15.2015.9
Comminatoria di fallimento
27 gennaio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.9
Lugano
27 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 27 gennaio 2015 di
RI 1
(patrocinata
dall’avv. PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o
meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 24 febbraio 2014 dalla PI
1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'000.– più accessori, il 23 gennaio
2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano le ha notificato la comminatoria di
fallimento;
che con ricorso
del 27 gennaio 2015, la RI 1 ne chiede l’annullamento, sostenendo che non le
risulta ancora ad oggi notificata la sentenza “definitiva” del Tribunale d’appello
sul suo “appello” contro la sentenza 21 agosto 2014, con cui il Giudice di pace
del Circolo di Agno ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
all’esecuzione in questione;
che
visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso – erroneamente inoltrato
direttamente a questa Camera (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
3.5.1.2]) – non è stato trasmesso né all’UE né alla controparte (art. 9 cpv. 2
LPR);
che
nel merito il ricorso è manifestamente infondato, se non temerario, giacché il
23 ottobre 2014 la ricorrente ha ritirato la decisione con cui, il giorno
prima, il presidente della Camera ha stralciato il reclamo da lei interposto
contro la decisione di rigetto dell’opposizione, poiché la stessa non aveva
dato seguito alle due richieste di anticipo delle spese fattele pervenire all’indirizzo
menzionato sul reclamo (inc. 14.2014.172);
che la comminatoria di fallimento
impugnata risulta così valida – per tacere del fatto che i reclami non hanno
comunque effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC) – e il ricorso da respingere;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.