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Decisione

15.2015.94

Ricorso contro l’avviso di pignoramento fondato su censure di merito che esulano dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza

26 aprile 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.94

Lugano

26 aprile 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 novembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 27 ottobre 2015 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

,

(patrocinata dall’ PA 1,)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con domanda del 22 ottobre 2015 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di

esecuzione (UE) di Lugano la continuazione dell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti dell’avv. RI 1 per fr. 14'200.– oltre ad accessori,

a convalida del sequestro n. __________;

che

dando seguito alla predetta richiesta, il 27 ottobre 2015 l’UE ha emesso l’avviso

di pignoramento, nel quale è in particolare indicato che “si procederà al pignoramento per un ulteriore

credito di CHF 16'475.65, spese e interessi compresi, che viene aggiunto al pignoramento

previsto il 20.05.2015”;

che

con ricorso del 10 novembre 2015 l’avv. RI 1 si aggrava contro il provvedimento

appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto

sospensivo;

che

la ricorrente postula inoltre la sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei “fino alla definizione

del procedimento penale a suo carico, ovvero fino al perdurare della sua

indisposizione per malattia”;

che

il 17 novembre 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto

sospensivo;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 novembre 2015, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

l’impugnativa si rivela tuttavia manifestamente infondata, se non irricevibile,

l’insorgente non confrontandosi con il provvedimento impugnato, ma facendo

valere mere questioni di merito, che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità

di vigilanza;

che la ricorrente torna invero a

disquisire sul sequestro che ha preceduto l’esecuzione in oggetto, ritenendolo

arbitrario e illegale, nonostante con sentenza del 15 ottobre 2015 (inc. __________) il Tribunale federale abbia dichiarato inammissibile il ricorso in materia

civile da lei presentato contro la decisione del 13 aprile 2015 (inc.

15.2014.146) con cui questa Camera aveva confermato la reiezione dell’opposizione

al sequestro, pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il 23

Considerandi

giugno 2014 (inc. __________);

che

neppure l’intenzione manifestata dallinsorgente di presentare un ricorso

avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la predetta sentenza del

Tribunale federale può giovarle in qualche modo, giacché essa non ha dimostrato

di aver dato seguito ai suoi propositi e di aver ottenuto la concessione di un

eventuale effetto sospensivo;

che

l’unico appunto – peraltro non rilevato dalla ricorrente – che si possa

rivolgere al provvedimento impugnato riguarda la data fissata per l’esecuzione

del pignoramento (20 maggio 2015), giacché precedente a quella dell’avviso

stesso (27 ottobre 2015);

che

secondo accertamenti effettuati da questa Camera, tal errore è da ricondurre a

un problema del nuovo sistema informatico adottato dagli uffici di esecuzione,

che mantiene la registrazione della data stabilita per un precedente pignoramento,

malgrado quest’ultimo non abbia poi avuto luogo;

che

nel caso di specie, ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’Ufficio

era comunque tenuto a emettere l’avvi­­so di pignoramento, non avendo proceduto

ad alcun pignoramento nei confronti dell’avv. RI 1 nei 30 giorni antecedenti la

domanda, circostanza che l’avrebbe invece obbligato a emettere l’avviso di

partecipazione giusta l’art. 110 LEF;

che

per motivi di chiarezza, visto anche il tempo trascorso, è comunque necessaria

l’emissione di un nuovo avviso di pignoramento, la cui esecuzione dovrà essere

fissata a una data successiva all’avviso stesso;

che

occorre dunque fare ordine all’UE di notificare all’avv. RI 1 un nuovo atto in

tal senso e di eseguire in seguito il pignoramento anche in assenza dell’escussa

(cfr. DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente

avvisata, non vi assista o non vi si faccia rappresentare;

che

per quanto attiene alla richiesta sospensione di tutte le esecuzioni a carico

dell’insorgente, la domanda formulata in tal senso nel ricorso va respinta,

anzitutto perché non risulta essere stata dapprima sottoposta all’UE, sicché il

ricorso si avvera comunque prematuro, ma anche perché la mera pendenza di un

procedimento penale aperto nei suoi confronti non costituisce un motivo di

sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57-62 LEF;

che

d’altronde essa non ha dimostrato che la sua inabilità al lavoro per motivi di

salute, terminata in ogni caso il 30 novembre 2015 (v. certificati medici

allegati al ricorso), le impedisca di tutelare i propri interessi o di

designare un rappresentante (cfr. DTF 105 III 104 consid. 3), tant’è vero

che è stata in grado di preparare e presentare il ricorso in esame, malgrado la

sua inabilità;

che

nella misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza integralmente

respinto;

che la domanda di effetto sospensivo diventa così

senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di notificare all’avv. RI 1 un

nuovo avviso di pignoramento e di procedere in seguito al pignoramento anche in

sua assenza, qualora essa non vi assista o non vi si faccia rappresentare.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.