15.2015.94
Ricorso contro l’avviso di pignoramento fondato su censure di merito che esulano dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza
26 aprile 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.94
Lugano
26 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 novembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 27 ottobre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
,
(patrocinata dall’ PA 1,)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con domanda del 22 ottobre 2015 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano la continuazione dell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti dell’avv. RI 1 per fr. 14'200.– oltre ad accessori,
a convalida del sequestro n. __________;
che
dando seguito alla predetta richiesta, il 27 ottobre 2015 l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento, nel quale è in particolare indicato che “si procederà al pignoramento per un ulteriore
credito di CHF 16'475.65, spese e interessi compresi, che viene aggiunto al pignoramento
previsto il 20.05.2015”;
che
con ricorso del 10 novembre 2015 l’avv. RI 1 si aggrava contro il provvedimento
appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo;
che
la ricorrente postula inoltre la sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei “fino alla definizione
del procedimento penale a suo carico, ovvero fino al perdurare della sua
indisposizione per malattia”;
che
il 17 novembre 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto
sospensivo;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 novembre 2015, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
l’impugnativa si rivela tuttavia manifestamente infondata, se non irricevibile,
l’insorgente non confrontandosi con il provvedimento impugnato, ma facendo
valere mere questioni di merito, che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità
di vigilanza;
che la ricorrente torna invero a
disquisire sul sequestro che ha preceduto l’esecuzione in oggetto, ritenendolo
arbitrario e illegale, nonostante con sentenza del 15 ottobre 2015 (inc. __________) il Tribunale federale abbia dichiarato inammissibile il ricorso in materia
civile da lei presentato contro la decisione del 13 aprile 2015 (inc.
15.2014.146) con cui questa Camera aveva confermato la reiezione dell’opposizione
al sequestro, pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il 23
Considerandi
giugno 2014 (inc. __________);
che
neppure l’intenzione manifestata dallinsorgente di presentare un ricorso
avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la predetta sentenza del
Tribunale federale può giovarle in qualche modo, giacché essa non ha dimostrato
di aver dato seguito ai suoi propositi e di aver ottenuto la concessione di un
eventuale effetto sospensivo;
che
l’unico appunto – peraltro non rilevato dalla ricorrente – che si possa
rivolgere al provvedimento impugnato riguarda la data fissata per l’esecuzione
del pignoramento (20 maggio 2015), giacché precedente a quella dell’avviso
stesso (27 ottobre 2015);
che
secondo accertamenti effettuati da questa Camera, tal errore è da ricondurre a
un problema del nuovo sistema informatico adottato dagli uffici di esecuzione,
che mantiene la registrazione della data stabilita per un precedente pignoramento,
malgrado quest’ultimo non abbia poi avuto luogo;
che
nel caso di specie, ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’Ufficio
era comunque tenuto a emettere l’avviso di pignoramento, non avendo proceduto
ad alcun pignoramento nei confronti dell’avv. RI 1 nei 30 giorni antecedenti la
domanda, circostanza che l’avrebbe invece obbligato a emettere l’avviso di
partecipazione giusta l’art. 110 LEF;
che
per motivi di chiarezza, visto anche il tempo trascorso, è comunque necessaria
l’emissione di un nuovo avviso di pignoramento, la cui esecuzione dovrà essere
fissata a una data successiva all’avviso stesso;
che
occorre dunque fare ordine all’UE di notificare all’avv. RI 1 un nuovo atto in
tal senso e di eseguire in seguito il pignoramento anche in assenza dell’escussa
(cfr. DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente
avvisata, non vi assista o non vi si faccia rappresentare;
che
per quanto attiene alla richiesta sospensione di tutte le esecuzioni a carico
dell’insorgente, la domanda formulata in tal senso nel ricorso va respinta,
anzitutto perché non risulta essere stata dapprima sottoposta all’UE, sicché il
ricorso si avvera comunque prematuro, ma anche perché la mera pendenza di un
procedimento penale aperto nei suoi confronti non costituisce un motivo di
sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57-62 LEF;
che
d’altronde essa non ha dimostrato che la sua inabilità al lavoro per motivi di
salute, terminata in ogni caso il 30 novembre 2015 (v. certificati medici
allegati al ricorso), le impedisca di tutelare i propri interessi o di
designare un rappresentante (cfr. DTF 105 III 104 consid. 3), tant’è vero
che è stata in grado di preparare e presentare il ricorso in esame, malgrado la
sua inabilità;
che
nella misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza integralmente
respinto;
che la domanda di effetto sospensivo diventa così
senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
È
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di notificare all’avv. RI 1 un
nuovo avviso di pignoramento e di procedere in seguito al pignoramento anche in
sua assenza, qualora essa non vi assista o non vi si faccia rappresentare.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.