzazione dell’impresa e del territorio
svizzero e della Confederazione Svizzera”;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, Raccolta delle leggi del
Cantone Ticino n. 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito
dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, Raccolta sistematica del
diritto federale n. 281.1]);
che
incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione
e il conto finale (art. 261 LEF);
che
si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e
dalla liquidazione del fallimento nonché dalla formazione dell’inventario (art.
262.
cpv. 1 LEF), poi la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi
diritti di pegno, in conformità della graduatoria (art. 85 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF,
RS 281.32]);
che
nel caso in esame l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha seguito questi
principi, calcolando in modo corretto il dividendo spettante al ricorrente;
che
il provento netto della realizzazione degli attivi della fallita, sul cui
calcolo il ricorrente non muove alcuna critica, non permette di distribuire ai
creditori, che concorrono fra loro a parità di diritto (art. 220 cpv. 1 LEF),
un dividendo superiore a quello calcolato dall’Ufficio, a prescindere dai
meriti dei creditori o dell’entità del loro danno, su cui l’Ufficio non è chiamato
istituzionalmente a sindacare;
che
incombe infatti fondamentalmente ai creditori stessi di salvaguardare i propri
diritti, scegliendo e monitorando i loro debitori o esigendo garanzie per
evitare che, a causa di un’insufficiente dotazione in capitale, il loro credito
non possa essere integralmente coperto con il provento della realizzazione
coatta degli attivi del debitore non gravati da pegno;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad __________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.