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Decisione

15.2015.9

Comminatoria di fallimento

27 gennaio 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.9

Lugano

27 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 27 gennaio 2015 di

RI 1

(patrocinata

dall’avv. PA 1)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o

meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 24 febbraio 2014 dalla PI

1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'000.– più accessori, il 23 gennaio

2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano le ha notificato la comminatoria di

fallimento;

che con ricorso

del 27 gennaio 2015, la RI 1 ne chiede l’annullamento, sostenendo che non le

risulta ancora ad oggi notificata la sentenza “definitiva” del Tribunale d’appello

sul suo “appello” contro la sentenza 21 agosto 2014, con cui il Giudice di pace

del Circolo di Agno ha rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta

all’esecuzione in questione;

che

visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso – erroneamente inoltrato

direttamente a questa Camera (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

3.5.1.2]) – non è stato trasmesso né all’UE né alla controparte (art. 9 cpv. 2

LPR);

che

nel merito il ricorso è manifestamente infondato, se non temerario, giacché il

23 ottobre 2014 la ricorrente ha ritirato la decisione con cui, il giorno

prima, il presidente della Camera ha stralciato il reclamo da lei interposto

contro la decisione di rigetto dell’opposizione, poiché la stessa non aveva

dato seguito alle due richieste di anticipo delle spese fattele pervenire all’indirizzo

menzionato sul reclamo (inc. 14.2014.172);

che la comminatoria di fallimento

impugnata risulta così valida – per tacere del fatto che i reclami non hanno

comunque effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC) – e il ricorso da respingere;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.